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La capacità  nel processo. Profili statici e dinamici

Pinamonti, Anna January 2013 (has links)
Il presente studio è un’indagine “a tutto tondo” sul tema della capacità processuale, che tocca tutti i suoi principali profili d’interesse: la sua definizione e il suo legame con la capacità di diritto sostanziale; la distinzione che essa opera fra soggetti “capaci” e soggetti “incapaci”; le funzioni che essa svolge all’interno del processo e il modo in cui la sua assenza o il suo difetto ne condizionano lo svolgimento; le peculiarità che presenta come thema probandum e come oggetto di decisione in mancanza di prove. L’attenzione che questi molteplici aspetti hanno ricevuto nel nostro ordinamento (sia da parte del legislatore, sia da parte degli interpreti) è piuttosto scarsa: a parte un certo interesse rivolto alla capacità come species del genus “presupposti processuali”, nonché come termine di paragone della capacità di agire di diritto sostanziale all’interno del processo, gli altri profili di rilievo appaiono, tutt’oggi, terreni inesplorati. Nell’ordinamento processuale tedesco, invece, la capacità processuale (Prozessfähigkeit) non solo è stata disciplinata in maniera più complessa e completa nel diritto positivo, ma soprattutto è stata oggetto di un ampio e approfondito dibattito dottrinale – dibattito che ha riguardato tutti i profili d’interesse del tema in questione e che, valicate le disposizioni e le ripartizioni stabilite dal diritto positivo, ha coinvolto i principi fondamentali cui l’argomento si ricollega e gli interessi che esso sottende. Il modus procedendi della presente indagine consiste nel sottoporre a un confronto i due differenti approcci (quello italiano e quello tedesco) all’istituto in esame, ripercorrendo uno dopo l’altro i diversi profili di rilievo menzionati; l’obiettivo è quello di osservare come sono risolti, in Germania, i problemi e gli interrogativi sulla capacità processuale che nel nostro ordinamento non trovano una risposta adeguata; il fine ultimo è quello di ricavarne spunti e direttive di riflessione utili all’interprete italiano per tentare di colmare le lacune che, nel nostro sistema processuale, il tema della capacità presenta.
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La cessazione della materia del contendere: profili di diritto interno e comparato

Sassani, Francesca January 2015 (has links)
Sotto il nome di cessazione della materia del contendere è nota quella particolare tipologia di pronuncia, di origine pretoria, cui si fa ricorso quando sopravvenga, pendente il giudizio, un accadimento dotato dell’attitudine a eliminare la ragione del contrasto insorto tra le parti. Nel presente lavoro, si è inteso calare la locuzione “cessazione della materia del contendere” nel più ampio contesto relativo allo studio della problematica riconducibile al fatto sopravvenuto. La formula, infatti, non rappresenta che la sintesi della soluzione congegnata dalla giurisprudenza civile per fronteggiare simile eventualità. Tale più ampia prospettiva d’indagine ha consentito di ravvisare dinamiche e questioni comuni anche in altre branche processuali (quali il sistema processuale amministrativo e tributario) o in altri ordinamenti giuridici (in particolare l’ordinamento tedesco, austriaco e francese); ciò ha reso fecondo, e allo stesso tempo familiare, lo studio del fatto sopravvenuto al di fuori del processo civile italiano. L’analisi ha consentito di mettere in luce alcuni profili di grande rilievo: anzitutto, quanto all’ambito applicativo della formula, si è inteso operare una bipartizione fondamentale tra le ipotesi in cui il sopraggiungere del fatto determini la sopravvenuta estinzione della situazione giuridica dedotta a titolo della domanda (comportandone così la sopravvenuta infondatezza o inammissibilità) e quelle in cui l’evento non rappresenti altro che la concreta manifestazione dell’avvenuta autocomposizione della lite. L’indagine ha messo in luce come il ricorso alla formula di cessata materia del contendere sia avvenuto sulla base di esigenze diverse: ragioni di schietta giustizia per il primo gruppo di ipotesi (la giurisprudenza non reputava, semplicemente, giusto che la parte sostanzialmente vincitrice risultasse soccombente dal punto di vista processuale) e ragioni di opportunità per l’altra categoria di fattispecie (il ricorso alla formula de qua è stato suggerito dalla volontà di arginare il potere dispositivo delle parti, al fine di salvaguardare la libertà di apprezzamento e giudizio del giudice). Una volta ricostruito il perimetro applicativo si sono indagati i caratteri dell’istituto: la soluzione congegnata dalla giurisprudenza civile risulta essere completamente imperniata sul requisito dell’accordo. Più precisamente, all’incontro delle volontà delle parti viene riconosciuta una duplice valenza e una duplice sfera di efficacia: l’accordo relativo al sopraggiungere dell’evento può determinare, in alcuni casi, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in altri casi, l’estinzione radicale del processo. In quest’ultima eventualità, l’accordo va inteso quale esercizio congiunto del potere dispositivo