• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 86
  • 7
  • 3
  • Tagged with
  • 96
  • 96
  • 96
  • 96
  • 23
  • 16
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
71

Gli "ibridi finanziari": critica ad una categoria concettuale / Hybrid Debt-Capital Instruments: Critical Examination of a Conceptual Category

VALZER, AMEDEO 09 March 2007 (has links)
L'autore contesta la classificazione degli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi nella categoria concettuale degli ibridi finanziari (o strumenti finanziari ibridi ). Rimarca le differenze tra l' investimento nella società e il finanziamento della società. dimostra che gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 ult. comma c.c.) possano esser emessi solo a fronte di apporti di patrimonio non imputati a capitale sociale e che gli strumenti finanziari non partecipativi (quasi obbligazioni ex art. 2411 ult. comma c.c.) non possano esser dotati di diritti amministrativi.
72

Circolazione delle azioni e legittimazione all'esercizio dei diritti del socio / Circulation of Shares and Ability to Exercise the Shareholder's Rights

KUTUFA' , ILARIA 04 April 2008 (has links)
Il lavoro ha affrontato la tematica riguardante la disciplina del trasferimento delle azioni. In particolare, l'attenzione si è concentrata sulla formalità dell'iscrizione nel libro soci. A tale riguardo, si è posto il problema di comprendere se essa costituisca ancora il mezzo necessario per il conseguimento dello status socii. Con riferimento alle s.p.a. che emettono titoli, si è ravvisato nel possesso qualificato del titolo l'unico indice di legittimazione necessario e sufficiente in caso di trasferimento a mezzo girata, riconoscendo all'iscrizione nel libro soci la funzione di elemento necessario (ma comunque insufficiente, se isolatamente considerato) all'acquisto della legittimazione in caso di trasferimento dell'azione per atto separato e di circolazione mortis causa. Si è, comunque, escluso che le novità introdotte abbiano surrettiziamente trasformato le azioni in titoli all'ordine. In assenza di titoli, si è evidenziato che l'iscrizione ha sempre funzione legittimante come accade in caso di trasferimento di quote di s.r.l. In presenza di azioni dematerializzate, si è sottolineato che l'iscrizione nel libro soci perde ogni funzione legittimante, posto che l'avente causa acquista lo status di socio tramite registrazione sul conto tenuto dall'intermediario. Si è giunti alla conclusione che, al di là della funzione cartolare, a-cartolare o scritturale, l'annotazione nel libro soci rappresenta, esaltando il suo ruolo organizzativo, l'unico strumento che l'emittente ha a disposizione per riconoscere i propri soci ed avere contezza dei suoi assetti proprietari e delle vicende relative alle partecipazioni dallo stesse emesse. / The work concerned the issue about the circulation of shares. In particular, the attention is concentrated around the registration on shareholders' book. In this respect, the difficulty lied in understanding if the registration is still the instrument for the achievement of status socii. About the corporations which issue paper securities, the only instrument (necessary and sufficient) for the ability to exercise the shareholders' rights if the share is transferred by endorsement is the security's qualified possession. The registration on shareholders' book is the necessary, but not sufficient, instrument for the ability to exercise the shareholders' rights if the share is transferred by separate contract and if the share is transferred mortis causa. Anyway, the recent reform confirmed that the shares are registered securities. About the corporations which don't issue paper securities, the registration is always the instrument for the ability to exercise the shareholders' rights, like it happens in case of circulation of unlimited liability company's stakes. About the corporations which issue dematerialized securities (in particular, listed companies), the registration isn't the instrument for the ability to exercise the shareholders' rights, because the buyer achieves status socii by the registration on intermediary's account. In short, the registration on shareholders' book is the only instrument which the legal system puts at corporation's disposal to know its shareholders and the events about its shares.
73

Il diritto di controllo del socio di S.r.l. / The Shareholder's Right of Control in the Italian Limited Liability Company

