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Operazioni con parti correlate e dinamiche intragruppo in prospettiva italiana ed europea

Toniolo, Anna January 2018 (has links)
Le operazioni con parti correlate – seppure molto frequenti, spesso necessarie e talvolta perfino vantaggiose per la società – sono considerate la manifestazione più tipica e significativa del conflitto di interesse nell’ambito del diritto societario, potendo determinare consistenti estrazioni di ricchezza dalla società a danno in particolare degli azionisti di minoranza. La necessità di assicurare un’adeguata tutela agli azionisti di minoranza è stata considerata fondamentale a livello europeo, al punto da introdurre una disciplina delle operazioni con parti correlate nella Direttiva 2017/828 (c.d. Shareholders Rights Directive II, SRD II). Il lavoro nasce allora dalla normativa europea di recente adozione, occupandosi della sua genesi, della sua ratio e del suo contenuto. L’obiettivo che ci si propone è quello di effettuare una prima analisi della SRD II e più segnatamente della disposizione dedicata alle operazioni con parti correlate, per poi procedere ad un approfondimento della regolamentazione interna che abbia come focus la prospettiva del recepimento della direttiva. Una particolare attenzione è dedicata ai profili di corporate governance, valutando il ruolo che svolge ciascun organo societario in materia di operazioni con parti correlate. Segue lo studio di due aspetti reputati di fondamentale importanza: le operazioni realizzate nell’ambito dei gruppi societari; i meccanismi di enforcement previsti in caso di mancata adozione o applicazione delle procedure per le operazioni con parti correlate. Si indaga infine il fenomeno delle operazioni con parti correlate in riferimento alle società chiuse e alle s.r.l., valutando la possibilità di una sua (almeno parziale) contrattualizzazione con riferimento a tali tipi societari.
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Il corretto equilibrio dei poteri tra amministratori e soci nelle società  quotate

Brunetta, Michele January 2013 (has links)
Con d.lgs. 27 febbraio 2010, n. 27 è stata finalmente recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, a mezzo della quale il legislatore europeo – nella convinzione, poi ribadita nel Libro Verde Il quadro dell’Unione europea in materia di governo societario del 5 aprile 2011, che l’implementazione dei diritti degli azionisti di società quotate possa incentivarne l’attivismo e facilitare quindi il controllo assembleare sull’operato dell’organo gestorio – detta svariate disposizioni volte ad agevolare l’esercizio di alcuni diritti amministrativi dei soci, in particolare il diritto di voto in assemblea. Questo orientamento legislativo mira in ultima istanza all’ambizioso risultato di ribilanciare a vantaggio dei soci il rapporto tra proprietà e gestione, che i recenti scandali finanziari hanno dimostrato essere eccessivamente squilibrato a favore del management, e così a favorire il «buon governo societario». La Direttiva Shareholders’ Rights appare invero uno strumento inidoneo a stimolare un significativo attivismo assembleare, perché le misure di cui all’intervento legislativo comunitario – certamente apprezzabili ove prevedono, inter alia, la possibilità per i soci di iscrivere punti all’ordine del giorno nonché di porre domande alla società e ricevere risposte, e ove riducono gli ostacoli materiali che dissuadono l’azionista dal votare e gli oneri connessi al difficile reperimento di informazioni rilevanti in vista dell’assemblea – non incidono sugli elevati costi informativi connessi allo studio delle informazioni, prerequisito indispensabile per una partecipazione consapevole alle attività assembleari; la “piena” partecipazione continua a rappresentare dunque un’alternativa eccessivamente onerosa e antieconomica – e quindi impraticabile – rispetto alle alternative per ridurre il rischio connaturato nell’investimento invalse nella prassi, quali la diversificazione dei portafogli azionari. Questa e altre considerazioni in ordine al comportamento degli investitori istituzionali nei mercati finanziari portano in definitiva a concludere che le nuove misure tese alla valorizzazione del ruolo dei soci non offrono un’alternativa percorribile rispetto alle politiche orientate alla c.d. apatia razionale. Una terza via rispetto all’equilibrio fondato sulla centralità e libertà operativa del management (rivelatasi fallimentare alla prova dei fatti, in quanto priva di idonei contrappesi) o sulle potenzialità (inespresse e solo utopisticamente esprimibili) dei soci quali diretti controllori degli amministratori, è rappresentata dalla valorizzazione del ruolo – ab origine svilito e comunque mai pienamente estrinsecatosi nonostante il succedersi delle riforme intervenute, specie in tema di società quotate dell’organo di controllo interno: valorizzazione che non può prescindere da un ripensamento del significato del requisito dell’indipendenza dei sindaci e del contributo che in tal senso promana dalla partecipazione delle minoranze all’elezione dell’organo. Proprio la percezione di una maggiore indipendenza del collegio sindacale rispetto al passato, e del ruolo chiave degli investitori nell’assicurare tale indipendenza, auspicabilmente condurrà al raggiungimento dell’obiettivo ultimo del legislatore europeo, ovvero il ripristino della fiducia del pubblico dei risparmiatori nei mercati finanziari.
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Il voto di lista per l'elezione dell'organo amministrativo nelle società per azioni quotate: aspetti pratici e prospettive evolutive