riconosciuto alle parti, al quale la giurisprudenza ricollega la conseguenza di porre nel nulla il giudizio e la pregressa attività processuale, ad eccezione delle sentenze già passate in giudicato. In definitiva, la soluzione predisposta dalla giurisprudenza civile relativamente alla problematica del fatto sopravvenuto consiste nell’attribuire una particolare efficacia – dispositiva del processo oppure modificativa dei caratteri propri del fatto – all’accordo tra le parti, il che potrà avvenire solamente allorquando il fatto sopravvenuto possegga la qualità di elemento risolutore della controversia dedotta in giudizio. Non sempre, però, l’avvento del fatto sortisce l’effetto di acquietare le parti: può darsi che l’accordo non si formi perché il convenuto non concordi sulle conseguenze giuridiche riconducibili all’evento oppure perché l’attore ambisca a ottenere una pronuncia di merito quanto alla domanda spiegata. Il permanere del dissenso tra le parti preclude una terminazione anzitempo del processo per avvenuta cessazione della materia del contendere. Preso atto dei limiti della soluzione giurisprudenziale, ci si è soffermati sull’ipotesi di mancato accordo, analizzando l’efficacia e l’incidenza, sul processo in corso, dei diversi fatti sopravvenuti. La soluzione proposta si presenta diversificata a seconda della tipologia di fatto sopravvenuto: per le ipotesi di autocomposizione della lite si ritiene che la soluzione auspicabile sia quella in grado di preservare l’autonomia e la libertà decisionale dell’organo giudicante, mentre, per le ipotesi di sopravvenuta estinzione della situazione giuridica dedotta a titolo della domanda, la soluzione potrebbe essere nel senso di onerare l’attore di porre in essere una riduzione della propria domanda. Pertanto, qualora il fatto sopravvenuto non comporti la riappacificazione tra gli originari contendenti, oppure, semplicemente, la parte ambisca a ottenere una pronuncia di merito idonea al giudicato, si ritiene che l’attore possa adeguare la situazione processuale alla mutata realtà sostanziale mediante una riduzione della domanda al substrato di mero accertamento (proprio di tutte le tipologie di domanda giudiziale). Così facendo, la domanda – ridotta – conserverebbe la propria efficacia propulsiva, in grado di condurre il processo sino a una sentenza di merito favorevole all’attore.
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Il riscatto agrario tra diritto sostanziale e processo / IL RISCATTO AGRARIO TRA DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSO

MARTINOLI, RICCARDO 14 May 2021 (has links)
L’elaborato ha inteso analizzare agli aspetti processuali del riscatto agrario. La tesi affronta in prima istanza la questione attinente all’inquadramento dogmatico del riscatto, quale figura generalmente ricondotta alla categoria dei diritti potestativi, ovvero fra i meri poteri, secondo la tradizionale distinzione cara tanto agli studiosi del processo civile, quanto a quelli del diritto civile sostanziale. Identificato il riscatto quale potere, la riflessione si è concentrata sulla natura sostanziale o processuale del proprio esercizio (in parallelo con lo studio della doppia qualificazione dei diritti potestativi ad esercizio giudiziale o stragiudiziale) ed ha portato ad avvallare la prima ipotesi, sulla base di una precisa scelta discrezionale del legislatore che ha inteso tutelare in maniera peculiare il soggetto coltivatore, senza imporgli la necessità di istaurare un giudizio costitutivo al fine di ottenere la realizzazione dell’effetto traslativo del diritto di proprietà, bensì ritenendo allo scopo sufficiente la mera dichiarazione unilaterale e recettizia. La conclusione della trattazione è dedicata agli aspetti operativi del riscatto agrario, con particolare attenzione alla prassi e ai problemi applicativi che la disciplina speciale della materia pone all’interprete, specialmente riguardo alle modalità per il pagamento del prezzo c.d. di riscatto. / The paper intended to analyze the procedural aspects of agrarian rent. The thesis addresses in the first instance the question relating to the dogmatic framework of redemption, as a figure generally traced back to the category of potestative rights, or among mere powers, according to the traditional distinction dear to both civil law and civil law scholars substantial. Having identified redemption as a power, the reflection focused on the substantive or procedural nature of its exercise (in parallel with the study of the dual qualification of potestative rights for judicial or extrajudicial exercise) and led to endorse the first hypothesis, on the basis of a precise discretionary choice of the legislator who intended to protect the farmer in a particular way, without imposing on him the need to establish a constitutive judgment in order to obtain the translation effect of the property right, but considering the mere unilateral declaration. The conclusion of the discussion is dedicated to the operational aspects of agrarian rent, with particular attention to the special discipline of the subject poses to the interpreter, especially with regard to the methods for paying the so-called price of ransom.