MAGGIORE, LAURA 04 April 2008 (has links)
La tesi affronta il tema del diritto di controllo del socio di s.r.l., sviluppando, nel primo capitolo, l'analisi dell'evoluzione storico-normativa del diritto di controllo individuale. Dopo aver esposto le elaborazioni dottrinali che hanno esaminato la diversa estensione quali-quantitativa del diritto in questione nelle sue diverse manifestazioni, dall'art. 2261 c.c. fino all'art. 2422 c.c., si rintraccia nella posizione del socio amministrato rispetto alla vocazione ad amministrare l'elemento capace di determinare la misura e il contenuto del controllo nei differenti tipi sociali. Il rapporto tra l'ampiezza del diritto di controllo e la qualità di socio amministrato nelle differenti tipologie societarie può essere letto in termini di proporzionalità diretta: il diritto di controllo, infatti, è tanto più ampio quanto maggiore è lo spazio riservato, seppur in potenza, al socio nel governo della società. L'estensione massima del diritto in esame, in attesa di una riforma della disciplina delle società di persone, è raggiunta nell'art. 2476, secondo comma, c.c. e la ratio di una tale ampiezza del diritto di controllo si rinviene nella volontà del legislatore di livellare la posizione del socio amministrato di s.r.l. su quella del socio amministratore, almeno sotto il profilo dell'accesso all'informazione. Oggetto del secondo capitolo è l'estensione contenutistica del controllo, l'indagine del rapporto tra controllo e informazione e l'analisi dell'attività di controllo in termini di processo che si articola in più fasi. Ciò chiarito si aprono una serie di problemi che riguardano principalmente quanta e quale informazione dare o permettere di acquisire ed entro quali limiti. A tal proposito l'analisi giunge alla conclusione secondo cui il diritto in questione non incontra nessun limite salvo quello, seppur non espresso, della buona fede. Nel terzo capitolo si leggono le riflessioni in merito ai soggetti coinvolti nello scambio informativo disciplinato dall'art. 2476, secondo comma, c.c. e i possibili risvolti patologici del rapporto tra il singolo socio non amministratore e gli amministratori, individuati nel loro insieme (salvo il caso di amministratore unico), in qualità di soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire la consultazione. L'analisi si conclude, nel quarto capitolo, con una serie di argomentazioni sul tema del rapporto tra l'autonomia statutaria e il diritto di controllo. L'inderogabilità del diritto in questione è affermata sulla base di argomentazioni tratte dall'intera disciplina della s.r.l., dal rinnovato ruolo che l'informazione assume nel tipo sociale in esame come valore fondante che contribuisce a delineare il nuovo ruolo del socio che non partecipa all'amministrazione, nonché dall'individuazione di alcune norme in cui l'informazione è sottintesa o espressamente richiesta. / The object of the study is the shareholder's right of control in the Italian limited liability company ( s.r.l. ). In the first chapter this right is analysed focusing on the historical development of relevant laws. The element capable of determining the extent and the content of the control in the different types of company has to be individuated in the position of the managed shareholder compared to the vocation to manage the company. The relationship between the extent of the right of control and the quality of managed shareholder in the different types of company can be read in term of direct proportionality: the right of control, in fact, is as wider as the space potentially reserved to the shareholder in the management of the company is greater. Maximum extent of the mentioned right, pending a reform of the partnerships, is reached in art. 2476, second subparagraph, Italian civil code ( c.c. ). The legislator would to level the position of the managed shareholder of s.r.l. to that one of the managing shareholder, at least regarding the right to access information. The second chapter deals with the extent of the content of control, the survey of the relationship between control and information and the analysis of control activity in term of process articulating in more stages. This clarification opens a series of issues which concern mainly how much and what information the directors must give or permit to acquire and within what limits. In this respect the analysis concludes that the right in object has not any limits except that one, although not expressed, of good faith. In third chapter we read the comments with regard to subjects involved in the exchange of information governed by art. 2476, second subparagraph, c.c., and the possible pathological aspects of the relationship between each non managing shareholder and directors, identified as a whole (except in the case of sole director), and in quality of persons liable to provide the information required and to allow consultations. The analysis concludes, in the last chapter, with a series of arguments about the relationship between the right granted to the shareholder in determining the Bylaw and the right of control. The unavoidability of the right in object is established on the basis of arguments drawn from the whole discipline of s.r.l., from the renewed role that the information takes within s.r.l. as founding value that contributes to outline the new role of the shareholder who is not director, as well as from identification of certain rules where information is implied or expressly requested.
74

POTERE DI RAPPRESENTANZA E RILEVANZA ESTERNA DEL PROCEDIMENTO DECISORIO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

MARSILI, TOMMASO 13 July 2012 (has links)
La tesi concerne il potere di rappresentanza degli amministratori e la rilevanza esterna del procedimento decisorio nelle società di capitali. Dall’interpretazione della direttiva 2009/101/CE risulta un sistema che stabilisce l’opponibilità dei limiti legali e l’inopponibilità dei limiti convenzionali. Dalle limitazioni soggettive consentite dalla direttiva si ricava “per sottrazione” che il diritto europeo prevede una regola suppletiva secondo la quale il potere di rappresentanza spetta a ciascun amministratore disgiuntamente. Nel diritto interno, nel silenzio delle fonti convenzionali, la mancanza di un’espressa regola suppletiva determina l’operatività della regola suppletiva europea. La fonte del potere di rappresentanza ha natura legale ma le fonti convenzionali possono stabilire delle limitazioni soggettive opponibili ai terzi ex artt. 2383, comma 4°, e 2448 c.c. Ammessa la rilevanza esterna dei limiti legali ai poteri degli amministratori, accogliendo la tesi secondo cui nelle società di capitali la dissociazione tra potere gestorio e potere rappresentativo costituisce un elemento del modulo organizzativo legale dell’amministrazione pluripersonale, si sostiene che il mancato rispetto del procedimento decisorio sia opponibile ai terzi che la società provi essere stati a conoscenza o aver colpevolmente ignorato il vizio affettante un presupposto legale del procedimento collegiale richiesto dalla legge (art. 2388, comma 5, c.c.). / This thesis concerns the power of representation of the directors and the external relevance of the decisional process in italian companies. The Directive 2009/101/EC provides a system in which the legal limits can be invoked and the internal limits cannot be invoked with respect to third parties. From the subjective limitations allowed by the Directive is obtained "by subtraction" that European law provides a default rule, according to which every director has the power of representation separately. In domestic law, in the silence of the statute, the lack of an explicit rule determines the operation of the European default rule. The source of the power of representation has a legal nature, however the statute can determine subjective limitations that can be invoked with respect to third parties. Admitting the external relevance of legal limits on the powers of the directors and accepting the argument that in case of a board of directors the legal model provides that the decision-making power is dissociated from the power of representation, it is argued that the breach of the decisional process can be invoked if the company proves that the third party knew the lack of a legal condition of the process required by law or ignored it culpably.
75

LA TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI NELLA FUSIONE "CONCORDATARIA" / The protection of shareholders and creditors in the merger as a means of insolvency arrangement

