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GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRESA ARTICOLATA IN UN GRUPPO / Voluntary arrangements in a group enterprise under insolvency law

GENTILE, CAROLINA 22 June 2021 (has links)
La tesi si propone l’obbiettivo di analizzare la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’impresa articolata in un gruppo, come prevista nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il lavoro è strutturato in quattro capitoli, il primo dei quali ha la funzione di breve introduzione all’argomento. Più precisamente, nell’ambito del primo capitolo si è voluto dare conto dello stato dell’arte nel contesto ante riforma e dei principi che hanno ispirato la riforma. Esaurita la parte introduttiva, il secondo capitolo è stato dedicato, invece, ad esporre i rilievi preliminari sui termini del problema, anche al fine di individuare le modalità interpretative per una ricostruzione dottrinale della disciplina, la quale appare, prima facie, piuttosto lacunosa. La seconda parte del capitolo è stata dedicata, invece, ad esaminare la nozione di gruppo, al fine di definire l’ambito applicativo della nuova disciplina. Nell’ambito del terzo capitolo si è proceduto, invece, a dare conto del ruolo riferibile alla holding nella gestione della crisi di gruppo. Si è, poi, dato luogo all’analisi della fattispecie normativa degli accordi di ristrutturazione dell’impresa articolata in un gruppo, trattando in modo più approfondito dei problemi applicativi che l’istituto pone. Il quarto capitolo, infine, è stato dedicato ad una disamina dei profili procedimentali, ovvero delle problematiche che vengono in considerazione nella fase processuale cui gli accordi di ristrutturazione sono soggetti al fine della loro omologazione. / The thesis aims to analyze the discipline of debt restructuring agreements of the corporate group enterprise, as provided for in the new code of business crisis and insolvency. The work is structured into four chapters, the first of which serves as a brief introduction to the topic. More precisely, in the context of the first chapter it is showed the state of the art in the pre-reform context and of the principles that inspired the reform. The second chapter is dedicated, instead, to exposing the preliminary remarks on the terms of the problem, also in order to identify the interpretative methods for a doctrinal reconstruction of the discipline which appears, prima facie, rather incomplete. The second part of the chapter is dedicated to examining the notion of group, in order to define the application scope of the new discipline. In the context of the third chapter, instead, it was considered the role attributable to the holding in managing the group crisis. Then there were analyzed the application problems of the discipline debt restructuring agreements of the group enterprise. The fourth chapter is dedicated to an examination of the procedural profiles, i.e. the problems that are taken into consideration with regard to the procedural phase to which the restructuring agreements are subject in order to be approved.
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From Legal Contracts to Formal Specifications

Soavi, Michele 27 October 2022 (has links)
The challenge of implementing and executing a legal contract in a machine has been gaining significant interest recently with the advent of blockchain, smart contracts, LegalTech and IoT technologies. Popular software engineering methods, including agile ones, are unsuitable for such outcome-critical software. Instead, formal specifications are crucial for implementing smart contracts to ensure they capture the intentions of stakeholders, also that their execution is compliant with the terms and conditions of the original natural-language legal contract. This thesis concerns supporting the semi-automatic generation of formal specifications of legal contracts written in Natural Language (NL). The main contribution is a framework, named Contratto, where the transformation process from NL to a formal specification is subdivided into 5 steps: (1) identification of ambiguous terms in the contract and manual disambiguation; (2) structural and semantic annotation of the legal contract; (3) discovery of relationships among the concepts identified in step (2); (4) formalization of the terms used in the NL text into a domain model; (5) generation of formal expressions that describe what should be implemented by programmers in a smart contract. A systematic literature review on the main topic of the thesis was performed to support the definition of the framework. Requirements were derived from standard business contracts for a preliminary implementation of tools that support the transformation process, particularly concerning step (2). A prototype environment was proposed to semi-automate the transformation process although significant manual intervention is required. The preliminary evaluation confirms that the annotation tool can perform the annotation as well as human annotators, albeit novice ones.
