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Dissociazione dei Poteri datoriali e subordinazione

Abstract della tesi di dottorato della Dott.ssa Vittoria E. Durazzo, XX Ciclo “Dissociazione dei poteri datoriali e subordinazione”
La ricerca attiene all’intersecarsi dei piani della subordinazione e dell’interposizione a partire dal divieto di cui all’art.1 l.n. 1369/1960 sino alla riforma del 2003 (con un’incursione nella ‘controriforma’ del 2007).
Prendendo le mosse dalla nota ricostruzione secondo cui le operazioni di qualificazione dell’una o dell’altra area si avvalgono degli stessi elementi sintomatici (l’una in prospettiva fisiologica, l’altra patologica) si ripercorre la tesi avversa che distingue tra art. 1 l.n. 1369/1960 che individua a chi il lavoratore debba essere considerato subordinato e art. 2094 c.c. che stabilisce se il lavoratore debba essere considerato subordinato.
Quest’impostazione, condivisibile sul piano teorico, sollecita alcune riflessioni nel mutato contesto normativo. Posta infatti l’abrogazione della legge del 1960, si tratta di verificare l’attuale declinarsi delle relazioni tra nozione di subordinazione e utilizzazione indiretta dei lavoratori. La chiave privilegiata dell’indagine è costituita dall’esercizio del potere direttivo, elemento trasversale che tocca la fattispecie ex art. 2094 c.c.; la somministrazione di lavoro; la figura dell’appalto lecito.
In una prospettiva ‘affermativa’, il I Capitolo è dedicato alle operazioni di qualificazione che si fondano sul positivo riscontro dell’esercizio del potere direttivo da parte di un soggetto. Dopo alcuni cenni al contenuto e alla portata dello stesso nel più ampio contesto dell’evoluzione dottrinale del concetto di subordinazione, la ricerca viene svolta quasi interamente sul piano giurisprudenziale in due direzioni: le più recenti pronunce sulla fattispecie ex art. 2094 c.c. che hanno dato ulteriore pregnanza discretiva all’esercizio del potere datoriale in esame; l’orientamento che nel vigore della legge del 1960 ha ancorato la liceità degli appalti a basso contenuto organizzativo a tale profilo (poi trasfuso nella definizione di cui all’art.29 d.lgs. n.276/2003).
Il capitolo successivo si snoda nella prospettiva ‘rovesciata’ della dissociazione dei poteri tipici datoriali. Occorre, in particolare, verificare la tenuta della ricostruzione della nozione di subordinazione a fronte dell’asserito sviamento del potere direttivo in capo a soggetto estraneo al rapporto di lavoro.
L’indagine tiene conto della tesi maggioritaria ancorché risalente dell’incompatibilità della deviazione delle prerogative proprie del datore di lavoro con l’art. 2094 c.c. e delle critiche che, in tempi più recenti, le sono state mosse.
Viene poi ripercorso il dibattito sorto in dottrina all’indomani della ripartizione dei poteri tra Agenzia fornitrice e utilizzatore nel contratto di lavoro temporaneo ex l.n. 196/1997. In quell’occasione accanto a chi sostenne la tenuta del sistema per il tramite del carattere speciale/eccezionale/di sottotipo della nuova figura contrattuale, vi fu chi affermò la non alterazione, sotto il profilo causale, del modello ex art. 2094 c.c., ritenendo che il Legislatore avesse riconosciuto in capo all’utilizzatore soltanto un particolare profilo del potere direttivo, quello conformativo della prestazione. Peraltro, interessanti implicazioni sul piano sistematico vennero colte da chi vide nella dissociazione ‘tipizzata’ il riscontro alla tesi dell’origine a-contrattuale del potere direttivo.
Il quadro di riferimento è mutato in seguito alla riforma del 2003 che, come noto, ha abrogato la legge del 1960 e gli artt. 1-11 l.n. 196/1997.
Nel III capitolo vengono indagate le ricadute sul sistema della novella (per certi versi limitate dal Pacchetto Welfare del 2007 che, a sua volta, ha abrogato la figura dello staff leasing). Punto nodale dell’indagine sin qui condotta concerne la verifica se la dissociazione dei poteri datoriali, ‘accettata’ secondo i percorsi interpretativi esposti, si configura ora come regola dell’ordinamento o mantiene il connotato patologico che le era proprio quando sussisteva un divieto esplicito di interposizione. Sul punto è da condividersi l’opinione maggioritaria secondo cui, nel sistema delineato dal Legislatore del 2003, si ravvisa la permanenza di un divieto generale d’interposizione. Tale tesi è stata confermata prima dalle Sezioni penali della Cassazione chiamate a pronunciarsi sull’eventuale abolitio criminis delle sanzioni penali previste dalla l.n. 1369/1960, poi dalle Sezioni Unite civili del 2006.
Di qui discende che la dissociazione è ammessa nell’ordinamento se e in quanto rispettosa dei requisiti, oggettivi e soggettivi, fissati dal d.lgs. n. 276/2003. Inoltre non sono travolte le opzioni elaborate sulla compatibilità dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’utilizzatore nel lavoro interinale con il tipo ex art. 2094 c.c. Resta tutt’ora convincente, anche in base al tenore letterale degli articoli relativi contenuti nel d. lgs. n. 276/2003, quella secondo cui soltanto una quota del potere direttivo, quella relativa alla conformazione della prestazione e al controllo, viene imputata all’utilizzatore così non dovendosi registrare alcuna deviazione dalla fattispecie tipica. Ne consegue che non vi sono ricadute nelle operazioni di qualificazione che si erano all’inizio prospettate, restando il quadro sostanzialmente immutato.
L’ultima parte della ricerca atterrà alla eventuale incidenza della dissociazione dei potere direttivo, integralmente riconosciuto in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, sul ‘tipo’ 2094 c.c.. / Separation of employer's prerogatives and standard employment.

Identiferoai:union.ndltd.org:DocTA/oai:tesionline.unicatt.it:10280/651
Date26 March 2009
CreatorsDURAZZO, VITTORIA EMMA
ContributorsNAPOLI, MARIO, CARINCI, MARIA TERESA, ALESSI, CRISTINA
PublisherUniversità Cattolica del Sacro Cuore, MILANO
Source SetsUniversita Cattolica del Sacro Cuore. DocTA
LanguageItalian
Detected LanguageItalian
TypeDoctoral Thesis
FormatAdobe PDF
Rightsreserved

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