DI MARTINO, MARIA CONSIGLIA 13 July 2012 (has links)
La tesi di dottorato su “La tutela dei soci e dei creditori nella fusione concordataria” si compone di tre capitoli. Nel primo, il lavoro muove dalla constatazione della (apparente) marginalità dell’istituto oggetto di indagine, rispetto al quale scarsa è stata finora l’attenzione dedicata dalla letteratura italiana ed alquanto esigua risulta la casistica giurisprudenziale. Viene, quindi, individuata nella carenza di coordinamento normativo tra la disciplina (ed i procedimenti) di diritto societario e diritto concorsuale la causa della trascurabile diffusione pratica dell’istituto e la conseguente necessità di un lavoro di ricostruzione interpretativa tutt’altro che agevole. La revisione critica dell’istituto muove – quindi ed inevitabilmente – dalla valutazione dell’ammissibilità di una fusione concordataria nell’ambito di concordati aventi finalità tanto conservative, quanto liquidative; e ciò considerando sia la possibile applicazione analogica dell’art. 2499 c.c., che in tema di trasformazione consente la realizzazione dell’operazione solo in quanto compatibile con le finalità e lo stato della procedura; sia la modalità in cui le altre (principali) esperienze giuridiche hanno affrontato le problematiche connesse alla fusione come strumento di soluzione concordata della crisi. Tale questione viene positivamente risolta, da un lato, sottolineando l’importanza sistematica e l’innegabile valore innovativo degli artt. 124 e 160 l. fall., per la parte in cui disciplinano la vasta gamma di soluzioni di cui il soggetto proponente dispone nella redazione dell’offerta concordataria: e ciò, in particolare, se si considera che le procedure di auto-regolamentazione della crisi o dell’insolvenza rappresentano soluzioni alternative al procedimento fallimentare e, quindi, derogatorie dello stesso; dall’altro lato, ponendo l’accento sulle soluzioni, tutte tendenzialmente positive, accolte dagli altri ordinamenti giuridici in ordine alla possibilità di contemplare un’operazione di fusione come modalità esecutiva di un piano di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Il lavoro passa - nel secondo capitolo - ad individuare gli interessi coinvolti dall’operazione e ne trae spunto al fine della preventiva indicazione dei problemi posti dalla fusione concordataria. Si distinguono, al riguardo, due differenti serie di interessi: quello dei soci della società in procedura, e quello dei suoi creditori sociali. Quanto ai primi, il pregiudizio alla loro posizione è riconducibile alla risalente controversia sulla conservazione della qualità di socio, alla luce della inevitabile riduzione del valore (quantomeno) contabile del patrimonio dell’impresa in procedura. Viene innanzitutto valutata l’ipotesi in cui il valore contabile del capitale risulti azzerato, con la conseguente ammissibilità dell’operazione di fusione solo nel caso in cui il valore reale del patrimonio risulti più elevato di quello contabile e quindi idoneo a consentire la compenetrazione (non solo patrimoniale, ma anche) delle relative compagini sociali; quindi, viene esaminata la diversa circostanza in cui - sebbene il patrimonio dell’ente in concordato conservi un valore anche contabile positivo - alcuni soci si ritrovino a possedere, all’indomani della concentrazione e per effetto della determinazione di un determinato concambio, una partecipazione inferiore al minimo convertibile, venendo così di fatto “esclusi” dall’ente incorporante o risultante dall’operazione. In entrambe le vicende, viene poi affrontata (e risolta positivamente) l’ammissibilità di una decisione maggioritaria dei soci, pure da taluno revocata in dubbio in favore del principio unanimistico, là dove venga leso il diritto di ciascuno alla conservazione della status soci: e ciò, sia in considerazione della previsione legislativa che limita il conguaglio in denaro al dieci per cento delle partecipazioni assegnate, con ciò indirettamente escludendo la possibilità di conguagli totalmente compensativi della posizione di singoli soci, cui non venga riservata alcuna partecipazione nella società post-fusione; sia considerando che la congruità del concambio, la conformità alle regole previste a protezione dei diritti (informativi) dei soci e, in ogni caso, la presenza di contesti in cui sono esperibili i rimedi societari destinati (dal legislatore) assicurano il “ristoro” per eventuali pregiudizi sofferti dai titolari di quote minime di partecipazione al capitale. Quanto al rischio cui sono esposti i creditori della società in concordato, l’analisi viene condotta su due differenti “binari”: i creditori che concorrono all’approvazione del piano restano infatti esposti al rischio che la proposta in cui hanno riposto (con l’approvazione) speranza di soddisfazione subisca una battuta d’arresto a causa della mancata approvazione assembleare del progetto di fusione; i creditori contrari alla proposta di concordato corrono invece il rischio che le decisioni maggioritarie di approvazione della proposta possano (eventualmente) pregiudicare i propri interessi, privi (in assenza di classi) di qualsiasi rimedio endo-concorsuale ed esposti al mancato riconoscimento del rimedio oppositivo previsto – in ambito squisitamente societario – dall’art. 2503 c.c. Una volta individuati gli eventuali pregiudizi cui sono esposti i soci ed i creditori della società in concordato, vengono ricostruiti i rimedi tesi alla tutela delle rispettive posizioni; e proprio a tale profilo è dedicato il terzo capitolo, suddiviso in due sezioni. Nella prima, ci si sofferma sulla questione se la perdita della qualità di socio possa essere in qualche modo evitata o, ricorrendo determinate condizioni, se tale pregiudizio possa trovare adeguato ristoro: viene, quindi, dapprima accreditata la tesi – sostenuta dalla prevalente dottrina – secondo cui la sussistenza di un danno derivante dalla perdita della qualità di socio potrà ravvisarsi solo qualora, all’esito del vaglio giudiziale, venga riscontrata l’incongruità del rapporto di cambio prescelto ovvero, più in generale, un abuso del potere deliberativo della maggioranza. In questo contesto, due sono i principali strumenti predisposti dal legislatore