Caspani, Roberto January 2019 (has links)
Il voto di lista è un istituto che il legislatore ha scelto di imporre quale unico sistema utilizzabile per l'elezione dell'organo amministrativo di tutte le società per azioni quotate a seguito dei noti scandali finanziari dei primi anni duemila e che rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Attesa la funzione di strumento volto a tutelare i soci di minoranza del voto di lista, il presente lavoro trae spunto da una serie di vicende verificatesi nel corso delle assemblea dei soci di alcune importanti società che hanno mostrato i limiti di tale sistema elettorale e si propone di verificare se, a fronte di questo ipotesi di fallimento dell'istituto, sia auspicabile un intervento normativo di modifica della disciplina di cui all'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza ovvero se il dato normativo conceda rebus sic stantibus spazi di autonomia statutari sufficienti a fronteggiare le problematiche emerse nella prassi. Nell'analizzare le caratteristiche del voto di lista si è avuto modo di rilevare come il riconoscimento a livello legislativo di un vero e proprio diritto, per i soci di minoranza, di nominare un componente dell'organo gestorio, abbia avuto inevitabili riflessi sia sul sempre sfuggente concetto di interesse sociale sia sul ruolo di cui è investito il consiglio di amministrazione, al quale non sembra potersi oggi disconoscere anche una funzione di composizione, almeno in senso lato, dei diversi interessi riferibili alle varie tipologie di soci (industriali, investitori di breve, medio o lungo periodo...). Dall'elaborazione dei dati a sugli assetti proprietari delle società le cui assemblee si sono trovate a dover fronteggiare ipotesi di c.d. inversione della maggioranza con la minoranza è emerso come il voto di lista rischi di andare in crisi in presenza di emittenti il cui capitale è particolarmente diffuso tra il pubblico, almeno in relazione a quanto tradizionalmente si verifica in un mercato storicamente caratterizzato da assetti proprietari fortemente concentrati com'è quello italiano. Traendo in parte spunto dall'esperienza statunitense - ove al contrario la public company è realtà diffusissima - si è giunti alla conclusione per cui, pur non mancando allo stato attuale spazi di autonomia statutaria a disposizione degli emittenti per rispondere ad eventuali situazione di fallimento del voto di lista, sarebbe opportuno che il legislatore, nel medio periodo, mettesse mano alla disciplina in oggetto affiancando all'attuale sistema (che, in virtù dei suoi indubbi pregi, andrebbe comunque mantenuto obbligatorio per le società ad azionariato concentrato) un sistema elettorale alternativo che le società in cui nessun socio detenga più del 20% (massimo 30%) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria potrebbero volontariamente adottare. Il sistema immaginato si propone di realizzare una maggiore proporzionalità nella ripartizione dei seggi tra le varie liste di candidati e si caratterizza in particolare per la previsione di un obbligo per il consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista e per la possibilità di votare singoli candidati anche appartenenti a liste diverse e non necessariamente una ed una sola lista in blocco.
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L'azione revocatoria della scissione societaria

