• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 86
  • 7
  • 3
  • Tagged with
  • 96
  • 96
  • 96
  • 96
  • 23
  • 16
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Il corretto equilibrio dei poteri tra amministratori e soci nelle società  quotate

Brunetta, Michele January 2013 (has links)
Con d.lgs. 27 febbraio 2010, n. 27 è stata finalmente recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, a mezzo della quale il legislatore europeo – nella convinzione, poi ribadita nel Libro Verde Il quadro dell’Unione europea in materia di governo societario del 5 aprile 2011, che l’implementazione dei diritti degli azionisti di società quotate possa incentivarne l’attivismo e facilitare quindi il controllo assembleare sull’operato dell’organo gestorio – detta svariate disposizioni volte ad agevolare l’esercizio di alcuni diritti amministrativi dei soci, in particolare il diritto di voto in assemblea. Questo orientamento legislativo mira in ultima istanza all’ambizioso risultato di ribilanciare a vantaggio dei soci il rapporto tra proprietà e gestione, che i recenti scandali finanziari hanno dimostrato essere eccessivamente squilibrato a favore del management, e così a favorire il «buon governo societario». La Direttiva Shareholders’ Rights appare invero uno strumento inidoneo a stimolare un significativo attivismo assembleare, perché le misure di cui all’intervento legislativo comunitario – certamente apprezzabili ove prevedono, inter alia, la possibilità per i soci di iscrivere punti all’ordine del giorno nonché di porre domande alla società e ricevere risposte, e ove riducono gli ostacoli materiali che dissuadono l’azionista dal votare e gli oneri connessi al difficile reperimento di informazioni rilevanti in vista dell’assemblea – non incidono sugli elevati costi informativi connessi allo studio delle informazioni, prerequisito indispensabile per una partecipazione consapevole alle attività assembleari; la “piena” partecipazione continua a rappresentare dunque un’alternativa eccessivamente onerosa e antieconomica – e quindi impraticabile – rispetto alle alternative per ridurre il rischio connaturato nell’investimento invalse nella prassi, quali la diversificazione dei portafogli azionari. Questa e altre considerazioni in ordine al comportamento degli investitori istituzionali nei mercati finanziari portano in definitiva a concludere che le nuove misure tese alla valorizzazione del ruolo dei soci non offrono un’alternativa percorribile rispetto alle politiche orientate alla c.d. apatia razionale. Una terza via rispetto all’equilibrio fondato sulla centralità e libertà operativa del management (rivelatasi fallimentare alla prova dei fatti, in quanto priva di idonei contrappesi) o sulle potenzialità (inespresse e solo utopisticamente esprimibili) dei soci quali diretti controllori degli amministratori, è rappresentata dalla valorizzazione del ruolo – ab origine svilito e comunque mai pienamente estrinsecatosi nonostante il succedersi delle riforme intervenute, specie in tema di società quotate dell’organo di controllo interno: valorizzazione che non può prescindere da un ripensamento del significato del requisito dell’indipendenza dei sindaci e del contributo che in tal senso promana dalla partecipazione delle minoranze all’elezione dell’organo. Proprio la percezione di una maggiore indipendenza del collegio sindacale rispetto al passato, e del ruolo chiave degli investitori nell’assicurare tale indipendenza, auspicabilmente condurrà al raggiungimento dell’obiettivo ultimo del legislatore europeo, ovvero il ripristino della fiducia del pubblico dei risparmiatori nei mercati finanziari.
42

Il voto di lista per l'elezione dell'organo amministrativo nelle società per azioni quotate: aspetti pratici e prospettive evolutive