a difesa della posizione dei soci di minoranza; il primo, di stampo “precauzionale”, relativo all’esercizio consapevole del diritto di voto da parte della maggioranza del capitale, e correlato alla disciplina degli adempimenti pubblicitari fissati dagli artt. 2501-ter, comma 3, c.c. e 2502-septies, comma 1, c.c.; il secondo, invece, tipicamente societario, attinente all’impugnativa della delibera (consiliare ovvero assembleare) di approvazione del progetto ex artt. 2373 e 2391 c.c. e, dopo l’iscrizione camerale dell’atto, all’azione di risarcimento ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. Movendo dalla constatazione che il ventaglio di rimedi previsto dal diritto societario può apparire soluzione poco attenta alla posizione dei soci di minoranza anche qualora l’operazione di fusione sia del tutto estranea agli scopi concordatari – dal che i tentativi dottrinali di consentire al socio di minoranza l’esercizio dell’azione di risarcimento in forma specifica e per equivalente, da ingiustificato arricchimento ovvero da responsabilità da voto – viene valutata la possibilità che, allorquando la fusione rappresenti lo strumento di attuazione di una soluzione concordata della crisi, la figura dei soci possa assumere tutt’altro rilievo, fino quasi ad assimilarsi a quella dei creditori; ciò, naturalmente, nei limiti in cui la posizione degli stessi venga coinvolta o addirittura “compromessa” dal processo concordatario, dal quale l’attuale disciplina concorsuale li esclude completamente. Sebbene tale “riqualificazione” sembri inattuabile in ambito nazionale, viene valutato (e criticato) un recente disegno di legge del Governo federale tedesco (Gesetzentwurf der Bundesregierung), che riserva la tutela della posizione dei soci ai soli rimedi concorsuali, disattivando – una volta ammessa la società al concordato – quelli previsti in via generale dalla disciplina societaria. Nella seconda sezione viene esaminata la modalità di tutela dei creditori che approvano il concordato e, successivamente, la protezione dei creditori contrari alla proposta. Quanto ai primi, più che ricorrere a ricostruzioni dottrinali (in particolare, tedesche) tese a ridurre il potere deliberativo dei soci, si affronta la possibilità di affidare la tutela delle aspettative dei creditori sociali al coordinamento del procedimento decisionale previsto in ambito societario con l’iter procedurale del concordato. Risulta infatti evidente che il pericolo che il diniego assembleare leda gli interessi del ceto creditorio si manifesta solo nel caso in cui l’adozione delle delibere societarie richieste per l’attuazione della fusione venga rinviata alla fase esecutiva del concordato, assegnando così all’offerta concordataria un valore meramente programmatico. E - si osserva - tali “inconvenienti” potrebbero essere evitati avviando il procedimento assembleare contestualmente ovvero nel corso della procedura concordataria, condizionandone peraltro l’esito finale al perfezionamento definitivo del concordato. Passando alla modalità di tutela dei creditori che non concorrono all’approvazione della proposta, viene prospettata la possibilità che la difficoltosa conciliazione delle regole che disciplinano l’approvazione a maggioranza del concordato (artt. 128, comma 1°, e 177, comma 1°, l. fall.) e la normativa societaria che, in tema di fusione, riconosce invece ai creditori il diritto individuale di opposizione (art. 2503 c.c.), venga risolta mediante il disconoscimento di tale diritto, affidando la tutela del ceto creditorio ai soli rimedi previsti in ambito concorsuale. Non diversamente degli obbligazionisti, i creditori concorsuali costituiscono infatti una sorta di “comunità accidentale”, dal momento che è loro vietato di agire individualmente nei confronti del patrimonio sociale ed è prevista un’organizzazione di gruppo (i.e. concorsuale) tesa a risolvere gli eventuali conflitti di interessi tra gli stessi creditori. Dal che l’applicazione a questi ultimi dello stesso regime (di esclusione dal diritto di opposizione) riservato espressamente agli obbligazionisti dall’art. 2503-bis c.c. Tale soluzione viene, infine, confortata da ulteriori considerazioni concernenti, da un lato, la modalità di espressione della volontà dei creditori concorsuali nelle forme della mera partecipazione alla volontà del gruppo e, dall’altro, il combinato disposto degli artt. 2503, comma 1, c.c., e 128, comma 1°, e 177, comma 1°, l. fall., ai sensi del quale il consenso dei creditori anteriori all’iscrizione camerale del progetto di fusione deve considerarsi prestato qualora l’offerta concordataria (implicante la fusione) risulti approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. / The doctoral thesis, about “The protection of shareholders and creditors in the merger as a means of insolvency arrangement”, consists of three chapters. In the first one, the work moves from the observation of the low use of the transaction under investigation, to which the Italian scholars and case law have devoted little attention. The lack of coordination between the regulatory framework (and processes) company law and insolvency law is identified as the main reason of the limited practice of the institution and the consequent need for an interpretative work of reconstruction. The critical review of the institute moves by evaluating the eligibility of a merger as a means of an insolvency arrangement with both conservation and the claims settlement purposes; and this is realized through the possible application by analogy of article 2499 c.c., which in terms of transformation allows the transaction only to the extent compatible with the purposes and status of the procedure; or through the implementation of solutions made in the other (main) foreign experiences. This issue is resolved positively, on the one hand, by emphasizing the importance of systematic and innovative articles 124 and 160 l. fall., to the extent they deal with the wide range of solutions in which the proponent can choose; on the other hand, focusing on solutions, all basically positive, accepted by other jurisdictions in order to contemplate the possibility of a merger as a way of an executive plan of adjustment of the crisis or