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Il jobseeker: la tutela delle transizioni nel mercato del lavoro

Perez Dominguez, Fernando <1980> 03 April 2009 (has links)
No description available.
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Mercato del lavoro e riforma della vigilanza pubblica

Cottone, Mariele <1978> 03 April 2009 (has links)
After having covered the international regulation in the labour market and in the control mechanisms fighting the irregular and the concealed labour, the Author concentrates on the Italian system’s answers to the requests coming from the European Union. Starting from the White Book on the labour market in Italy, the problems originated by the Legislative Decree 124/2004 and, moreover, those which have affected the fight against the concealed labour are dealt with. The aim study is to verify that the juridical regulation adopted by the national lawmaker has contributed to solve the problems connected to the labour flexibility and the consequent temporary employment. The analysis of the problems has led to the conclusion that, regardless the lawmaker’s good intentions, the basic principles of the national juridical system do not allow the achievement of a full realization of the objectives. This is mainly because the lack of effective systems to protect the flexible employees often treated as temporary employees, and because of the difficulties to introduce the legal culture on which the whole system should stand.
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Previdenza complementare: evoluzione e tendenze

Tognacci, Federica <1980> 03 April 2009 (has links)
La tesi si articola in tre capitoli. Il primo dà conto del dibattito sorto attorno alla problematica dell’inquadramento della previdenza complementare nel sistema costituzionale dell’art. 38 Cost. che ha diviso la dottrina tra quanti hanno voluto ricondurre tale fenomeno al principio di libertà della previdenza privata di cui all’ art. 38, comma 5, Cost. e quanti lo hanno invece collocato al 2° comma della stessa norma, sulla base di una ritenuta identità di funzioni tra previdenza pubblica e previdenza complementare. Tale ultima ricostruzione in particolare dopo la c.d. Riforma “Amato” è culminata nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione con una serie di pronunce sulla vicenda del c.d. “contributo sul contributo” e su quella della subordinazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari alla maturazione dei requisiti previsti dal sistema obbligatorio. Il capitolo successivo si occupa della verifica della attualità e della coerenza dell’impostazione della Corte Costituzionale alla luce dell’evoluzione della disciplina dei fondi pensione. Nel terzo capitolo, infine, vengono affrontate alcune questioni aperte in relazione ai c.d. fondi pensione “preesistenti” suscettibili di sollevare preoccupazioni circa la necessità di garantire le aspettative e i diritti dei soggetti iscritti. / The dissertation consists of three chapters. The first one gives account of the debate about the problems of the arrangement of complementary social security in the constitutional system of the article 38 of the Constitution, which has divided the scholarship between those who want to trace the phenomenon back to the principle of the liberty of private social security in article 38, comma 5, of the Constitution, and on the other hand those who have arranged it at comma 2 of the same article, on the basis of an assumed identity of functions between public and complementary social security. This final reconstruction, above all after the so-called Reform “Amato” has culminated in the jurisprudence of the Supreme Court, which has pronounced itself about the problem with a series of verdicts in regard to the affair of the so-called “contribution of the contribution” e to the one of the subordination of the access criteria for the complementary pension services to the maturity of the provided criteria of the compulsory system. The next chapter regards the verification of the up-to-dateness and consistency of the position of the Supreme Court in the light of the evolution of the subject of pension funds. In the third chapter, ultimately, will be tackled several open questions on the topic of the so-called “pre-existing” pension funds susceptible to rise concerns regarding the necessity to guaranty the expectations and the rights of their members.
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Il distacco del lavoratore nel Diritto dell'Unione Europea e Italiano