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L'OGGETTO DEL GIUDIZIO NELLA TEORIA GENERALE DEL PROCESSO: IL FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

PARRAVICINI, SIMONE 14 May 2021 (has links)
La tesi di dottorato ha inteso esaminare il tema – complesso e sempre attuale - della definizione della nozione di oggetto del giudizio sotto il particolare profilo della frazionabilità della domanda giudiziale, ovvero di quel fenomeno per cui l’attore agisce in giudizio azionando una sola parte del diritto vantato o chiedendo al giudice una pronuncia su un quid che in via più o meno sicura, si allontana da quello che viene descritto come diritto soggettivo. Dopo l’esame delle diverse pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il tema in esame e delle principali linee ricostruttive proposte dalla letteratura, si è evidenziato come tale richiesta di tutela (ossia in caso di frazionamento della domanda in senso proprio) sebbene possa corrispondere ad un interesse dell’attore, tuttavia si scontri con la natura indisponibile della nozione positiva di oggetto del giudizio, ovvero con la definizione – operata dall’ordinamento – di ciò che possa essere accertato nel corso del giudizio. La non sussumibilitá di quanto dedotto dall’attore in caso di frazionamento della domanda giudiziale nella nozione positiva di oggetto del giudizio consente quindi di censurare il fenomeno della parcellizzazione della tutela giurisdizionale: in tale ottica si sono quindi distinte le ipotesi di frazionamento in senso proprio da quelle in cui tale discrasia sia solo apparente e si è tentato – seppur per sommi capi – di definire l’esito delle domande deducenti un quid alius rispetto alla questione circa l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva. / Doctoral thesis intended to examine the topic - complex and always current - of the definition of the judgment’s object under the particular profile of the fractionability of judicial question, that is phenomenon for which the claim is proposed by asking the judge for a pronunciation on a quid that more or less safely, detaches what is described as subjective right. After the examination of the different jurisprudential pronunciations that have addressed the subject in question and of the main reconstructive lines proposed by judicial doctrine, it has highlighted how this request for protection although it may correspond to an interest of the claimant, however it clashes with the unavailable nature of the positive concept of the judgment’s object, or with the definition - made by positive judicial system - of what can be established in the course of the judgment. The non-subsumability of the object deducted by claim in case of judicial application parting in the positive concept of the object of the judgment therefore allows to censorate the phenomenon of parcellization of jurisdictional protection.
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Tra concetto e prova: le interazioni del diritto penale con l'epistemologia giudiziaria

Picinali, Federico January 2011 (has links)
Il progresso del pensiero giuridico è talvolta ottenuto tramite la rivisitazione di vecchie dicotomie. La granitica separazione tra diritto penale sostanziale e processuale rientra tra queste: si tratta di un’eredità ingombrante che, a ragione, il pensiero penalistico contemporaneo problematizza con sempre maggiore frequenza, mostrando l’opacità della demarcazione tra le due branche e promuovendo un approccio metodologico interdisciplinare. Il presente lavoro riflette criticamente sulla citata dicotomia, in particolare mettendo in luce lo stretto legame tra la creazione e l’interpretazione della disposizione penale, da un lato, e l’accertamento degli enunciati fattuali, dall’altro. La ricostruzione del fatto, analizzata attraverso lo studio dello standard probatorio, è qui intesa come il procedimento che dà alla tipicità dimensione effettiva e, pertanto, come l’indefettibile polo dialettico della legalità sostanziale. Affinché quest’ultima possa esplicare le sue fondamentali funzioni garantistiche si reputa necessario non solo che l’accertamento degli enunciati fattuali sia rispettoso dello standard ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, ma anche, e prima ancora, che i concetti penalistici siano suscettibili di essere provati in giudizio. Il lavoro insiste su queste due condizioni invitando il penalista ad accostare l’ispirata riflessione dogmatica a un attento confronto con la realtà del processo.
