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La responsabilità di "chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, II co, c.c.)

Il presente lavoro si propone di approfondire il tema della “responsabilità nel gruppo” , così come disciplinata dalla riforma del diritto societario.
In particolare la riflessione si concentrerà sulle due diverse fattispecie di responsabilità disciplinate al II co., dell’art. 2497 c.c., al fine di
-ricostruirne gli elementi costitutivi e i connotati;
-proporne un inquadramento sistematico nel contesto del microsistema normativo della responsabilità speciale nel gruppo e, più ampiamente, delle categorie generali del dritto civile.
A tal fine si è ritenuto indispensabile procedere preliminarmente a ricostruire la natura della responsabilità di cui al I co. dell’art. 2497 c.c. (cap. I), posto che il II comma, prima parte, di tale disposizione prevede l’imputazione di un’obbligazione risarcitoria solidale a “chiunque abbia preso parte al fatto lesivo”. Poiché con questa espressione si introduce, inequivocabilmente, una responsabilità da concorso, occorre stabilire quale sia il fatto al quale si prende parte.
D’altronde l’intesse a definire la responsabilità per abuso di eterodirezione deriva dal fatto che, come si cercherà di dimostrare compiutamente, la responsabilità sia di “chi abbia preso comunque parte al fatto lesivo”, sia di “chi ne abbia tratto consapevolmente beneficio” risulta essere, già in base all’inequivoco tenore letterale della norma, accessoria e dipendente dalla prima.
La riflessione relativa alla responsabilità principale da direzione e coordinamento contra legem è stata condotta alla luce delle diverse teorie proposte dalla dottrina civilistica per di distinguere l’ambito della responsabilità extracontrattuale da quella da inadempimento. La medesima indagine ha cercato di individuare anche l’oggetto e la fonte dell’obbligo di esercitare l’eterodirezione in conformità ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
La ricostruzione della responsabilità prevista al I comma dell’art. 2497 c.c. ha costituito, inoltre, un riferimento indispensabile per definire la fattispecie relativa a “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo”. Si è proposto, infatti, un raffronto fra la disciplina di cui al I e al II comma della disposizione in esame, al fine di determinare l’ambito di applicazione della responsabilità dei concorrenti all’abuso di eterodirezione (cap. II). Tale metodo conduce ad attribuire alla fattispecie di cui al II co., prima parte, dell’art. 2497 una funzione sistematica residuale rispetto alle diverse condotte con-cause dell’evento lesivo. La disposizione risulta, cioè, capace di fondare la responsabilità solidale di qualunque soggetto abbia fornito un contributo causalmente efficiente al verificarsi del fatto lesivo, non suscettibile di integrare gli estremi dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, entro cui il I co. della disposizione di apertura del Capo IX –tramite l’utilizzo dell’espressione “esercitando attività di direzione e coordinamento di società”- inquadra l’agire nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Funzione residuale, anzi di chiusura, del microsistema della responsabilità nel gruppo viene anche attribuita alla fattispecie di cui all’ultima parte, del II co. dell’art. 2497 c.c. (cap III).
Per ricostruire tale fattispecie, essa è stata esaminata in parallelo con l’azione generale di arricchimento, come suggerito dalla limitazione al “vantaggio conseguito” posta all’obbligo del beneficiario consapevole. Il riferimento all’azione generale di arricchimento risulta utile per cogliere differenze e affinità con il rimedio in esame; e per ricostruire i profili indeterminati e la collocazione sistematica di una disposizione appena tratteggiata dal legislatore.
Terminata la ricostruzione dei profili generali della responsabilità dei concorrenti e dei beneficiari consapevoli, si è proceduto ad utilizzarne gli esiti per affrontare due ipotesi paradigmatiche di responsabilità:
-quella della persona fisica holding, dato che l’opinione dottrinaria prevalente ricorre proprio al II comma dell’art. 2497 c.c. per sanzionare tale soggetto, escluso dai legittimati passivi all’azione per abuso di eterodirezione dalla restrittiva formula letterale utilizzata al I comma (cap. IV). Si è cercato, in particolare, di dimostrare l’inadeguatezza di tale tesi, oltre che del ricorso al diritto comune della responsabilità civile a disciplinare il caso omesso della capogruppo individuale.
Si è proposta, inoltre, una soluzione alternativa della questione, fondata sull’estensione analogica del I comma, cui si dovrebbe pervenire grazie all’intervento della Corte costituzionale.
-quella della banca, in modo da verificare -avvalendosi anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti- se possono configurarsi condotte della stessa suscettibili di acquisire rilievo per l’applicazione della nuova disciplina della responsabilità nel gruppo. / This work deals with the new italian law of the liability in the groups of companies (art. 2497 c.c., which took effect with the reform of corporate law. In the first chapter we try to establish if the first paragraph of the art. 2497 c.c.provide for a contractual liability, due to a breach of a pre-existent obligation; or a tort liability, due to the commission of a tort. The second chapter analises the first part of the second paragraph of art. 2497 c.c. to establish the nature and the systematic function of the liability of who take part in the abuse of the holding company. The third chapter talks about the liability of the aware beneficiary (second part of the second paragraph of art. 2497 c.c.): in this work we try to establish the nature of the liability , considered as a case of unjustified enrichment (art. 2041 c.c.). In the last two chapter we apply the results of the previous reflection to: the case of the holding-individual person, to establish which discipline we must apply to it, which the first paragraph of the art. 2497 c.c.doesn't provide for; establish if the liability in the group can be applied to the bank, when it is holding, concurrent in its tort or aware beneficiary.

Identiferoai:union.ndltd.org:DocTA/oai:tesionline.unicatt.it:10280/528
Date03 April 2009
CreatorsBENEDETTI, LORENZO
ContributorsPRESTI, GAETANO MARIA GIOVANNI, CARIELLO, VINCENZO
PublisherUniversità Cattolica del Sacro Cuore, MILANO
Source SetsUniversita Cattolica del Sacro Cuore. DocTA
LanguageItalian
Detected LanguageItalian
TypeDoctoral Thesis
FormatAdobe PDF
Rightsreserved

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