insolvency. The work goes on - in the second chapter - to identify the interests involved in the transaction distinguishing them, in this regard, in two different sets: the shareholders of the company in the procedure, and that of its creditors. As for the former, the prejudice to their position is due to the controversy over the dating of membership retention, in the light of the inevitable reduction in the value (at least) of the company's assets in the accounting procedure. It’s first evaluated the situation in which the value of the capital is zero, resulting in eligibility for the merger only if the real value of the assets is more than that amount; then, it evaluates the different circumstances in which - even though the entity's shareholders agreed to retain a positive value even accounting - some members are found to possess, after the merger and because of the determination of a particular exchange, a share less than the minimum convertible, thus in effect being “excluded” by the surviving or resulting company. In both events, it is then addressed (and answered in the affirmative) the eligibility of a majority decision of members, also called into question by some in favor of the unanimity, where it is breached the right of everyone to the conservation status of the members: and this, both because of the legislative provision limiting the cash compensation to ten percent of the shares allocated, thereby indirectly excluding the possibility of fully compensatory adjustments of the position of some members; whereas both the fairness of the exchange, in compliance with the rules laid down for the protection of rights (information) of the shareholders and, in any case, the presence of contexts in which the general remedies for corporate can be used. As for the risk faced by creditors, the analysis is conducted on two different “tracks”: the creditors that contribute to the approval of the plan are in fact exposed to the risk that the proposal they put (with the approval) satisfaction hopes suffer a setback, due to the failure to approve the merger by shareholders; and the creditors against the proposal agreed, which are instead exposed to the risk that the majority approval decisions of the proposal would (eventually) affect their interests. In the third chapter, divided into two sections, the remedies are identified to claim protection of their positions. In the first, we focus on whether the loss of membership can be somehow avoided or, under certain conditions, if such injury can find suitable refreshment: it’s endorsed the first argument - supported by the prevailing doctrine – in which the existence of an injury resulting from the loss of membership will be seen in it, only if - the outcome of judicial scrutiny found in the incongruity of the chosen exchange rate or, more generally, an abuse of the decision-making power of the majority. In this context, there are two main instruments prepared by the legislature to defend the position of minority shareholders: the first mold “precautionary” for the aware of the right to vote by the majority of the capital, and related to the discipline the advertising requirements set by the articles 2501-ter, paragraph 3, c.c. and 2502-septies, paragraph 1, c.c., and the second, however, typically corporate, relating to appeals of the resolution (i.e. council meeting) to approve the project under articles 2373 and 2391 c.c. and, after signing the Chamber of the act, action for damages pursuant to art. 2504-quater, paragraph 2, Civil Code. Moving from the observation that the range of remedies provided for company law solution may appear inattentive to the position of minority shareholders even if the merger is entirely foreign to the arrangement purposes - the doctrine is evaluated the possibility that when the merger represents the tool for implementing a mutually agreed solution of the crisis, the figure of the partners can be assimilated to that of creditors, and this, of course, to the extent in which they are involved with “compromised” by the insolvency process. Although this “retraining” seems impractical at the national level, it is evaluated (and criticized) a recent bill of the German Federal Government (Bundesregierung Gesetzentwurf), which reserves to protect the position of shareholders in insolvency remedies just by turning off - once admitted the company agreed to - those generally provided by corporate regulations. The second section examines the mode of protection of creditors who approved the agreement and, subsequently, the protection of creditors against the proposal. As for the former, rather than resorting to reconstructions of doctrine (especially the German one) aimed at reducing the decision-making power of shareholders, we face the possibility of entrusting the protection of creditors ' expectations for the coordination of the decision-making procedure provided for the company with the procedural course of the arrangement. It is clear that the danger of the creditors occurs only if the adoption of corporate resolutions required to implement the merger may be delayed until the execution phase of the agreement, thus giving to the arrangement a merely programmatic rule. And these “problems” could be avoided by starting the process at the same meeting or during the insolvency procedure, however, influencing the final outcome to the improvement of the final agreement. Turning to the ways of protecting creditors which do not contribute to the approval of the proposal, the difficult reconciliation of the rules governing the approval of a majority arrangement agreed (art. 128, paragraph 1, and 177, paragraph 1, l. fall.) and that, in terms of a merger, recognizes the individual right of creditors to oppose (art. 2503 cc), can be settled by their failure to recognize this right, entrusting the protection class of creditors only remedies provided for in the field of competition. Like bondholders, creditors bankruptcy constitute in fact a sort of “community accidental”, since they are forbidden to go it alone against the assets of an organization and is expected to group (i.e. competition) aims to resolve any conflicts of interests between the creditors themselves.
76

