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La posizione soggettiva dell'azionista tra modifiche, diritto di recesso e altre tutele

Addamo, Sara 11 September 2020 (has links)
La tutela della posizione soggettiva dell'azionista innanzi a modificazioni dei relativi diritti è stata indagata ripercorrendo gli studi della dottrina e gli arresti della giurisprudenza, cercando di volgere uno sguardo oltre i confini nazionali, ma soprattutto mettendo a sistema le norme del nostro ordinamento. In un primo momento, lo studio si è orientato alla ricerca dei limiti al potere della maggioranza e dell'esistenza di un'area di intangibilità della posizione dell'azionista. Ripercorrendo le teorie tradizionali sui diritti soggettivi e sulla parità di trattamento, alla luce dell'odierno contesto normativo, si è individuato un primo limite nel carattere precettivo delle norme inderogabili che disciplinano i diritti amministrativi non accrescibili ed un secondo nel principio di non discriminazione dei diritti sulla base di un criterio differente dal possesso azionario, in considerazione del ruolo tipologico delle azioni quale strumento di imputazione delle situazioni giuridiche nella società per azioni. La protezione dell'azionista, in caso di violazione di tali limiti, è dotata di particolare forza, in quanto potrà fare valere la nullità della relativa clausola statutaria. In un secondo momento, l'indagine si è rivolta alla tutela che residua a disposizione del socio a fronte di modifiche dello statuto che siano legittimamente adottate dalla maggioranza e che incidano sulla sua posizione giuridica. Si tratta dello scenario più frequente considerato che il potere della maggioranza è risultato rafforzato dalla Riforma del diritto societario del 2003 e che, proprio per tale ragione, il legislatore ha tracciato un nuovo punto di equilibrio con i diritti individuali, attribuendo rilievo centrale all'istituto del diritto di recesso. La tutela, evidentemente gradata rispetto alla nullità che colpisce le modificazioni poste in violazione dei limiti al potere della maggioranza, è di tipo latamente indennitario e ha vissuto un importante ampliamento dell'ambito applicativo, imponendosi come presidio primario per l'azionista. L'emblematica ed ambigua causa inderogabile di recesso in caso di modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione, di cui all'art. 2437, I comma, lett. g. c.c., è stata interpretata alla luce del dato letterale, della ratio della norma e della complessiva disciplina dei rapporti tra i diritti del socio e i poteri della maggioranza. Ne è risultato che, oltre al diritto di voto, la locuzione dei diritti di partecipazione non poteva che riferirsi ai soli diritti modificabili dall'assemblea, ovvero quelli accrescibili di natura patrimoniale. Inoltre, le modifiche rilevanti ai fini della legittimazione al diritto di recesso sono sia quelle che hanno ad oggetto l'alterazione dei diritti incorporati nelle azioni, sia quelle che raggiungono indirettamente tale effetto attraverso una modifica che riguardi aspetti organizzativi e strutturali della società. L'ordinamento non riconosce alcuna tutela, invece, solo qualora sia alterata in via di fatto la posizione personale dell'azionista in conseguenza non della modifica oggettivamente considerata, bensì di un elemento soggettivo, come la percentuale di azioni detenuta da un determinato socio, che esula dalla fattispecie della causa di recesso. Infine, rispetto a modifiche che incidono illegittimamente sui diritti dell'azionista, costui dispone del potere di impugnarle e, in virtù all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, anche in ipotesi di abuso della maggioranza. Questa tutela residuale, del resto, si è sviluppata proprio rispetto alle modifiche dello statuto nei cui confronti il legislatore non abbia previsto il rimedio del recesso o altro presidio.

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