Tortini, Stefano Mario <1977> 03 May 2010 (has links)
L'elaborato considera anzitutto la genesi dell'istituto, e con chiarezza analizza il percorso di affioramento della figura del distacco nell'impiego pubblico rimarcando affinità e differenze con ipotesi similari di temporanea dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione. Nell'operare gli opportuni distinguo, il dott. Tortini si confronta con la fattispecie tipica del lavoro subordinato e con il divieto di dissociazione che ad essa sarebbe sotteso, anche alla luce della legge 1369 del 1960 sul divieto di interposizione. Gli elementi caratterizzanti il distacco sono poi esposti analizzando con acutezza i più rilevanti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito e di legittimità , in specie con riguardo alla prassi invalsa nei gruppi di società  di dirigere la prestazione di lavoro a favore di società  collegate o controllate dalla società  datrice di lavoro. In tal senso l'elaborato prende posizione in ordine alla necessaria temporaneità  dell'interesse del distaccante, nonchè all'inclusione del distacco nell'ambito del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, ciò che esclude la necessità  del consenso del lavoratore distaccato. Nel secondo capitolo il dott. Tortini si confronta con il quadro delle libertà  fondamentali del diritto comunitario, ed in particolare con la libera prestazione di servizi, analizzando profili essenziali quali la natura autonoma, la transnazionalità  e la temporaneità  del servizio prestato. Con ampi riferimenti alla dottrina, anche comparata, in argomento, il capitolo delinea le possibili forme di interazione tra gli ordinamenti nazionali all'interno dell'Unione europea ed individua, in alternativa, tre modelli di coordinamento tra le esigenze liberalizzanti tipiche del mercato unico e le prerogative nazionali di tipo protezionistico che si manifestano qualora un servizio venga prestato in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il prestatore: host state control, home state control e controllo sovranazionale. L'analisi si rivela essenziale al fine di delineare le ragioni della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di appalti cross-border e libera circolazione dei lavoratori, e dimostra un sostanziale "slittamento" della base giuridica mediante la quale il diritto comunitario regola il fenomeno della prestazione di lavoro transnazionale, dall'art. 39 all'art. 49 TCE. Il terzo capitolo confronta l'impianto teorico ricavabile dai principi del Trattato con la Direttiva 96/71 sul distacco ed i relativi provvedimenti attuativi (d.lgs. n. 72/2000 e art. 30, d.lgs. n. 276/2003). In particolare, vengono analizzate le ipotesi limitrofe alla nozione di distacco ricavabile dal diritto comunitario, accomunate dalla dissociazione tra datore di lavoro ed utilizzatore della prestazione, ma distinguibili in base alla natura del rapporto contrattuale tra impresa distaccante ed impresa distaccataria. La funzione principale della Direttiva comunitaria in argomento viene individuata dal dott. Tortini nella predisposizione di una base inderogabile di diritti che devono essere, in ogni caso, assicurati al lavoratore oggetto del distacco. Questa base, denominata hard core della tutela, deve essere garantita, all'interno del singolo Stato membro, dalla contrattazione collettiva. Nell'ordinamento italiano, la disciplina del distacco contenuta nella Direttiva viene attuata con il d.lgs. n. 72/2000 che, come opportunamente segnalato dal dott. Tortini, contiene una serie di incongruenze e di lacune. Fra tutte, si rimarca come la stessa Commissione abbia rilevato uno scostamento tra le due discipline, dato che la legge italiana estende surrettiziamente ai lavoratori distaccati tutte le disposizioni legislative e/o i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro, operazione non consentita dal la Direttiva 76/91. E' in specie il riferimento al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ad essere criticato dall'elaborato, in quanto finisce con il trasformare l'art. 3.1 del D. Lgs. 72/2000 in una discriminazione fondata sulla nazionalità  e rischia di creare maggiori difficoltà  e più oneri per gli imprenditori stranieri che intendano erogare servizi sul territorio nazionale. A conclusione della tesi, il dott. Tortini esamina la nozione di distacco introdotta ad opera dell'art. 30, d.lgs. n. 276/2003, ed enuclea gli elementi caratterizzanti dell'istituto, individuati nell'interesse del distaccante e nella temporaneità  dell'assegnazione, definita «l'in sè» dell'interesse stesso.
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La mobilità del personale nel pubblico impiego privatizzato

Tozza, Gianpiero <1969> 03 May 2010 (has links)
Il piano dell’opera prende le mosse da una disamina dell’evoluzione storico-giuridica del principio di mobilità dei dipendenti pubblici, passando poi, sulla scorta dell’inquadramento teorico-sistematico dei fenomeni di mobilità e della classificazione delle differenti tipologie così operata, al successivo esame analitico delle singole figure. Il tutto non disgiunto da una necessaria quanto opportuna riflessione, “trasversale” alle fattispecie, oltre che conclusiva, circa l’impatto della c.d. Riforma Brunetta e dei provvedimenti in itinere sulla tematica di ricerca.
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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: danno e tutele

Iarussi, Daniele <1980> 03 May 2010 (has links)
La tesi si occupa, con originalità e spunti di innovazione, del tema degli infortuni sul lavoro e tecnopatie, attraverso un'ottica del tutto nuova perchè attenta sia agli aspetti previdenziali (indennizzo Inail) e sia agli aspetti risarcitori (risarcimento dei danni differenziali e complementari). Lo studio, non scevro da analisi critiche, indaga in particolare sulla risarcibiità del danno c.d. differenziale e sperimenta le nuove poste risarcitorie applicabili, alla luce delle più recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali. L'Autore non trascura, infine, i complessi profili processuali a completamento delle tutele e le responsabilità sia del datore di lavoro (obbligato principale) e sia dei terzi. / The Thesis deals, with ideas of originality and innovation, the topic of occupational accidents and technopathy through whole new perspective because it takes both aspects benefit ("compensation Inail") and both aspects of compensation (compensation differential and complementary). The study, not without critical analysis, investigating in particular on the compensation damage called "differential" and test new postal damages applicable, in light of recent developments in legislation and case law. The Author does not neglect, finally, the complex procedural profiles in addition to the protections and responsibilities of the employer (principal) and third parties.
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La responsabilità solidale negli appalti. Verso un nuovo paradigma di tutela?