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NUOVE FORME DI PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE S.R.L. E FUNZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

GRANATO, MICHELANGELO 22 April 2016 (has links)
La tesi affronta il tema del capitale sociale e della sua funzione all’interno del sistema delle società di capitali partendo dalle innovazioni legislative che hanno interessato la disciplina della s.r.l. in Europa. Nel primo capitolo vengono dipanate alcune questioni teoriche e applicative che hanno afflitto la prima esegesi delle nuove forme di patrimonializzazione delle s.r.l. Nel secondo capitolo sono discusse le tesi tradizionali sul capitale sociale e sono esposte le ragioni per cui esse non paiono idonee a risolvere le questioni organizzative e capitalistiche poste dall’istituto. Nel terzo capitolo è esposta la tesi centrale: il capitale sociale esprime un concetto normativo che svolge una funzione di governo societario, volto a risolvere la questione organizzativo-corporativa (rapporti interorganici in materia di scelte finanziarie) e riafferma l’impostazione proprietaria degli ordinamenti continentali. Si illustra una lettura unitaria interna alla classe delle società di capitali e il collegamento con la limitazione di responsabilità. Sono esaminati gli istituti del diritto societario finalizzati ad assicurare garanzia ed efficienza, profili non sempre convergenti. Si sostiene la necessità di una rule, ex ante, ad effetto reale, rispetto ai rimedi basati sugli standard e di carattere obbligatorio, individuando un possibile strumento di composizione degli interessi in gioco nelle nuove tutele. / The dissertation deals with legal capital and its function within the system of the Italian civil code rules for corporations. These rules have been recently amended both in Italy and in other European Countries, in particular with respect to the non-stock company forms (limited liability company, Italian s.r.l.). The first Chapter addresses some theoretical and practical issues raised by the early scholarly works that have analyzed the new financing schemes for the Italian s.r.l. The second Chapter discusses the traditional approaches to legal capital and provides evidence that such approaches prove inadequate to resolve the corporate and capitalistic questions that legal capital poses. The third Chapter draws the key argument of the dissertation: legal capital is a rule that fulfills corporate governance goals. It allocates powers and responsibilities regarding the financial structure of the firm and reaffirms the proprietary, shareholder oriented, European approach. This is a typical feature of all corporations, public stock corporations and private close corporations, and stems from limited liability. Further, the dissertation compares the creditor protection rules against the value maximization principle. A rule-based, ex ante approach appears more desirable and a potentially effective and flexible legal strategy can be found in the new legal reserve.
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L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate / The Withdraw of the Right of Pre-Emption in the Listed Companies

ABU AWWAD, AMAL 04 April 2008 (has links)
Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione dell'esclusione del diritto astratto di opzione si è posto un problema di compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario: la seconda direttiva, all'art. 29, sembra infatti imporre agli stati membri la codificazione del diritto di opzione, vietando un'esclusione statutaria del diritto c.d. astratto di opzione. Non si è tuttavia ritenuto che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non crei alcun vuoto di tutela per gli azionisti. Invero, la Direttiva, da un lato, tutela con il diritto di opzione il solo interesse conservativo dei soci (e non quello qualitativo relativamente alla composizione della compagine sociale), che deve in ogni caso essere contemperato con l'interesse della società ad un efficiente finanziamento esterno , dall'altro, persegue l'obiettivo dell'equivalenza del medesimo grado di tutela e non dell'equivalenza degli strumenti di protezione volti a tutelare gli interessi in gioco. Ne discende che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., nella misura in cui assicura una protezione equivalente al diritto di opzione, è conforme alla Direttiva. Al contrario, ciò che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non tutela è la funzione qualitativa del diritto di opzione e, quindi, l'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, con la conseguenza che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. deve essere letto in una prospettiva di mercato e nell'ottica della grandissima società per azioni. A tale ultima considerazione consegue la necessità di tutelare i soci non solo a fronte della violazione dei presupposti applicativi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., ma anche a fronte dell'introduzione della clausola. Invero, l'introduzione della clausola implica il passaggio da una tutela per così dire paternalistica il diritto di opzione ad una tutela di mercato e, non accordando alcuna protezione all'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, può determinare un'alterazione delle reciproche proporzioni partecipative fra i soci. Inoltre, in ragione del venir meno della protezione sostanziale e procedimentale di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., il baricentro della tutela si sposta dal momento della delibera di esclusione al momento dell'introduzione della clausola di esclusione. Infine, sono stati esaminati alcuni riflessi applicativi e