La tutela delle innovazioni in campo vegetale

SPITALERI, GAETANO 23 February 2012 (has links)
La tesi ha ad oggetto le forme di tutela dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni aventi ad oggetto piante. La prima parte del lavoro è dedicata ad un’analisi delle linee evolutive degli strumenti specifici di protezione delle nuove varietà vegetali introdotti, dapprima, nell’ordinamento giuridico statunitense e, qualche tempo dopo, in quelli dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV. L’autore pone a confronto le suddette discipline ad hoc con la normativa brevettuale classica, evidenziandone le differenze sia sul piano dei rispettivi requisiti d’accesso che su quello del contenuto e della portata della tutela. Viene, dunque, valutato l’impatto prodotto dall’avvento delle moderne biotecnologie sui sistemi normativi vigenti in Europa e negli Stati Uniti in materia di protezione dell’innovazione conseguita in campo agricolo. Attraverso lo studio dei principali arresti giurisprudenziali e delle iniziative legislative succedutisi negli ultimi anni, vengono delineati i tratti caratteristici degli approcci adottati, rispettivamente, oltre-Atlantico e nel vecchio continente al fine di fornire risposta alle questioni determinate dalla rivoluzione biotecnologica, con particolare riguardo ai problemi di interfaccia fra tutela varietale e tutela brevettuale che quest’ultima ha determinato. L’autore ritiene che le vie seguite negli Stati Uniti ed in Europa, per quanto diverse tra loro sul piano formale, non siano poi così distanti nella sostanza e, de jure condendo, suggerisce di ridefinire in Europa le interrelazioni fra tutela varietale e tutela brevettuale, abrogando il divieto di brevettazione delle nuove varietà vegetali, vero elemento differenziale fra il contesto normativo europeo e quello statunitense. / Intellectual property rights on plant-related inventions are the subject matter of this thesis. In the first part of this work, the author analyzes the evolution of the specific means of protection for new plant varieties first introduced in the United States of America and then in the member States of the UPOV Convention. The author makes a comparison between these ad hoc means of protection and the patent protection, by pointing out the differences in respect to the conditions for protection and the scope of protection. After that, an assessment of the impact of modern biotechnology on the existent European and American plant-related invention systems of protection is made. The author investigates the approaches which were chosen in Europe and in the United States of America in order to address the issues related to the biotechnological revolution, with particular focus on the interface problems between plant variety protection and patent protection, by means of a study of the principal case law and regulatory interventions adopted during the last years. The author believes that American and European approaches are not so different in substance and, de jure condendo, suggests redefining the relationship between plant variety protection and patent protection in Europe through the elimination of the ban on patent protection for plant varieties, which is the real differential factor between European and American normative contexts.
77