Congeduti, Mara <1978> 10 June 2011 (has links)
No description available.
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Le esternalizzazioni "relazionali" nel decentramento di attività dell'impresa

Ferruggia, Antonino <1977> 10 June 2011 (has links)
La tesi affronta un tema di importanza crescente nell’organizzazione economico-produttiva nel quale assume forte rilevo pure la dimensione giuslavoristica. Nei fenomeni di integrazione delle attività d’impresa, infatti, si verifica in modo sempre più ampio una utilizzazione «indiretta» di forza lavoro, per cui diventa cruciale la questione del trattamento da applicare ai rapporti di lavoro «decentrati» Con un approccio che tiene conto dei risultati delle scienze organizzative, si analizzano anzitutto le modalità tipiche delle esternalizzazioni succedutesi nell’evoluzione economico-organizzativa negli ultimi decenni. Vi è una modalità “primaria” o “perfetta”, nella quale è dedotto ad oggetto un opus, giusta lo schema dell’art. 1655 cod. civ., per cui la dinamica del rapporto obbligatorio è integralmente governata dal contratto; vi è altresì una modalità “secondaria” o “relazionale”, che si manifesta nella forma di organizzazioni integrate allargate alla partecipazione di più imprese. In queste, la lunga durata del vincolo obbligatorio impedisce che il contratto sia ex se capace di prevedere, già nel momento genetico, ogni evenienza che investirà lo svolgimento concreto del rapporto. Per questo le esternalizzazioni “relazionali” sono le più interessanti per il diritto del lavoro: i soggetti economici (decentrante e decentrato) articolano relazioni strutturate e di lungo periodo, in cui si determina una stabile interconnessione tra le varie componenti organizzative, nonché un prolungato utilizzo, ad opera del committente, delle prestazioni rese dai dipendenti del fornitore. Dall’indefinitezza circa l’oggetto delle obbligazioni incombenti a carico del debitore dell’opus o servizio – conseguente alla lunga durata della relazione col committente – si delineano però due diversi scenari del rapporto negoziale: esso può essere retto da solidarietà, partnership collaborativa e condivisione di obiettivi comuni (contractual integration “orizzontale”); oppure può essere informato a dinamiche di potere e di condizionamento verso le imprese decentrate ed i loro prestatori di opere impegnati nell’esecuzione del segmento di attività esternalizzato (contractual integration “gerarchica” o “verticale”).
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Retribuzione flessibile e contrattazione collettiva / Variable pay and collective agreement