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Processo e procedimento à luz da Constituição Federal de 1988: normas processuais e procedimentais civis / Processo e procedimento nella Costituzione del 1988: norme rocessuali e procedurali.

Beraldo, Maria Carolina Silveira 14 April 2015 (has links)
O presente trabalho propõe-se a apresentar novo critério para a distinção entre as normas processuais e as procedimentais, com base no estudo das disposições constitucionais e da evolução conceitual dos institutos processo e procedimento. Essa especificação permite que sejam avaliadas as possibilidades de se concretizar, no sistema jurídico brasileiro atual, o comando constante do inciso XI do Artigo 24 da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre procedimentos em matéria processual. A acepção de processo impõe sua ressignificação no contexto contemporâneo. A de procedimento, sua revitalização. Na análise de suas atuais definições, a tese se baseia na constatação de que o processo, como método de atuação estatal, não se traduz na clássica definição de relação jurídica processual somada a procedimento, na medida em que não se pode definir um instituto pelo que ele contém, mas sim pelo que ele é. Adotando-se como marco teórico as idéias de Feliciano Benvenuti e Giorgio Berti, esta tese reconhece i) a existência do poder abstrato jurisdicional, cujo exercício se dá por meio da função jurisdicional e respeita regras e um conjunto de garantias inerentes à própria prática, bem como ii) a existência de um ato final, resultado da concretização do poder abstrato na decisão por meio do procedimento. Assim, conclui-se que as normas processuais dizem respeito a princípios constitucionais e legais regentes da relação entre Estado (na expressão Poder Judiciário) e cidadãos em seu instituto fundamental, a jurisdição. Dito de outra forma, as normas processuais dizem respeito à normatização atinente ao correto exercício do poder estatal jurisdicional, em abstrato. Já as normas procedimentais dizem respeito à concretização da função estatal no ato final jurisdicional, disciplinando a forma como são apresentadas a petição inicial em juízo, as citações e intimações (em suas previsões como instituto e forma), a defesa e as formas como são apresentadas a contestação, as exceções, reconvenção e impugnações em geral, aos recursos, a capacidade e legitimação das partes, a intervenção de terceiros, a disciplina da prova e sua forma, das audiências e sua forma, dos prazos e sua forma. / Il presente lavoro si propone di presentare nuovi criteri per la distinzione tra norme processuali e procedimentali, a partire dallo studio delle disposizioni costituzionali e dell\'evoluzione concettuale degli istituti del processo e procedimento. Questa definizione permette di valutare la possibilità di concretizzazione, nellattuale sistema giuridico brasiliano, della disposizione del numero XI dell\'articolo 24 della Costituzione federale, secondo il quale l\'Unione, gli Stati e il Distretto Federale condividono la competenza legislativa concorrente in tema di procedimenti in materia processuale. Attualmente, lidea di processo ha bisogno di essere riformulata. Il concetto di procedura, a sua volta, ha bisogno di essere rivitalizzato. Nell\'analisi delle loro attuali definizioni, questo lavoro si basa sulla constatazione che il processo, come metodo di azione statale, non si traduce nella definizione classica di rapporto giuridico processuale aggiunto allidea di procedimento, in quanto un istituto non pu essere definito da quello che contiene, ma deve essere definito da quello che è. Adottando il quadro teorico di Feliciano Benvenuti e Giorgio Berti, questo lavoro riconosce i) l\'esistenza del potere astratto giurisdizionale, da un lato, il cui esercizio si svolge attraverso la funzione giurisdizionale e rispetta le regole e una serie di garanzie fornite attraverso la loro pratica stessa, e ii) l\'esistenza di un atto finale, risultato dell\'attuazione del potere astratto nella decisione tramite il procedimento. Pertanto, si conclude che le norme processuali si riferiscono a principi costituzionali e legali che determinano il rapporto tra lo Stato (nellespressione Potere giudiziario) e i cittadini nel loro istituto fondamentale, la giurisdizione. In altre parole, le norme processuali riguardano la codificazione per il corretto esercizio del potere statale giurisdizionale, in astratto. Già le norme procedurali riguardano l\'implementazione della funzione statale nell\'atto finale giurisdizionale, disciplinando il modo in cui è stata presentata la domanda in giudizio, le citazioni e intimazioni (nelle loro previsioni come istituti e forma), la difesa e le forme di contestazione, le eccezioni, riconvenzioni e impugnazioni in generale, i ricorsi, la capacità e la legittimità delle parti, lintervento di terzi, la disciplina delle prove e le loro forme, delle udienze e la loro forma, delle le scadenze e la loro forma.