interpretativi che possono farsi discendere dalla previsione di un'ipotesi in cui il diritto di opzione non è riconosciuto ai soci. E ciò con particolare riguardo alla nozione di interesse sociale ed all'interpretazione dell'ipotesi di esclusione dell'opzione di cui all'art. 2441, comma 5, c.c. nella società quotata. / This work examines the withdraw of the right of pre-emption in public companies. In particular, starting from the regulation development that defines the right of pre-emption in the Italian legal order (and in the American and German ones), there come out the interests that cyclically are satisfied by the pre-emptive right issue. The outcome of this research points out the primal asset-oriented direction of the law and, according to its recent evolution, the gradual trend, in those same legal orders which admit a strong right of pre-emption, toward a loosening of the shareholders' preferential right in the open companies: the law diversification that can be therefore recognized is due to an opening or closing attitude of the company toward the risk capital market, given an already outlined empirical link between the pre-emption regulations and the company ownership extent. That being so, there has been the main intention to check if the pre-emption norms can accomplish the task of splitting the several organization models of public companies in order to spot those interests which are protected by the right of pre-emption in public companies. The survey has then followed a double direction: the in-depth examination of empirical capital increases and the analysis of the laws which settle the shareholders' right of pre-emption, looking at the stock companies and at the limited liability companies, on one side, and at the public companies, on the other. If all the deep differences between the stock companies and the limited liability companies are taken for granted, there is the chance of assigning to the shareholders' option a role in the definition of the various organizational models in the public companies: in particular, the right of pre-emption, beyond its traditional purpose of preserving the members' involvement, accomplishes the qualitative role of weighing on the company opening or closing attitude and therefore the company setting. It's been also noticed that art. 2441, par. 4, c.c., allows public companies to introduce in their articles the withdraw of the right of pre-emption within 10% of the capital, if the stocks are issued at the market price. This joins the traditional withdraw reasons: it represents the peculiarity of the interests concerning the capital increases in public companies. From the analysis of art. 2441, par. 4, second part, c.c., it results that the pre-emptive right withdraw has its own rules. It can't be applied as to par. 5 and 6 of art. 2441, c.c: the generic formal and substantial cautions are not put on. From this all it derives that in art. 2441, par. 4, second part, c.c., there is no right of pre-emption, neither abstractly, nor pragmatically. In art. 2441, par. 4, second part, c.c., the reference to that right is empty (it doesn't describe any rule). However, there isn't any infringement in the shareholders' right of retaining their ownership shares. As the conservation can be put to use in several ways: the 10% and the stock values match with the market quotes let the shareholders keep their shares with a direct purchase. An equal-treatments system, through a direct purchase, instead of an equal-rights system. Due to the withdraw of the abstract pre-emptive right, there comes out the compatibility issue between the national and the european law. The second Council directive, at art. 29, sounds like forcing a formalisation of the right of pre-emption, banning the withdraw of the so-called abstract pre-emptive right from the articles of association. It is believed that art. 2441, par. 4, second part, c.c., isn't responsible for any lack of protection toward the shareholders. The directive thus safeguards the possibility to preserve the amount of quotes (but not to maintain the percentage ratios among the shareholders) that must suit to the company and to the external sources of financing interests, so it grants the same protection, even if not using the same instruments. As a consequence: the art. 2441, par. 4, second part, c.c., complies to the directive, because it ensures the same protection to the right of pre-emption. Otherwise, the art. 2441, par. 4, second part, c.c., doesn't protect the qualitative role of the right of pre-emption (the possibility to keep the ownership configuration), so it must be considered related to the market and from the point of view of a really big company. There comes out the necessity to protect the shareholders from a violation of the assumptions of the art. 2441, par. 4, second part, c.c., and even from the introduction of the clause. The clause involves the transition from a (in a manner of speaking) paternalistic protection of the pre-emptive right to a market protection, which doesn't affect the ownership structure, that can be therefore modified. Moreover, given that a substanstial protection and an art. 2441, par. 5 and 6, c.c., implementation guardship lack, the protection itself runs from the withdraw decision time to the withdraw clause introduction moment. Finally, there has been a research on the consequences of the use and of the understanding that come from an hypothesis according to which the right of pre-emption is not granted to the shareholders. This has been examined related to the company interests and to the understanding of the pre-emptive right withdraw, as per art. 2441, par. 5, c.c., in public companies.