Flaim, Chiara 12 January 2023 (has links)
This research work analyses the theme - which has recently aroused great interest of doctrine and jurisprudence - of the possibility, by company’s creditors, of bringing an “azione revocatoria ordinaria” (also called actio pauliana; regulated by art. 2901 of the Italian Civil code) of “scissione societaria” (demerger). This is a matter of whether the latter can protect themselves from the damage, that they can suffer as consequence of “scissione societaria”, by using - in addition to the special remedies - also a “general” mean for protecting credit, such as “azione revocatoria”. The first part of the discussion analyzes - and overcomes - the (potential) normative and systematic obstacles, that could exclude a priori the possibility of bringing an actio pauliana of “scissione societaria”. These consist of the profound differences between the “contract of civil law” (e.g. a sale) and “scissione societaria”, the foreclosures - set out by Italian and EU law - regarding the invalidity of “scissione societaria” as well as a (supposed) principal of typicality of the special remedies which protect the company’s creditors in the case of “scissione”. The second chapter seeks to demonstrate that (also) a “scissione societaria” can be classified as a “revocable” act under art. 2901 c.c., although the conditions provided for by that rule had been outlined using the “contract of civil law” concluded by a natural person as a model. The last part of this work explores the consequences arising from the admission of an “azione revocatoria” of the “scissione societaria” and focuses in particular on the implications for the third parties (first of all, company’s creditors and other stakeholders). / Il presente lavoro di ricerca analizza il tema – che di recente ha suscitato l'interesse di dottrina e giurisprudenza – dell’esperibilità, da parte dei creditori sociali, dell’azione revocatoria ordinaria della scissione societaria. La problematica si sostanzia nello stabilire se questi ultimi possano tutelarsi dai pregiudizi potenzialmente loro derivanti da questa operazione avvalendosi, oltre che dei rimedi speciali a tal fine predisposti, anche di un rimedio generale di garanzia del credito, qual è l'azione revocatoria ordinaria, benché questa dia luogo all’inefficacia relativa dell’atto impugnato e la sua disciplina sia modellata sul negozio giuridico traslativo posto in essere dalla persona fisica. La prima parte della trattazione è stata dedicata all’analisi e al superamento dei potenziali ostacoli, di ordine normativo e sistematico, che potrebbero escludere a priori l’operatività della disciplina degli artt. 2901 c.c. in questo ambito: trattasi delle profonde differenze sussistenti fra atto negoziale e scissione societaria, delle preclusioni dettate dal diritto italiano e comunitario in punto di invalidità dell'operazione, nonché da un presunto principio di tipicità dei rimedi speciali a tutela dei creditori sociali. Nel secondo capitolo dello scritto si è dunque tentato di dimostrare come la scissione possa essere ricondotta alla fattispecie di atto revocabile delineata dall’art. 2901 c.c., benché le condizioni previste da detta norma fossero state delineate dal legislatore del 1942 assumendo a riferimento l’atto negoziale traslativo di diritti posto in essere dalla persona fisica. Ciò statuito è stato possibile procedere, nell'ultima parte della trattazione, a un approfondimento concernente le conseguenze derivanti dall’accoglimento di una domanda revocatoria della scissione, a cui ha fatto seguito una riflessione su come detti gli effetti vadano a incidere sulla posizione dei terzi – creditori sociali (diversi da quello agente) in primis – che abbiano instaurato rapporti giuridici con le società risultanti dall’operazione.
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Eterodirezione e responsabilità