Caspani, Roberto January 2019 (has links)
Il voto di lista è un istituto che il legislatore ha scelto di imporre quale unico sistema utilizzabile per l'elezione dell'organo amministrativo di tutte le società per azioni quotate a seguito dei noti scandali finanziari dei primi anni duemila e che rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Attesa la funzione di strumento volto a tutelare i soci di minoranza del voto di lista, il presente lavoro trae spunto da una serie di vicende verificatesi nel corso delle assemblea dei soci di alcune importanti società che hanno mostrato i limiti di tale sistema elettorale e si propone di verificare se, a fronte di questo ipotesi di fallimento dell'istituto, sia auspicabile un intervento normativo di modifica della disciplina di cui all'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza ovvero se il dato normativo conceda rebus sic stantibus spazi di autonomia statutari sufficienti a fronteggiare le problematiche emerse nella prassi. Nell'analizzare le caratteristiche del voto di lista si è avuto modo di rilevare come il riconoscimento a livello legislativo di un vero e proprio diritto, per i soci di minoranza, di nominare un componente dell'organo gestorio, abbia avuto inevitabili riflessi sia sul sempre sfuggente concetto di interesse sociale sia sul ruolo di cui è investito il consiglio di amministrazione, al quale non sembra potersi oggi disconoscere anche una funzione di composizione, almeno in senso lato, dei diversi interessi riferibili alle varie tipologie di soci (industriali, investitori di breve, medio o lungo periodo...). Dall'elaborazione dei dati a sugli assetti proprietari delle società le cui assemblee si sono trovate a dover fronteggiare ipotesi di c.d. inversione della maggioranza con la minoranza è emerso come il voto di lista rischi di andare in crisi in presenza di emittenti il cui capitale è particolarmente diffuso tra il pubblico, almeno in relazione a quanto tradizionalmente si verifica in un mercato storicamente caratterizzato da assetti proprietari fortemente concentrati com'è quello italiano. Traendo in parte spunto dall'esperienza statunitense - ove al contrario la public company è realtà diffusissima - si è giunti alla conclusione per cui, pur non mancando allo stato attuale spazi di autonomia statutaria a disposizione degli emittenti per rispondere ad eventuali situazione di fallimento del voto di lista, sarebbe opportuno che il legislatore, nel medio periodo, mettesse mano alla disciplina in oggetto affiancando all'attuale sistema (che, in virtù dei suoi indubbi pregi, andrebbe comunque mantenuto obbligatorio per le società ad azionariato concentrato) un sistema elettorale alternativo che le società in cui nessun socio detenga più del 20% (massimo 30%) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria potrebbero volontariamente adottare. Il sistema immaginato si propone di realizzare una maggiore proporzionalità nella ripartizione dei seggi tra le varie liste di candidati e si caratterizza in particolare per la previsione di un obbligo per il consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista e per la possibilità di votare singoli candidati anche appartenenti a liste diverse e non necessariamente una ed una sola lista in blocco.
43

La responsabilità di "chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, II co, c.c.)