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LA RESPONSABILITA' DELLE AGENZIE DI RATING NEI CONFRONTI DEITERZI / The liability of Credit Rating Agencies towards third parties

SAPONARO, MICHELE 13 July 2012 (has links)
L’oggetto del presente lavoro è rappresentato dall'esame del rapporto tra l'attuale regolamentazione delle agenzie di rating e le regole di responsabilità civile cui le stesse agenzie possono essere assoggettate, anche alla luce del trattamento normativo riservato alle agenzie di rating dalla legislazione e dalla giurisprudenza statunitensi e delle teorie sviluppate dalla dottrina sul tema della responsabilità da informazione inesatta al mercato. L’attuale regolamentazione introdotta dall'Unione Europea svolge un ruolo determinante sia sotto il profilo dell'individuazione del fondamento della responsabilità, sia sotto quello della ricostruzione degli obblighi, della diligenza e della causalità materiale e giuridica. La disciplina comunitaria, anche alla luce della giurisprudenza statunitense, consente di prospettare uno scenario in cui i rater sono soggetti a regole di responsabilità differenziate in ragione del diverso status riconosciuto dalla normativa rilevante. La nuova regolamentazione comunitaria è chiamata a svolgere il duplice ruolo di fondare una sorta di private action da inadempimento in capo a qualunque investitore nei confronti di un’agenzia registrata e di contribuire a definire il perimetro degli obblighi esigibili da parte dell’agenzia, rafforzando la posizione del terzo investitore danneggiato dal rating inesatto e fornendo un efficace supporto agli strumenti di tutela di tipo pubblicistico. / The present work is focused on the examination of the relationship between the current regulation of credit rating agencies and the rules of civil liability to which agencies may be subject to, in light of the regulatory treatment of the U.S. credit rating agencies, both according legislation and case law, and the legal theories developed on the case of liability for incorrect information to the market. The regulation introduced by the European Union plays a major role to find out the basis of liability, the duties of diligence and the legal and material causality nexus. EU regulation, in light of U.S. case law, can envisage a scenario in which the raters are subject to different rules of liability on the basis of the different status recognized by the relevant legislation. The new EU regulation is called to play a dual role: to establish, although not explicitly, a sort of private action for negligence on the part of investors against a registered agency, and to help in defining the scope of the obligations of the credit rating agency, strengthening the position of the third investor damaged by inaccurate ratings and providing an useful support to the public enforcement remedies.
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AUTONOMIA PRIVATA E GOVERNANCE NEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO TRA RAGIONI DI SPECIALITA' E PRINCIPI DI DIRITTO COMUNE

SCAGLIA, GABRIELE 13 April 2018 (has links)
La tesi di dottorato si occupa della riforma delle banche di credito cooperativo introdotta col D.l. n. 18/2016, conv. in l. n. 49/2016 (cfr. artt. 37-bis ss. t.u.b.), e mira al raggiungimento di tre obiettivi: individuare gli spazi riconosciuti all’autonomia negoziale e/o operativa nell’ambito dei gruppi bancari cooperativi cui, oggi, devono necessariamente aderire le b.c.c. per mantenere la forma della cooperativa bancaria; individuare le peculiarità del g.b.c. – caratterizzato dalla presenza di una s.p.a. capogruppo che controlla le b.c.c. attraverso un contratto “di coesione” e il cui capitale è partecipato in misura maggioritaria dalle medesime controllate – in rapporto alle figure più generali del gruppo “bancario” e del gruppo “comune” di cui agli artt. 2497 ss. c.c.; capire se le suddette peculiarità siano espressive di statuti eccezionali fondati sulle speciali esigenze del settore creditizio, in cui le bcc si trovano ad operare, o se, piuttosto, possano evocare principi già rinvenibili nel diritto comune dei gruppi di società. Il lavoro si divide in tre capitoli: il primo capitolo si occupa delle ragioni alla base della riforma delle bcc; il secondo capitolo si occupa dei confini dell'autonomia privata nell'ambito