Villa, Ester <1983> 30 March 2012 (has links)
Nel presente lavoro vengono esaminate le forme impiegate dalla contrattazione collettiva per rendere aleatorio il trattamento economico dei lavoratori subordinati. Dapprima ci si occupa del limite alla “flessibilizzazione” della retribuzione dei lavoratori subordinati che viene individuato nella “retribuzione sufficiente” di cui all’art. 36 Cost., qualificata come elemento essenziale del contratto. Di seguito si sofferma l’attenzione sulla retribuzione di produttività e di redditività dei lavoratori del settore privato e sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici privatizzati. Nonostante a queste quote della retribuzione sia astrattamente conferita una funzione incentivante, in concreto non la svolgono: nel lavoro privato a causa della politica egualitaria del sindacato e della “modalità” di determinazione degli obiettivi, nel lavoro pubblico perché questa parte della retribuzione è stata tradizionalmente erogata “a pioggia”. Nel terzo capitolo si prendono in considerazione le liti che possono sorgere se, nel periodo di tempo che va dalla fissazione degli obiettivi a quando si deve verificare il loro conseguimento, il datore di lavoro apporti modifiche organizzative in grado di ripercuotersi sulla capacità dei prestatori di raggiungere i risultati. Al fine di risolvere tale questione, in chiusura del secondo capitolo, la clausola in tema di retribuzione flessibile è stata classificata come condizione sospensiva in quanto una parte del trattamento economico, aggiuntiva alla retribuzione “base”, viene subordinata al conseguimento di obiettivi di produttività e redditività qualificabili come eventi futuri ed incerti. Tale qualificazione è volta a consentire l’applicazione dell’art. 1359 c.c. nelle controversie sopra descritte: se i lavoratori non conseguono gli obiettivi a causa di modifiche che il datore di lavoro ha apportato all’organizzazione, si può fingere che l’evento (che non si è verificato per una condotta imputabile al datore di lavoro) si sia verificato e, di conseguenza, erogare la retribuzione di risultato ai prestatori. / In the present paper are examinated the forms used by the collective agreement to make uncertain the economic treatment of employees. First we deal with the limit of the wage’s "flexibility" that is identified in the "sufficient compensation" (art. 36 of the Constitution), qualified as an essential element of the contract. Second we focus attention on the remuneration of productivity and profitability of private sector workers and the treatment of accessory privatized public employees. Abstractly these forms of remuneration have an incentive function, specifically they are unable to have this function: in the private work because of the egalitarian political followed by union and the way of setting goals; in the public sector because this part of the salary has been traditionally delivered "to rain". In the third chapter we consider the disputes that may arise if, during the period of time ranging from setting goals as you should verify their achievement, the employer introduce organizational changes that can affect the worker’s ability to achieve the results. In order to answer that question, at the close of the second chapter, the clause regarding variable pay has been classified as a condition because it is subjected to the achievement of productivity and profitability targets which are uncertain and future events. This qualification is designed to enable the application of article. 1359 of the Civil Code disputes: if the workers do not achieve their results because of changes that the employer has introduced in the organization, the workers can pretend that the event (which did not occur for conduct attributable to the employer) has occurred and, therefore, received the salary of results.
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Regolazione delle prestazioni indispensabili e poteri della Commissione di garanzia / Indispensable services's regulation and powers of the Commission to guarantee the implementation of the law on strike in essential public services

Primaverile, Paola <1979> 30 March 2012 (has links)
La legge n. 146 del 1990 ha istituito la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, un’authority deputata al controllo dell’effettivo bilanciamento del diritto di sciopero con gli altri diritti della persona di rango costituzionale nel caso dei servizi pubblici essenziali. Ad essa spettano alcuni poteri tra di loro eterogenei. Accanto a poteri propulsivi e sanzionatori, essa possiede poteri di tipo normativo. La legge prevede, infatti, che le prestazioni indispensabili e le altre misure necessarie al contemperamento siano determinate da accordi tra il datore di lavoro e le associazioni sindacali, mentre per il lavoro autonomo da codici di autoregolamentazione forniti da ognuna delle categorie interessate. Gli accordi e i codici di autoregolamentazione devono essere, comunque, sottoposti al vaglio della Commissione di garanzia la quale in ultimo stabilisce se essi siano idonei a realizzare il bilanciamento dei diritti in questione. Quando i soggetti indicati dalla legge non provvedano alla redazione dei suddetti atti, la Commissione interviene con l’emanazione di una provvisoria regolamentazione, la quale possiede natura di regolamento, giacchè partecipa dei caratteri della generalità ed astrattezza propri delle norme di legge. In effetti, anche altre authorities possiedono un potere normativo, che si sostanzia alle volte in un regolamento indipendente, altre in un regolamento simile ai regolamenti delegati ed altre al regolamento esecutivo. Poiché la legge n. 146 del 1990 prevede quali siano gli istituti idonei a realizzare il bilanciamento (preavviso, proclamazione scritta, procedure di raffreddamento e conciliazione, intervallo minimo, misure indicative delle prestazioni indispensabili), la provvisoria regolamentazione possiede i caratteri del regolamento esecutivo. / The law n. 146 of 1990 established the Commission to guarantee the implementation of the law on strike in essential public services, an authority delegated to the monitoring of the actual balance of the right to strike with the other person's constitutional rights in the case of essential public services. Some powers belong to it among themselves heterogeneous. Besides propulsive powers and sanctions, it has powers of a legislative. The Act provides, in fact, that the essential services and other necessary steps to reconciliation are determined by agreements between employers and trade unions, while self-employment to self-regulatory codes provided by each of the categories involved. Any agreements and codes of conduct should be, however, subject to review by the Commission to guarantee that ultimately determines whether they are appropriate to achieve the balancing of the rights in question. When the parties according to law does not provide for the preparation of such documents, the Commission takes the issue of a provisional regulation, which has as a regulation in the statutory power sense, since part of the character of the generality and abstractness of laws. In fact, other Authorities have a statutory power, which is embodied in a regulation aimed at independent, regulations similar at the delegate regulations of the Goverment and the executive regulations. Since the law n. 146 of 1990 provides for such institutions are likely to bring about balance (notice, written proclamation, cooling and conciliation procedures, minimum range, indicative measures of performance necessary), the provisional regulation has the character of the executive regulation.

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