BENEDETTI, LORENZO 03 April 2009 (has links)
Il presente lavoro si propone di approfondire il tema della “responsabilità nel gruppo” , così come disciplinata dalla riforma del diritto societario. In particolare la riflessione si concentrerà sulle due diverse fattispecie di responsabilità disciplinate al II co., dell’art. 2497 c.c., al fine di -ricostruirne gli elementi costitutivi e i connotati; -proporne un inquadramento sistematico nel contesto del microsistema normativo della responsabilità speciale nel gruppo e, più ampiamente, delle categorie generali del dritto civile. A tal fine si è ritenuto indispensabile procedere preliminarmente a ricostruire la natura della responsabilità di cui al I co. dell’art. 2497 c.c. (cap. I), posto che il II comma, prima parte, di tale disposizione prevede l’imputazione di un’obbligazione risarcitoria solidale a “chiunque abbia preso parte al fatto lesivo”. Poiché con questa espressione si introduce, inequivocabilmente, una responsabilità da concorso, occorre stabilire quale sia il fatto al quale si prende parte. D’altronde l’intesse a definire la responsabilità per abuso di eterodirezione deriva dal fatto che, come si cercherà di dimostrare compiutamente, la responsabilità sia di “chi abbia preso comunque parte al fatto lesivo”, sia di “chi ne abbia tratto consapevolmente beneficio” risulta essere, già in base all’inequivoco tenore letterale della norma, accessoria e dipendente dalla prima. La riflessione relativa alla responsabilità principale da direzione e coordinamento contra legem è stata condotta alla luce delle diverse teorie proposte dalla dottrina civilistica per di distinguere l’ambito della responsabilità extracontrattuale da quella da inadempimento. La medesima indagine ha cercato di individuare anche l’oggetto e la fonte dell’obbligo di esercitare l’eterodirezione in conformità ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. La ricostruzione della responsabilità prevista al I comma dell’art. 2497 c.c. ha costituito, inoltre, un riferimento indispensabile per definire la fattispecie relativa a “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo”. Si è proposto, infatti, un raffronto fra la disciplina di cui al I e al II comma della disposizione in esame, al fine di determinare l’ambito di applicazione della responsabilità dei concorrenti all’abuso di eterodirezione (cap. II). Tale metodo conduce ad attribuire alla fattispecie di cui al II co., prima parte, dell’art. 2497 una funzione sistematica residuale rispetto alle diverse condotte con-cause dell’evento lesivo. La disposizione risulta, cioè, capace di fondare la responsabilità solidale di qualunque soggetto abbia fornito un contributo causalmente efficiente al verificarsi del fatto lesivo, non suscettibile di integrare gli estremi dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, entro cui il I co. della disposizione di apertura del Capo IX –tramite l’utilizzo dell’espressione “esercitando attività di direzione e coordinamento di società”- inquadra l’agire nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Funzione residuale, anzi di chiusura, del microsistema della responsabilità nel gruppo viene anche attribuita alla fattispecie di cui all’ultima parte, del II co. dell’art. 2497 c.c. (cap III). Per ricostruire tale fattispecie, essa è stata esaminata in parallelo con l’azione generale di arricchimento, come suggerito dalla limitazione al “vantaggio conseguito” posta all’obbligo del beneficiario consapevole. Il riferimento all’azione generale di arricchimento risulta utile per cogliere differenze e affinità con il rimedio in esame; e per ricostruire i profili indeterminati e la collocazione sistematica di una disposizione appena tratteggiata dal legislatore. Terminata la ricostruzione dei profili generali della responsabilità dei concorrenti e dei beneficiari consapevoli, si è proceduto ad utilizzarne gli esiti per affrontare due ipotesi paradigmatiche di responsabilità: -quella della persona fisica holding, dato che l’opinione dottrinaria prevalente ricorre proprio al II comma dell’art. 2497 c.c. per sanzionare tale soggetto, escluso dai legittimati passivi all’azione per abuso di eterodirezione dalla restrittiva formula letterale utilizzata al I comma (cap. IV). Si è cercato, in particolare, di dimostrare l’inadeguatezza di tale tesi, oltre che del ricorso al diritto comune della responsabilità civile a disciplinare il caso omesso della capogruppo individuale. Si è proposta, inoltre, una soluzione alternativa della questione, fondata sull’estensione analogica del I comma, cui si dovrebbe pervenire grazie all’intervento della Corte costituzionale. -quella della banca, in modo da verificare -avvalendosi anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti- se possono configurarsi condotte della stessa suscettibili di acquisire rilievo per l’applicazione della nuova disciplina della responsabilità nel gruppo. / This work deals with the new italian law of the liability in the groups of companies (art. 2497 c.c., which took effect with the reform of corporate law. In the first chapter we try to establish if the first paragraph of the art. 2497 c.c.provide for a contractual liability, due to a breach of a pre-existent obligation; or a tort liability, due to the commission of a tort. The second chapter analises the first part of the second paragraph of art. 2497 c.c. to establish the nature and the systematic function of the liability of who take part in the abuse of the holding company. The third chapter talks about the liability of the aware beneficiary (second part of the second paragraph of art. 2497 c.c.): in this work we try to establish the nature of the liability , considered as a case of unjustified enrichment (art. 2041 c.c.). In the last two chapter we apply the results of the previous reflection to: the case of the holding-individual person, to establish which discipline we must apply to it, which the first paragraph of the art. 2497 c.c.doesn't provide for; establish if the liability in the group can be applied to the bank, when it is holding, concurrent in its tort or aware beneficiary.
44

Le competenze degli amministratori nelle Spa soggette a "direzione e coordinamento"

XERRI, GIUSEPPE 03 April 2009 (has links)
La tesi ha per oggetto lo studio del contenuto e, soprattutto, delle modalità di esercizio delle competenze degli amministratori delle s.p.a. soggette ad attività di direzione e coordinamento. In particolare, posti alcuni principi generali della gestione del'impresa delle società di gruppo, l'esame si concentra sui diversi profili del dovere di diligenza e del dovere di fedeltà degli amministratori e, conseguentemente, sulla tipologia di comportamenti che si reputano ad essi richiesti dalla legge.
45

La partecipazione di società di capitali in società di persone: profili genetici / The partnership entered into by corporations.