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La relatà applicativa delle sanzioni penali in Italia ed in Germania, tra tensioni rieducative ed istanze europee di armonizzazione

Oss, Giorgia January 2016 (has links)
Il lavoro si compone essenzialmente di due parti. In un primo segmento(corrispondente al primo capitolo), vengono affrontati alcuni dei temi più classicamente collegati allo studio della pena, con particolare attenzione per il binomio pena detentiva-rieducazione: nonostante il tema sia un po’ trascurato dalle più recenti trattazioni dottrinali, l’ideale rieducativo conserva tutta la sua importanza, e necessiterebbe di maggiori sforzi per la sua attuazione pratica. Inoltre, si cerca di comprendere se l’idea secondo cui la pena detentiva sta affrontando un momento di crisi è diffusa in tutta Europa, vagliando la percorribilità di alcune alternative (in particolare, la pena pecuniaria e la giustizia riparativa). Infine, si alza lo sguardo al diritto penale internazionale, per testare la tenuta delle teorie sulla pena di fronte a crimini di inusitata durezza. Più che cristallizzare dei risultati chiari, la parte iniziale risponde alle varie questioni in termini problematici, preparando il terreno per la seconda parte del lavoro. Questa analizza più nello specifico i sistemi sanzionatori degli ordinamenti italiano e tedesco, provando a calare i rispettivi dibattiti sulla finalità della pena, in particolare detentiva, nella realtà effettuale, confrontandosi con numeri, statistiche e l’esito di ricerche empiriche. Da ultimo, si provano a mettere in luce somiglianze e differenze tra i due sistemi, cercando di fare emergere i momenti di stridore che potrebbero crearsi tra le due legislazioni una volta diffusa la prassi del mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna tra gli Stati dell’Unione Europea, tuttora ad uno stadio embrionale.
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La sentenza penale. Profili giuridici ed epistemologici. / LA SENTENZA PENALE. PRIFILI GIURIDICI ED EPISTEMOLOGICI / The Criminal Judgment. Legal and Espistemological Aspects.

PRESSACCO, LUCA 11 September 2018 (has links)
In linea di principio, la sentenza può essere definita come il provvedimento giurisdizionale con cui il giudice definisce la controversia, confermando o negando – nel contesto specifico del processo penale – l’ipotesi di colpevolezza dell’imputato. Sennonché, l’impostazione tradizionale – fedele ai consueti metodi dell’indagine giuridica – considera la sentenza esclusivamente in qualità di atto processuale, esaminando la relativa disciplina per individuare i requisiti di validità ed efficacia dell’atto stesso. La presente ricerca, invece, si propone di approfondire lo studio della sentenza penale quale “giudizio”, vale a dire come epilogo del percorso conoscitivo compiuto dall'organo giurisdizionale per giungere alla ricostruzione dei fatti controversi, nonché, alla loro adeguata qualificazione giuridica. In questa prospettiva, le disposizioni che regolano la formazione e i contenuti della sentenza penale vengono prevalentemente in rilievo, in quanto stabiliscono i confini e i percorsi normativi delle operazioni gnoseologiche compiute dal giudice nella fase conclusiva del processo. Esaurite le premesse di carattere metodologico (capitolo I), l’indagine prende le mosse (capitolo II) dalla ricostruzione storica e dogmatica della “sentenza penale”, poiché l’estensione della categoria in esame dipende sia dalla complessiva struttura del processo, sia dalle scelte contingenti operate dal legislatore. In seguito, si approfondisce (capitolo III) la posizione specifica della sentenza nel contesto del procedimento penale, muovendo dalle dottrine generali del processo e giungendo al ruolo che la decisione giurisdizionale assume nell’ambito del cosiddetto “giusto processo”. Nel capitolo IV, si opera un confronto fra le operazioni conoscitive che costituiscono il proprium dell’attività giurisdizionale, rispetto alle metodologie adottate – rispettivamente – nell’indagine di carattere storico e nell’ambito delle scienze sperimentali. Successivamente (capitolo V), si trattano i principali profili di ricostruzione fattuale che caratterizzano la sentenza penale: in particolare, l’attenzione si sofferma sulla configurazione delle regole decisorie tipiche del processo penale e sul dovere di motivazione che incombe sull’organo giurisdizionale. Infine (capitolo VI), viene analizzata la configurazione strutturale del cosiddetto “post dibattimento”, per dimostrare che la decisione giurisdizionale può essere solo convenzionalmente considerata come una realtà processuale unitaria (la sentenza penale), laddove l’analisi normativa lascia intravvedere una serie di comportamenti, che integrano una complessa fattispecie a formazione progressiva. / Sentence can be defined, as a matter of principle, like the decision through which the Court puts an end to the dispute, validating or denying – particularly in criminal cases – the original accusation formulated by the public prosecutor. Given this assumption, legal scholars usually consider the judicial decision merely as a procedural document, interpreting the relevant provisions in order to establish conditions for its validity and enforceability. Instead, the aim of this research is to deepen the study of the criminal judgment, understood as the conclusion of the knowledge path accomplished by the tribunal for the porpuse of reconstructing controversial events and find an adequate legal classification therof. In this perspective, legal provisions concerning the criminal decision (art. 525 ss. of the Italian code of criminal procedure) are mainly examined in so far as they determine routes and limitations for the gnoseological process, which takes place during the closing moments of the trial.
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Poderes do juiz e as relações entre direito material e processo: perspectivas para um processo qualitativa e hermeneuticamente efetivo e democrático

Costa, Miguel do Nascimento January 2011 (has links)
Submitted by Nara Lays Domingues Viana Oliveira (naradv) on 2015-06-16T13:26:12Z No. of bitstreams: 1 MigueldoNascimentoCosta.pdf: 1333362 bytes, checksum: 85bab8712cd780a566bc5944b9f80a28 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-16T13:26:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MigueldoNascimentoCosta.pdf: 1333362 bytes, checksum: 85bab8712cd780a566bc5944b9f80a28 (MD5) Previous issue date: 2011 / Nenhuma / Il controllo della efficienza e della costituzionalità della tutela giurisdizionale, costituisce attualmente uno dei temi più rilevanti nello studio della procedura civile.Lo sviluppo di questo tema, tuttavia, richiede domande sotto il punto di vista storico e emerneutico, il come, da cui premesse e in quali approci sono stati stabiliti i rapporti tra diritto sostanziale e diritto processuale. Così, da questi contributi e dello studio delle diverse forme di Stato moderno (liberale, Sociale e Democratico) sarà possibile capire che la procedura civile è senza dubbio influenzata e guidata dalla Costituzione Reppublicana. Il processo deve essere inteso come uno strumento proprio dello Stato democratico di diritto disponibili per la sicurezza e l'efficacia di tutti i diritti stabiliti dalla Costituzione. Lo Stato democratico, questa volta, dando un ampio accesso alla giustizia (e quindi un aumento nei poteri del giudice), richiede un adeguato controllo e una organizzazione delle istituzioni, qui compresi il giudice e la giurisdizione. La tutela giurisdizionale, in questo modo, sarà adatta per la Costituzione solo se è rispettata in misura maggiore, l'autonomia del diritto, evitata la discrezione e assegurata la coerenza e l'integrità della legge per una giustificazione dettagliata. E' da queste prospettive che si potrà attuare un legittimo controllo (democratico) delle decisioni giudiziarie, e, quindi, dei poteri del giudice, e che il processo, così, non sarà solo uno strumento a disposizione delle parti nel rapporto giuridico, ma un elemento di Stato girato a garanzia e tutela dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione. / O controle da efetividade e da constitucionalidade da tutela jurisdicional, atualmente, constitui-se em um dos temas de maior relevância no estudo do direito processual civil. O desenvolvimento desta temática, todavia, exige que se perquira, sob os pontos de vista histórico e hemernêutico, como, a partir de que premissas e sob que enfoques se estabeleceram as relações entre direito material e processo. Assim, a partir destes aportes e do estudo das diferentes formas do Estado Moderno (Liberal, Social e Democrático) será possível compreender-se que o processo civil é inquestionavelmente orientado e influenciado pela Constituição da República. O processo deve ser compreendido como um instrumento próprio do Estado Democrático de Direito colocado à disposição da garantia e da efetividade de todos os direitos estabelecidos na Constituição. O Estado Democrático de Direito, desta feita, ao mesmo tempo que confere amplo acesso à justiça (e por conseguinte, um aumento dos poderes do juiz), exige um controle e uma adequada organização das instituições, estando aí compreendidos o juiz e a jurisdição. A tutela jurisdicional, nesta senda, somente estará adequada à Constituição se for respeitada, em maior grau, a autonomia do direito, evitada a discricionariedade judicial e respeitada a coerência e a integridade do direito a partir de uma detalhada fundamentação. É a partir destas perspectivas que se poderá implementar verdadeiro controle (democrático) das decisões judiciais e, portanto, dos poderes do juiz, fazendo com o que o processo não seja mero instrumento colocado à disposição das partes da relação jurídica, mas sim um elemento de Estado voltado à garantia e à tutela dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição.