LA CLAUSOLA STATUTARIA DI DRAG ALONG

PETA, GIORGIO 17 July 2013 (has links)
Il presente lavoro ha ad oggetto l’analisi del fenomeno giuridico della covendita, che, come noto, si è diffuso nella prassi negoziale italiana attraverso il recepimento di talune fattispecie negoziali nate e sviluppatesi negli ordinamenti anglosassoni. In particolare, l’attenzione viene rivolta alle cc.dd. clausole di drag along (o “trascinamento”), le quali si inseriscono nell’ambito delle pattuizioni negoziali che comportano un obbligo di covendita. Le ragioni della scelta di tale tema di ricerca risiedono nella diffusione di questo tipo di clausole nella disciplina dei rapporti societari. In effetti, la redazione di clausole che dispongono un obbligo di covendita rappresenta ormai una tecnica negoziale ampiamente diffusa nella pratica dei negozi acquisitivi di partecipazioni sociali. La clausola di drag along è normalmente inserita all’interno di patti parasociali stipulati laddove venga effettuata un’acquisizione da cui risulti una società partecipata da una pluralità di investitori. Tuttavia, con sempre maggior frequenza, e nell’ambito di una certa tendenza alla “migrazione dal parasociale al sociale” quale effetto della nuova disciplina dei patti parasociali introdotta dalla riforma del diritto societario, questo genere di clausole viene inserito direttamente negli statuti delle società di capitali. Il recepimento a livello statutario della clausola di trascinamento ha posto numerosi interrogativi in ordine alla relativa natura giuridica, validità ed efficacia. In particolare, gli aspetti che hanno costituito oggetto di maggiore attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza sono costituiti dalla collocazione sistematica della clausola statutaria di trascinamento e dalle relative condizioni di validità alla luce dei principi inderogabili dell’ordinamento societario. Un profilo che, invece, non è stato adeguatamente approfondito attiene alla natura “sociale” o “parasociale” di una siffatta clausola statutaria. Si tratta, peraltro, di un aspetto non secondario, atteso che, come cerca di dimostrare il presente lavoro, l’inserimento della clausola di trascinamento all’interno dello statuto sociale non sembrerebbe implicare di per sé il riconoscimento alla medesima di un valore “sociale” e, dunque, imporne automaticamente la valutazione della validità alla stregua del diritto societario. In questa prospettiva, il presente lavoro procede, innanzitutto, ad una ricognizione delle clausole che vengono generalmente ricondotte nel genus della covendita: e ciò, segnatamente, al fine di ricostruire i tratti tipologici delle clausole di drag along, così da distinguerle dalle altre tecniche negoziali ricomprese nell’istituto della covendita. In particolare, si cerca di individuare l’ambito di applicazione di una siffatta clausola e gli interessi economici che essa è in grado di soddisfare. L’indagine compiuta dimostra che la clausola di drag along è di regola estranea alla sfera dell’ordinamento sociale e abitualmente inserita in patti parasociali stipulati da soci di società a struttura chiusa che presentano un elevato grado di investimenti specifici, in ragione della sua inerenza a specifiche operazioni di acquisizione societaria, caratterizzate dal normale interesse dei soci paciscenti alla massimizzazione del valore delle proprie partecipazioni sociali e dal fisiologico disinteresse degli stessi a vincolare i soci presenti e futuri ad un determinato assetto negoziale. Successivamente, alla luce dei risultati raggiunti, obiettivo del lavoro è quello di dimostrare che la clausola statutaria di drag along può assumere carattere sociale o parasociale a seconda del caso concreto. In particolare, tale verifica, compiuta attraverso l’esame dei vari criteri di distinzione del sociale dal parasociale elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, porta a ritenere che, al fine di riconoscere un rilievo sociale alla clausola statutaria di drag along, sia necessario che la stessa – oltre ad essere formulata in modo impersonale – soddisfi un ulteriore requisito: e, cioè, sia idonea a rispondere ad interessi sociali, destinati a soddisfare un’esigenza dell’ente o, indistintamente, dei soci in astratto, e non miri, invece, a gestire unicamente specifici rapporti tra soci. Infine, vengono esaminate le conseguenze che derivano sul piano qualificatorio e disciplinare a seconda che la clausola statutaria di drag along assuma, nel caso concreto, carattere “sociale” o “parasociale”. In particolare, l’indagine cerca di dimostrare, da un lato, che, contrariamente a quanto solitamente si ritiene, il patto parasociale di trascinamento – così come la clausola statutaria di drag along di natura parasociale – non pare essere, a rigore, un patto che disciplina le condizioni di “circolazione” delle partecipazioni, ma un patto che regola le condizioni di “investimento” e di “disinvestimento” nella società, essendo normalmente volto a tutelare l’interesse di tutti i soci paciscenti alla massimizzazione del valore delle partecipazioni sociali; dall’altro lato, che la struttura funzionale della clausola statutaria di drag along di carattere sociale presenta delle analogie rispetto alla struttura funzionale degli istituti giuridici del riscatto azionario e dell’esclusione del socio di s.r.l., dovendosi pertanto ritenere valida nella misura in cui sia compatibile con il principio dell’equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa che si ricava dagli artt. 2437 sexies e 2473 bis c.c. / The present work relates to the legal analysis of the phenomenon of co-sale, which, as noted, it is common practice in negotiating through the implementation of certain Italian case negotiating created and developed in the Anglo-Saxon legal systems. In particular, attention is paid to cc.dd. drag along clauses (or "drag"), which are part of the negotiating stipulations that imply an obligation of co-sale. The reasons for the choice of research topic that reside in the spread of such clauses in the discipline of corporate relationships. In fact, the wording of clauses that have an obligation to co-sale is now negotiating a technique widely used in the practice of shopping acquisitive of shareholdings. The drag along clause is normally included in shareholders' agreements concluded when an acquisition is made, which result in a company owned by several investors. However, with increasing frequency, and within a certain tendency to "migrate from the parasocial to social" as a result of the new discipline of shareholders' agreements introduced by the reform of company law, such clauses are inserted directly into the statutes of the company capital. The implementation of the statutory provision at the drag posed numerous questions as to its legal, valid and effective. In particular, the aspects that have been the subject of increased attention by the doctrine and jurisprudence are constituted by the systematic position of the statute and the drive conditions of its validity in the light of the overriding principles of corporate order. A profile, however, has not been adequately thorough regards the "social" or "parasocial" of such a statute. It is, however, an important aspect, since, as this paper seeks to demonstrate, the inclusion of the clause in the bylaws do not drag would seem to imply the recognition of itself to the same value of a "social "and, therefore, automatically impose the same way as the evaluation of the validity of corporate law. In this perspective, this work proceeds, first, a survey of the clauses that are generally traced in the genus of the co-sale, and this, in particular, in order to reconstruct the typological features of the drag along clauses, so as to distinguish them from other negotiating techniques covered in the institution of co-sale. In particular, it seeks to identify the scope of such a clause and the economic interests that it is able to satisfy. The investigation carried out shows that the drag along clause is generally alien to the sphere of social order and usually included in shareholders' agreements concluded by shareholders of companies with a closed structure with a high degree of specific investments, because of its inherent specific corporate acquisitions, characterized by normal partners' interest in maximizing the value of their shareholdings and physiologically the same selflessness to bind the shareholders present and future negotiations to a specific structure. Later, in the light of the results achieved, goal of the work is to demonstrate that the statute can take to drag along social or agreement depending on the case. In particular, the verification process, accomplished through the examination of the various criteria of social distinction by the agreement drawn up by the doctrine and case law, leads to the belief that in order to recognize a social relevance to the statute of drag along, it is necessary that the same - as well as being formulated in an impersonal way - to fulfill an additional requirement: it is, is likely to respond to social interests, to meet a need or entity, without distinction of members in the abstract, and is not intended, however to handle only specific relationships between members. Finally, we examined the consequences on the level and discipline depending on whether the statute assumes drag along, in this case, "social" or " parasocial ". In particular, the survey seeks to demonstrate, firstly, that, contrary to what is usually considered the shareholders 'drag - as well as the statute of nature to drag along' agreement - does not seem to be, strictly speaking, a covenant governing the conditions of "circulation" of the investments, but a pact that regulates the conditions of "investment" and "disinvestment" in society, being generally aimed at protecting the interest of all shareholders to maximize the value of equity, on the other hand, the functional structure of the statute to drag along for social presents similarities with respect to the functional structure of legal institutions and the exclusion of equity of redemption partner srl, having to therefore be considered valid to the extent that both compatible with the principle of fair value of the investment which is made mandatory abandoned by the articles 2437 sexies e 2473 bis c.c.
78