FRATANTONIO, GIUSEPPE 15 March 2011 (has links)
La tesi affronta le principali problematiche legate alla partecipazione di società di capitali in società di persone, ponendo particolare attenzione ai problemi legati all'insaturazione del rapporto societario per il caso di mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 2361 comma 2 cod. civ. ed al tema della c.d. supersocietà di fatto. / The thesis concerns the partnership entered into by corporations, having particular regard to the problems related to the creation of a binding social relationship in the event that the corporation did not respect the proceeding required by the Italian law to enter into a partnership and the theory of the de facto corporation.
46

L'integrazione verticale tra pubblico e privato.Una ricostruzione delle società a capitale misto per i servizi pubblici locali secondo le categorie della teoria economica dell’organizzazione / Vertical Integration between Public and Private Parties A Legal Reconstruction of Local Public Utilities Mixed Corporation according to the Organizational Economic Theories.

Lucchetti, Alessandro <1968> January 1900 (has links)
L’assunto centrale della richiesta è che la partecipazione congiunta e la cooperazione tra parti pubbliche e private in una entità costituita in forma di società di capitali può essere intesa e ricostruita come una organizzazione ibrida all’interno del modello teorico dell’economia dei costi di transazione. La ricerca intende affermare che il partenariato pubblico privato istituzionalizzato è un’organizzazione ibrida all’interno della quale, le due parti (quella privata e quella pubblica) combinano impegni comuni ed obiettivi confliggenti. La ricerca rivela i tratti giuridici significativi, all’interno dell’ordinamento italiano, del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato dove la partecipazione comune avviene all’interno della società di capitali. L’approcio al partenariato pubblico-privato istituzionalizzato secondo la teoria dei costi di transazione offre una nuova prospettiva circa la ricostruzione giuridica della cooperazione tra il soggetto pubblico e la parte privata. Le organizzazioni ibride costituite in forma di società di capitali forniscono soluzioni per la gestione dell’incertezza conseguenti all’incompletezza contrattuale attraverso l’inserimento della relazione di partenariato all’interno del sistema societario di amministrazione e controllo. In dipendenza del lungo periodo di funzionamento, il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato deve essere in grado di adattarsi a cambiamenti nell’ambiente economico, giuridico e tecnologico e tali cambiamenti debbono essere considerati ed approvati nel contesto della relazione societaria tra il soggetto pubblico ed il socio privato. L’analisi, dedicata al sistema giuridico italiano, conferma che il diritto delle società di capitali ed il diritto amministrativo rilevano effettivamente e svolgono un ruolo cruciale nella costruzione appropriata della transazione tra le parti al fine di evitare squilibri di relazione tra il socio privato e la Parte Pubblica, la quale opera anche come Pubblica Autorità (il c.d. “problema di doppio allineamento”). / Core assumption of the research is that the joint participation and cooperation of public and private parties in a corporatized entity could be regarded and reconstructed as a hybrid organization within the theoretical model of the Transaction Cost Economics (TCE). The research is inteded to affirm that the IPPP is a hybrid” where the two parties (the public and the private one) combine joint efforts and competing goals. The research reveals the most distinctive legal features, within the Italian Jurisdiction, of this form of “Institutionalized PublicPrivate Partnerships (IPPP)” where the joint participation takes place within a corporatized entity. The TCE Approach to Institutionalised Public-Private Partnerships (IPPP) offers a new perspective on the legal reconstruction of the cooperation between the public entity and the private party. The Corporatized Hybribs organizations provide solutions to manage uncertainty due to contract incompleteness by means of embedded relationships within the corporate governance framework. Due to the long-term functioning, the IPPP must be able to adjust to changes in the economic, legal or tecnological environment and those changes must be assessed and approved in the context of the corporate relationship between the public entity and the Private Partner. The analysis, focused on the Italian legal system, confirms that company law and administrative law do matter and play a key role in the appropriate design of the transaction in order to avoid unbalanced relationship between the Private Partner and the Public Party which acts as Public Authority too (the so called “double alignment problem”).
47

