A fronte dal recepimento del direttiva SHR nel nostro ordinamento, realizzato dal d.lgs. 27/2010, il presente lavoro si propone anzitutto di analizzare l'attuale ruolo della delega di voto - sollecitata e non - per poi verificare quale sia l'interesse concretamente sotteso a un voto così esercitato, con particolare attenzione alla sollecitazione di deleghe di voto, oggi destinata espressamente (per la prevalente dottrina) a consentire al promotore il perseguimento di interessi propri.
Le considerazioni riguardo all'interesse concretamente sotteso al voto esercitato per delega portano a vagliarne la rilevanza ai fini della nozione di controllo, ex art. 2359 c.c., la quale esclude espressamente dai voti rilevanti esclusivamente quelli esercitati "per conto terzi", e non, dunque, anche quelli esercitati nell'interesse proprio da un soggetto non titolare della partecipazione.
Viene quindi affrontata la principale critica ad un controllo raggiunto per tale via e, più in generale, attraverso una delle varie forme di dissociazione tra titolarità della partecipazione e legittimazione all'esercizio del voto ad essa relativo, ovvero la apparente mancanza di stabilità.
Considerando tuttavia che ogni ipotesi di controllo c.d. di fatto per definizione non gode di stabilità se non si scelga di ammettere una valutazione di tale requisito necessariamente prognostica ed ex ante, si giunge alla conclusione che la fattispecie di un controllo acquisito tramite sollecitazione di deleghe si distingue da altre ipotesi di controllo di fatto esclusivamente per la maggiore difficoltà dell'accertamento in fatto del requisito della stabilità.
Si affronta infine la possibilità di garantire il diritto di exit (ovvero una tutela risarcitoria) del socio di minoranza che veda modificate le condizioni di rischio del proprio investimento a causa di una modifica del soggetto controllante derivante da sollecitazione di deleghe, tramite applicazione diretta della disciplina OPA ovvero riconducendo la fattispecie all'art. 2497quater, lett. d, ove ne ricorrano i presupposti. / The research intends primarily to analyze the current role of proxy voting - solicited or not – after the transposition in our legal system of the SHRD, and then verify what is its subtended interest, with particular attention to the solicitation of proxies, today addressed explicitly (for the prevailing doctrine) to allow the promoter to pursuit his own interests.
The considerations concerning the interest underlying the vote exercised by proxy lead to consider the relevance of this kind of vote to the notion of control, ex art. 2359 c.c., which specifically excludes the vote exercised exclusively in the interest of a third part, but not even those performed in his own interest by who is not the owner of the shares.
Afterward this work tries to deal with the main criticism to a control achieved in this way that is the apparent lack of stability.
Considering, however, that any acquisition of de facto control is, by definition, not durable, unless admitting an assessment of this requirement necessarily prognostic and ex ante, the acquisition of control by proxy solicitation could be distinguished from other cases of de facto control only for the greater difficulty in the assessment of the requirement of stability.
Finally the work faces the warranty of exit (even by a mandatory takeover bid) for minority shareholders who see a change in the conditions of their investment due to a change of control resulting from a proxies solicitation.
Identifer | oai:union.ndltd.org:unibo.it/oai:amsdottorato.cib.unibo.it:6676 |
Date | January 1900 |
Creators | Colombo, Francesca <1985> |
Contributors | Vella, Francesco |
Publisher | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Source Sets | Università di Bologna |
Language | Italian |
Detected Language | Italian |
Type | Doctoral Thesis, PeerReviewed |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
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