I patti parasociali occulti tra opa obbligatoria e tutela dell'investimento

LEGNANI, SIMONE 17 July 2013 (has links)
La tesi ha per oggetto lo studio del fenomeno dei patti parasociali occulti nell’ambito di s.p.a. aperte al mercato del capitale di rischio e quotate. La prima parte del lavoro si concentra sulle norme dell’ordinamento italiano che prevedono obblighi di trasparenza degli accordi tra azionisti, senza trascurare gli altri principali sistemi europei e quello statunitense. Il secondo capitolo sviluppa l’analisi dei diversi profili in relazione ai quali il fenomeno del patto parasociale occulto reagisce ed influisce sull’interpretazione e sull’applicazione della disciplina dell’opa obbligatoria da concerto. Inoltre, si fornisce un’illustrazione delle modalità attraverso le quali dovrebbe essere possibile pervenire alla prova dell’esistenza di siffatti accordi. Nell’ultimo capitolo si prende in esame la responsabilità degli azionisti per la violazione del dovere di disclosure e, soprattutto, per la mancata promozione dell’opa obbligatoria da patto occulto. Si argomenta nel senso che tale condotta possa integrare altresì un’ipotesi di insider trading (o, eventualmente, di manipolazione del mercato) e si procede ad una ricostruzione del danno risarcibile e del relativo nesso causale, traendo spunto, in particolare, dai risultati emersi nell’esperienza statunitense. / The thesis concerns the shareholders’ agreements - within a corporation - that are kept secret, breaching a legally imposed duty of disclosure. The first part of the analysis focuses on the rules that contain such a duty of disclosure, mainly as regards the Italian regulation but also through a consideration of other legal systems. The second chapter develops the study by showing how the not-disclosed shareholders’ agreements could vary the way in which the regulation of the mandatory bid should be interpreted and applied. Moreover, an illustration about the possible ways to get the evidence of the existence of these agreements is provided. In the final chapter, the liability of the shareholders - mainly based on the breach of the duty to promote a mandatory bid - is taken into consideration, especially through a comparison with the American legal system as for the damages caused by an insider trading conduct and the causal connection: it is argued, in fact, that the violation of the rules regarding both the disclosure of the agreements and the mandatory bid should be also identified as a case of insider trading (or market manipulation).
79

L'intrasferibilità delle quote nella s.r.l. / The non-transferability of the shares in limited liability company

GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, PAOLO 13 April 2010 (has links)
Lo studio ha ad oggetto l’intrasferibilità delle quote nella s.r.l. L’indagine prende le mosse da un’analisi empirica delle varie clausole di incedibilità esistenti nella prassi. L’eterogeneità delle convenzioni riscontrate pone il problema di verificare quali di esse siano riconducibili alla fattispecie di intrasferibilità legalmente rilevante ex art. 2469, comma 2°, c.c. La tesi reputa che l’intrasferibilità legalmente rilevante sia soltanto quella assoluta, distinguendo il divieto di trasferimento per atto tra vivi da quello mortis causa. In questo secondo caso, infatti, non ricorre alcuna esigenza di tutela dei soci; bensì dei soli eredi del defunto, ai quali è impedito di far ingresso nella s.r.l., alla stregua di quanto accade nelle società personali. Infine, vengono analizzate l’intrasferibilità ad applicazione differenziata e quella relativa, in quanto non rientranti direttamente nell’ambito di applicazione dell’art. 2469, comma 2°, c.c. / The study concerns the non-transferability of the shares in limited liability company. The research analyses at first, from the empirical point of view, the different existing clauses of non-transferability in reality. The heterogeneity of the found conventions places the problem to verify which of them are referable to the legal case of non-transferability ex art. 2469, comma 2°, c.c. The thesis deems that the legal relevant non-transferability is only that absolute, distinguishing the prohibition of transfer inter vivos from that mortis causa. In this second case, in fact, it does not subsist some requirement of associates protection; it needs, instead, to see the heirs reasons, who are prevented to became member of the company, as happens in partnerships. At last, is analyzed the non-transferability to differentiated application and that relative one, as not re-entering directly within application of the art. 2469, comma 2°, c.c.
80

MERCATO DEL CONTROLLO NELLA CRISI DI IMPRESA / The Market for Corporate Control in the reorganization process

D'ERCOLE, CARLOS 13 April 2010 (has links)
La tesi mette a confronto l'universo delle riorganizzazioni nel Chapter 11 con i nuovi modelli di ristrutturazione concessi dalla riforma del diritto fallimentare. In modo particolare la tesi si sofferma sul mercato del controllo nella crisi di impresa. Negli Stati Uniti c'e' da tempo un mercato dei crediti sofferenti, mentre in Italia scontiamo ancora i ritardi del sistema economico. Il primo capitolo racconta i temi collegati al mercato del controllo nel Chapter 11: gli acquisti dei crediti nelle diverse classi creditorie, la nuova finanza concessa al debtor in possession, il controllo da covenant, la remunerazione degli amministratori con il debito, i derivati sul credito e il voto connesso. Il secondo capitolo si sofferma sull'interpretazione degli artt. 124 e 127 della legge fallimentare letti nell'ottica di un potenziale mercato del controllo nella crisi di impresa come nel caso del concordato con assunzione e si interroga infine sull'esenzione o meno da opa obbligatoria di tali operazioni alla luce dell'art. 106 TUF. / The thesis compares the world of Chapter 11 reorganizations with the new types of reorganizations introduced in Italy by the recent reform of bankruptcy law. In particular the thesis deals with the market for corporate control in the insolvency arena in both countries. In the States bankruptcy claims are traded on a regular basis whereas Italy still hasn't fully experienced transfers of control within the frame of a corporate reorganization. The first chapter focuses on all issues connected to US M&A in bankruptcy: acquisition of claims in the different classes, control rights in covenants, debtor-in-possession financing, pay for performance in bankruptcy, credit default swaps and empty voting. The second chapter focuses on the interpretation of articles 124 and 127 of the new Italian bankruptcy law which may lead to the creation of a market for corporate control within the frame of a composition with a third party buyer and discusses the potential applicability of mandatory bids pursuant to art. 106 TUF to such deals.

Page generated in 0.0621 seconds