La trasformazione eterogenea delle associazioni

LAUDONIO, ALDO 03 April 2009 (has links)
L’istituto della trasformazione è stato interessato da una profonda alterazione per opera della riforma del diritto societario del 2003, la quale ha espressamente ampliato il novero delle fattispecie trasformative realizzabili al fine di risolvere numerose difficoltà riscontrate nella prassi. Tuttavia, tra le altre, l’introduzione della trasformazione di associazioni ha portato con sé anche nuovi problemi, che si è cercato di risolvere tenendo in debita considerazione gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali ed i principi costituzionali in materia di associazionismo. Nell’ambito della ricerca si è proceduto a ricostruire la fisiologia del procedimento di trasformazione coordinando le scarne norme dettate in materia con altre previsioni codicistiche e leggi speciali. Si è in particolare concluso che le ipotesi di trasformazione elencate nell’art. 2500-octies c.c. non sono tassative, ma meramente esemplificative, e si è altresì proposta l’identificazione di alcuni limiti sistematici alla trasformabilità. Infine, ci si è occupati dello studio degli strumenti di tutela predisposti per i differenti interessi facenti capo ai soggetti coinvolti nella trasformazione, valutando contestualmente l’attitudine di quest’ultima a porsi come effettivo mezzo di risoluzione dei conflitti che si verificano nella transizione tra vari regimi giuridici dell’azione comune. / The operation of conversion has undergone a deep change through the corporate law reform of 2003, which broadened the group of allowed conversions with the aim to solve several difficulties noticed in the practice. However, the introduction of the conversion of associations also brought about new problems, that were attempted to be solved by taking into due consideration the opinions of the scholars, the courts’ rulings and the constitutional principles on associationism. In the course of the research, the physiology of the conversion procedure is reconstructed by coordinating its scanty rules with other provisions from the Civil Code and other acts. It has been concluded that the cases of conversion listed in the art. 2500-octies c.c. are not mandatory, but merely illustrative, and it has also been proposed the identification of some systematic limits to convertibility. In the end, there is a analysis of the protective measures set down for the different interests referred to the subjects involved in the conversion, while at the same time it has been evaluated the aptitude of this operation to be an effective mean of resolution of the conflicts that arise in the transition through various legal regimes of the joint activity.
48

Le competenze del consiglio di sorveglianza. Tra funzioni di controllo e funzione di indirizzo sulla gestione

BORDIGA, FRANCESCO 13 April 2010 (has links)
La tesi ricostruisce la funzione del consiglio di sorveglianza, giungendo al risultato – in contrasto con l’opinione dominante secondo la quale a detto organo è assegnato solamente un ruolo di controllo – di assegnare allo stesso competenze “originarie” di indirizzo strategico sulla gestione, anche in assenza di una clausola statutaria ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c.. Nel primo capitolo, si evidenzia che – diversamente dal collegio sindacale, che non ha poteri di incidere direttamente sui componenti dell'organo gestorio – il consiglio di sorveglianza esercita l’attività di controllo al fine di incidere direttamente sulla gestione attraverso il potere-dovere di nomina e revoca esercitato per conto dei soci. Nel secondo capitolo, argomentando dalla qualificazione della funzione di nomina-revoca in termini di potere-dovere, che implica l’obbligo di “garantire” l'idoneità dei gestori di attuare con diligenza professionale l'oggetto sociale, si fa derivare la conclusione che l’esercizio del detto potere-dovere impone che l’organo di controllo sia necessariamente coinvolto nella programmazione strategica della gestione e nell’assunzione delle scelte strategiche a quest’ultima connesse. Nel terzo capitolo, si conclude che la competenza deliberativa statutaria ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c., rappresenta la razionalizzazione/rafforzamento statutario del potere-dovere originario di indirizzo sull’alta gestione implicato dalla funzione di nomina e revoca dei gestori. / The thesis reconstructs the function of the supervisory board, reaching the result – contrary to the leading opinion according to which to the said board is assigned a mere supervisory role – of granting "native" competences of strategic direction of the management, even in the absence of a clause in the by-laws as provided by article 2409-terdecies, lett. f-bis of the Italian Civil Code. The first chapter highlights that - unlike the board of statutory auditors, which has no authority to directly affect the components of the board of directors - the supervisory board exercises the control activity in order to directly influence the management through the power-duty to appoint and dismiss exercised on behalf of the shareholders. In the second chapter, starting from the qualification of the appointing-dismissal function in terms of power-duty, which implies an obligation to "guaranty" the ability of the managers to implement the company’s purpose with professional diligence, derives the conclusion that the exercise of the aforementioned power-duty requires that the supervisory body necessarily has to be involved in the strategic planning and management and in the acquisition of strategic choices related to it. The third chapter concludes that the statutory deliberative power provided by article. 2409-terdecies, lett. f-bis, of the Italian Civil Code represents the statutory rationalization/strengthening of the native power-duty to guide the high management implied by the function of appointing and dismissing the managers
49

