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L'azione revocatoria della scissione societariaFlaim, Chiara 12 January 2023 (has links)
This research work analyses the theme - which has recently aroused great interest of doctrine and jurisprudence - of the possibility, by company’s creditors, of bringing an “azione revocatoria ordinaria” (also called actio pauliana; regulated by art. 2901 of the Italian Civil code) of “scissione societaria” (demerger).
This is a matter of whether the latter can protect themselves from the damage, that they can suffer as consequence of “scissione societaria”, by using - in addition to the special remedies - also a “general” mean for protecting credit, such as “azione revocatoria”.
The first part of the discussion analyzes - and overcomes - the (potential) normative and systematic obstacles, that could exclude a priori the possibility of bringing an actio pauliana of “scissione societaria”. These consist of the profound differences between the “contract of civil law” (e.g. a sale) and “scissione societaria”, the foreclosures - set out by Italian and EU law - regarding the invalidity of “scissione societaria” as well as a (supposed) principal of typicality of the special remedies which protect the company’s creditors in the case of “scissione”.
The second chapter seeks to demonstrate that (also) a “scissione societaria” can be classified as a “revocable” act under art. 2901 c.c., although the conditions provided for by that rule had been outlined using the “contract of civil law” concluded by a natural person as a model.
The last part of this work explores the consequences arising from the admission of an “azione revocatoria” of the “scissione societaria” and focuses in particular on the implications for the third parties (first of all, company’s creditors and other stakeholders). / Il presente lavoro di ricerca analizza il tema – che di recente ha suscitato l'interesse di dottrina e giurisprudenza – dell’esperibilità, da parte dei creditori sociali, dell’azione revocatoria ordinaria della scissione societaria. La problematica si sostanzia nello stabilire se questi ultimi possano tutelarsi dai pregiudizi potenzialmente loro derivanti da questa operazione avvalendosi, oltre che dei rimedi speciali a tal fine predisposti, anche di un rimedio generale di garanzia del credito, qual è l'azione revocatoria ordinaria, benché questa dia luogo all’inefficacia relativa dell’atto impugnato e la sua disciplina sia modellata sul negozio giuridico traslativo posto in essere dalla persona fisica. La prima parte della trattazione è stata dedicata all’analisi e al superamento dei potenziali ostacoli, di ordine normativo e sistematico, che potrebbero escludere a priori l’operatività della disciplina degli artt. 2901 c.c. in questo ambito: trattasi delle profonde differenze sussistenti fra atto negoziale e scissione societaria, delle preclusioni dettate dal diritto italiano e comunitario in punto di invalidità dell'operazione, nonché da un presunto principio di tipicità dei rimedi speciali a tutela dei creditori sociali. Nel secondo capitolo dello scritto si è dunque tentato di dimostrare come la scissione possa essere ricondotta alla fattispecie di atto revocabile delineata dall’art. 2901 c.c., benché le condizioni previste da detta norma fossero state delineate dal legislatore del 1942 assumendo a riferimento l’atto negoziale traslativo di diritti posto in essere dalla persona fisica. Ciò statuito è stato possibile procedere, nell'ultima parte della trattazione, a un approfondimento concernente le conseguenze derivanti dall’accoglimento di una domanda revocatoria della scissione, a cui ha fatto seguito una riflessione su come detti gli effetti vadano a incidere sulla posizione dei terzi – creditori sociali (diversi da quello agente) in primis – che abbiano instaurato rapporti giuridici con le società risultanti dall’operazione.
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