De Gottardo, Federica 12 January 2023 (has links)
Since its origins, company law has placed itself in the middle of the traditional pair of ‘enterprise’ and ‘liability’, making it possible to exercise business activity while enjoying the benefit of limited liability. At the same time, this opportunity has always fostered the search for stratagems to fully pass on to creditors the risks associated with the entrepreneurial activity. This is a well-known and multiform phenomenon that we shall call ‘eterodirezione abusiva’, an expression which could be approximately rendered as the ‘abuse of the legal personality’ by the ‘dominus’ of the company. Although the vexata quaestio of the abuse of legal personality has been debated among interpreters for over a century, it does not seem to have yet found a definitive answer in the legal system, and indeed continues to encounter partial and largely unsatisfactory solutions in legal terms. In this regard, the need to investigate the phenomenon originates from the empirical observation of recent case law, where (i) the ‘abusive’ connotation of some ‘risk-spreading’ conducts perpetrated through companies is taken for granted and (ii) contradictory views for its repression coexist. More specifically, the hermeneutic approaches and drifts reached up to this point have given rise to widespread uncertainty around the predictability of judicial decisions in this controversial field. While pursuing the goal of finding one unambiguous solution in this multifarious scenario, the work has been structured in four sections. Section I (Overview of the problem) frames the phenomenon of abusive conducts exercised by the dominus over the corporation. In particular, the investigation starts with the analysis of the traditional theories developed around the repression of the abuse of the legal personality, and the focus is placed on the two hermeneutic paths on which case law is currently polarised: the first qualifies the dominus as a holding of a group of companies, and predicates his tort liability; the second depicts the dominus as a shareholder with unlimited liability of a concealed ‘super-company’, and subjects him to personal liability. Section II (The dominus as a holding) subjects the former interpretative trend to criticism. The scrutiny concentrates on the distinction between the ‘group of companies’ as a legal institution and the different phenomenon of abuse of legal personality, a demarcation which leads one to reject judicial attempts to sanction the dominus with tort liability under Article 2497 of the Civil Code. Section III (The dominus as a shareholder in a de facto corporation) investigates the normative bases of -and the many critical issues arising from- the use of the judicial technique called ‘concealed de facto super-company’ as a means of extending the area of personal liability to the dominus of the insolvent corporation. Finally, Section IV (Conclusions) examines the results of the analysis of both hermeneutic paths in a twofold direction. Firstly, in the current and prospective regulatory framework, the all-pervading dialectic between the ‘effectiveness’ of entrepreneurial activity and the ‘formality’ of company law seems to be solved in favour of the latter. Secondly, a bird’s-eye view of the legal system allows one to ascertain the existence of a progressive and ongoing erosion of the role traditionally attributed to both the dogma of inviolability of the legal personality and that of formal imputation of business activity and liability (i.e. spendita del nome). This observation makes it possible to forecast a potential further evolution of the legal system towards a reopening of the debate on the qualification of the dominus as an entrepreneur who can be directly imputed with liability for obligations assumed in the name of the dominated company.
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Plagiarism as an axiom of legal similarity: a critical and interdisciplinary study of the Italian author's right and the UK copyright systems on the moral right of attribution

Dore, Giulia January 2015 (has links)
Plagiarism may have accompanied acts of creation, either endorsing or contradicting them. Esteemed as a general rule of literature or censured as literary larceny, it embodies the disavowal of authorship in the intellectual works of others and thus breaches their right to be acknowledged as authors, while also feasibly deceiving the public and, in any case, contradicting the universal rule of creative imitation. Historically entangled with the concepts of counterfeiting and piracy, it only later reached an autonomous collocation as a violation of the moral right of attribution. Placed in the broadest context of copyright law, it yet struggles against its confinement to a strict legal characterisation, given its colourful appearance and inherent inconsistency according to the type of works or field of knowledge to which it relates, thus refuting any unyielding interpretation. In such a mutable context, the purpose of this research, which revolves around the systems of Italy and the United Kingdom, is to explore a view of plagiarism that appreciates the different instances in which a genuine borrowing or a deceitful practice appear, considering the dimension of copyright infringement, but also looking at other possible legal and non-legal means of construal. Given these premises, an accurate exploration of the phenomenon requires a preliminary consideration of the manifold literature on the subject, which increasingly progresses together with the development of technology and social practices. Furthermore, its literal absence in statutory law does not impede finding a collocation in the context of the judiciary, which is analysed with reference to the legal systems of both Italy and the United Kingdom. This does not infer that courts deliver a flawless and unfailing interpretation of plagiarism. On the contrary, a careful reading of the ruling confirms that the narrow realm of copyright law is shrinking. However, the unpredictability of the statutory and judicial approach towards plagiarism may also be welcomed as an attempt by the law to acknowledge the difficulty to appraise its complexity. Therefore, the present study openly adopts an interdisciplinary and comparative analysis that may help to describe its controversial legal breadth while also possibly unravelling any other principled range.
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La posizione soggettiva dell'azionista tra modifiche, diritto di recesso e altre tutele