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IL PRINCIPIO DI "DETERMINATEZZA": PROFLILI GIURIDICO-PENALI, CRIMINOLOGICI E COGNITIVI

SEREGNI, FABIO GINO 20 November 2017 (has links)
La tesi si propone l’obiettivo di attualizzare il principio di determinatezza, quale corollario del principio di legalità, al fine di delineare la portata vincolante dello stesso rispetto alla discrezionalità del legislatore penale. La prima parte dell’elaborato sviluppa un’analisi ricognitiva del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, anche passando in rassegna le pronunce maggiormente significative della Corte Costituzionale, sull’evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano. Le risultanze di questa indagine portano a sviluppare una dimensione del principio in senso “ampio” ossia quale criterio di aderenza della norma alla realtà, processuale e umana, che intende definire e regolare. Lo studio analizza quindi, nella seconda parte, il fondamento e l’impatto dell’agire politico-criminale da una prospettiva criminologica e cognitiva considerando, in primo luogo, i fattori e le variabili empiriche delle scelte di criminalizzazione e, in second’ordine, combinando le risultanze acquisite con le più attuali ricerche condotte nell’alveo della psicologia cognitiva. Il taglio di originalità del lavoro sta nell’applicare queste risultanze nell’attività di scelta del bene giuridico e tipizzazione della fattispecie penale. La prospettiva empirico/cognitiva del principio viene quindi declinata da un punto di vista critico nell’analisi di alcune fattispecie di parte speciale, con specifico riferimento ai delitti di concussione (nella forma costrittiva e induttiva) e corruzione. I deficit di determinatezza delle due fattispecie riflettono, difatti, sul piano normativo e giudiziario le difficoltà di apprestare efficaci strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo. In tal senso, lo studio propone un modello di normazione penale che sia integrata dallo studio delle scienze cognitive e che consenta di fungere da valido strumento per il legislatore nella lotta alla corruzione. / The thesis aims to update the principle of “certainty”, as a corollary of the principle of legality, in order to outline the binding scope of the principle with respect to the decision of crimnal law. The first part of the paper develops a reconnaissance analysis of the doctrinal and jurisprudential debate, also by reviewing the most significant rulings of the Constitutional Court, on the evolution of the principle in the Italian legal system. The results of this survey lead to developing a dimension of the principle in a "broad" sense, ie as a criterion of adherence of the norm to the reality, both procedural and human, which it intends to define and regulate. The study then analyzes, in the second part, the foundation and the impact of political-criminal action from a criminological and cognitive perspective considering, first of all, the factors and the empirical variables of the choices of criminalization and, secondly, combining the results obtained with the most current research conducted in the cognitive psychology. The cutting of originality of the work lies in applying these results in the activity of choice of the legal asset and typification of the criminal case. The empirical / cognitive perspective of the principle is therefore declined from a critical point of view in the analysis of some cases of special part, with specific reference to crimes of concussion (in constructive and inductive form) and corruption. The deficits of the two cases reflect, in fact, on the regulatory and judicial level the difficulties of preparing effective strategies to prevent and combat the phenomenon of corruption. In this sense, the study proposes a criminal model law that is integrated by the study of cognitive sciences and that allows it to act as a valid tool for the legislator in the fight against corruption.

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