Competition and Innovation in the EU Regulation of Pharmaceuticals: The Case of Parallel Trade

Desogus, Claudia <1980> 07 May 2010 (has links)
No description available.
50

Diritti umani e diritto alla salute - la questione dell’accesso ai farmaci come un problema di Giustizia Globale / Human rights and health rights – access to drugs as a global justice problem

Cattaneo, Maria Ginevra <1985> 03 July 2014 (has links)
Riconosciuto il problema dell’accesso ai farmaci come un problema di giustizia globale, la dissertazione, da un lato, è incentrata sullo studio dei diritti umani e sul diritto alla salute da una prospettiva giusfilosofica e, dall’altro, è finalizzata ad analizzare la disciplina brevettuale internazionale, sia approfondendo gli interessi realmente in gioco, sia studiando la struttura economica del brevetto stesso. Si è cercato quindi di guardare a tali interessi da una nuova prospettiva, ipotizzando una gerarchia di valori che sia completa e coerente con gli obiettivi che la dottrina, la giurisprudenza, nonché il diritto internazionale formalmente enunciano. Il progetto di ricerca vuole, in definitiva, arrivare a proporre nuove soluzioni giuridiche al problema dell’accesso ai farmaci. La dissertazione svolge pertanto uno studio critico della proposta di Thomas Pogge, di natura politica e giuridica e sorretta da istanze filosofiche, volta alla soluzione del problema dell’accesso ai farmaci, i.e. l’Health Impact Fund (HIF). Proposta che pone radicalmente in discussione, anche concretamente, il dogma del monopolio concesso con la privativa quale ricompensa per i costi di R&D sostenuti dai titolari dei brevetti e che pone, invece, l’accento sull’effettivo impatto sulla salute globale di ogni singola invenzione. Analizzandone approfonditamente gli aspetti più rilevanti, si passano poi in rassegna, criticamente, le proposte, alternative o di riforma, del sistema di proprietà intellettuale, volte al miglioramento dell’accesso ai farmaci; a tal proposito, si propone quindi una riforma transitoria della disciplina brevettuale, c.d. Trading Time for Space (TTS), che prevede un allungamento temporale dell’esclusiva brevettuale (Time) in cambio della vendita da parte del titolare della privativa del farmaco ad un prezzo accessibile nei Paesi in via di sviluppo (Space). / Considering the problem of access to drugs as a global justice problem, the dissertation, on the one hand, focuses on human rights and, namely, on the right to health from a legal and philosophical perspective and, on the other hand, aims at analyzing the international patent system, investigating the interests actually at stake and assessing the economic structure of patents. The dissertation looks at such interests from a new perspective, consistent with the objectives that scholars, case law and international law formally declare. The dissertation will, eventually, propose new solutions to the problem of access to medicines. The dissertation therefore offers a critical study of the proposal by Thomas Pogge, which has political, legal and philosophic grounds aiming at the solution of the access to drugs problem. The Health Impact Fund (HIF) gives a radical challenge, even in practice, to the dogma of the monopoly granted as a reward for R&D costs, incurred by patent holders, by giving instead emphasis on the effective impact on global health by each invention. By analyzing in detail their main aspects, the dissertation then critically describes other recent proposals for the reform of the intellectual property system, in order to improve access to drugs. In this regard, a transitional reform of the patent system, the so-called Trading Time for Space (TTS), is proposed, proposing an extension of the patent exclusivity (Time) in exchange for the sale by the holder of the patent at an affordable price in developing countries (Space).

Page generated in 0.2785 seconds