Addamo, Sara 11 September 2020 (has links)
La tutela della posizione soggettiva dell'azionista innanzi a modificazioni dei relativi diritti è stata indagata ripercorrendo gli studi della dottrina e gli arresti della giurisprudenza, cercando di volgere uno sguardo oltre i confini nazionali, ma soprattutto mettendo a sistema le norme del nostro ordinamento. In un primo momento, lo studio si è orientato alla ricerca dei limiti al potere della maggioranza e dell'esistenza di un'area di intangibilità della posizione dell'azionista. Ripercorrendo le teorie tradizionali sui diritti soggettivi e sulla parità di trattamento, alla luce dell'odierno contesto normativo, si è individuato un primo limite nel carattere precettivo delle norme inderogabili che disciplinano i diritti amministrativi non accrescibili ed un secondo nel principio di non discriminazione dei diritti sulla base di un criterio differente dal possesso azionario, in considerazione del ruolo tipologico delle azioni quale strumento di imputazione delle situazioni giuridiche nella società per azioni. La protezione dell'azionista, in caso di violazione di tali limiti, è dotata di particolare forza, in quanto potrà fare valere la nullità della relativa clausola statutaria. In un secondo momento, l'indagine si è rivolta alla tutela che residua a disposizione del socio a fronte di modifiche dello statuto che siano legittimamente adottate dalla maggioranza e che incidano sulla sua posizione giuridica. Si tratta dello scenario più frequente considerato che il potere della maggioranza è risultato rafforzato dalla Riforma del diritto societario del 2003 e che, proprio per tale ragione, il legislatore ha tracciato un nuovo punto di equilibrio con i diritti individuali, attribuendo rilievo centrale all'istituto del diritto di recesso. La tutela, evidentemente gradata rispetto alla nullità che colpisce le modificazioni poste in violazione dei limiti al potere della maggioranza, è di tipo latamente indennitario e ha vissuto un importante ampliamento dell'ambito applicativo, imponendosi come presidio primario per l'azionista. L'emblematica ed ambigua causa inderogabile di recesso in caso di modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione, di cui all'art. 2437, I comma, lett. g. c.c., è stata interpretata alla luce del dato letterale, della ratio della norma e della complessiva disciplina dei rapporti tra i diritti del socio e i poteri della maggioranza. Ne è risultato che, oltre al diritto di voto, la locuzione dei diritti di partecipazione non poteva che riferirsi ai soli diritti modificabili dall'assemblea, ovvero quelli accrescibili di natura patrimoniale. Inoltre, le modifiche rilevanti ai fini della legittimazione al diritto di recesso sono sia quelle che hanno ad oggetto l'alterazione dei diritti incorporati nelle azioni, sia quelle che raggiungono indirettamente tale effetto attraverso una modifica che riguardi aspetti organizzativi e strutturali della società. L'ordinamento non riconosce alcuna tutela, invece, solo qualora sia alterata in via di fatto la posizione personale dell'azionista in conseguenza non della modifica oggettivamente considerata, bensì di un elemento soggettivo, come la percentuale di azioni detenuta da un determinato socio, che esula dalla fattispecie della causa di recesso. Infine, rispetto a modifiche che incidono illegittimamente sui diritti dell'azionista, costui dispone del potere di impugnarle e, in virtù all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, anche in ipotesi di abuso della maggioranza. Questa tutela residuale, del resto, si è sviluppata proprio rispetto alle modifiche dello statuto nei cui confronti il legislatore non abbia previsto il rimedio del recesso o altro presidio.
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From Legal Contracts to Formal Specifications

Soavi, Michele 27 October 2022 (has links)
The challenge of implementing and executing a legal contract in a machine has been gaining significant interest recently with the advent of blockchain, smart contracts, LegalTech and IoT technologies. Popular software engineering methods, including agile ones, are unsuitable for such outcome-critical software. Instead, formal specifications are crucial for implementing smart contracts to ensure they capture the intentions of stakeholders, also that their execution is compliant with the terms and conditions of the original natural-language legal contract. This thesis concerns supporting the semi-automatic generation of formal specifications of legal contracts written in Natural Language (NL). The main contribution is a framework, named Contratto, where the transformation process from NL to a formal specification is subdivided into 5 steps: (1) identification of ambiguous terms in the contract and manual disambiguation; (2) structural and semantic annotation of the legal contract; (3) discovery of relationships among the concepts identified in step (2); (4) formalization of the terms used in the NL text into a domain model; (5) generation of formal expressions that describe what should be implemented by programmers in a smart contract. A systematic literature review on the main topic of the thesis was performed to support the definition of the framework. Requirements were derived from standard business contracts for a preliminary implementation of tools that support the transformation process, particularly concerning step (2). A prototype environment was proposed to semi-automate the transformation process although significant manual intervention is required. The preliminary evaluation confirms that the annotation tool can perform the annotation as well as human annotators, albeit novice ones.

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