dei gruppi (principalmente contrattuali) "comuni" e "bancari"; il terzo capitolo, infine, si occupa delle differenze tra gruppi bancari (e comuni) e gruppo bancario cooperativo. Nel tentativo di comprendere i riflessi sistematici dell’istituto di recente introduzione e di colmare le fratture tra diritto comune e diritto bancario, il presente lavoro si contrappone a quegli studi e contributi attraverso i quali, al di là delle classificazioni nominalistiche, sono state proposte soluzioni interpretative volte a riconoscere, sempre o nei soli casi di perseguimento di finalità prudenziali, un potere (anche in parte) sottratto ai principi di diritto comune, tale da ridurre le b.c.c. a "meri sportelli bancari della capogruppo". / This Phd thesis deals with the italian reform of the Cooperative Credit Banks, introduced by the D.l. n. 18/2016 (see article 37-bis of the T.U.B.). In an effort to understand the systematic symptoms of the Cooperative Banking Groups and to bridge the fractures between common law and banking law, the research aims three goals. First, identify the space of contractual and operational autonomy within the Cooperative Banking Groups to which, today, the CCB must necessarily adhere to maintain the form of cooperative banks. Second, identify the peculiarities of the CBG - characterized by the presence of a lucrative bank group leader who controls CCB through a "cohesion" contract, whose majority of capital is participated by the same subsidiaries - in relation to the disciplines of the "banking" and "common" groups. Third, understand whether the aforementioned peculiarities are an expression of exceptional statutes based on the special needs of the credit sector or if they rather evoke principles already found in the common law of the group companies. The work is divided in three chapters: the first chapter deals with the reasons behind the reform of the CCB; the second chapter deals with the boundaries of private autonomy within the "common" and "banking" group (mainly contractual) laws; the third chapter, finally, deals with the differences between banking groups and cooperative banking groups. The present work is opposed to certain studies that reckon to the group leader of the CBG a nearly ilimited power, always or only in cases of pursuit of prudential purposes, to controll the subsidaries, even if on prejudice of the subsidiaries’ creditors and shareholders, risking to convert them into "mere branches of the parent company".
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"L'ORDINE DELLE PASSIVITA' NELLE SOCIETA' DI CAPITALI. PROPORZIONALITA' E ALTERAZIONE"

LANFRANCHI, CARLO 20 November 2017 (has links)
La tesi si propone di rintracciare all’interno dell’ordinamento italiano una regola giuridica, quanto più generale possibile, suscettibile di applicazione al maggior numero di ipotesi in cui un atto giuridico determina l’alterazione di un ordine dato di priorità applicabile a pretese di azionisti e creditori di una società di capitali. Si rileva, infatti, che il diritto vivente delle garanzie reali possa spesso trovarsi in contrasto con un fondamentale principio di diritto dei contratti: quello di relatività dei loro effetti. Vengono, quindi, isolate, due classi di garanzie reali che, al contrario, risultano essere compatibili con il principio richiamato. Una più ampia regola viene, di seguito, proposta, basata sulla stessa logica che fonda l’istituto dei vantaggi compensativi, funzionale a regolare i fenomeni di alterazione di un ordine di priorità, a prescindere dalla natura della pretesa coinvolta. Essenzialmente, quest’ultima regola costituisce la trasposizione nel linguaggio e nel sistema giuridico del criterio di efficienza di Kaldor-Hicks. Dal lato dei diritti patrimoniali e nel prisma dei problemi “ordinali”, vengono individuate decisive somiglianze tra le pretese a titolo di debito e quelle a titolo di capitale di rischio, cosicché viene proposta l’applicazione di istituti classici del diritto azionario (ad es., il diritto di recesso) alla materia dei rapporti di credito. Definito l’ambito di applicazione dei diritti reali di garanzia e riconosciuta la maggior efficienza di strutture del passivo costruite prevalentemente sullo schema della subordinazione invece che su quello della preferenza, si propone di attuare un netto passaggio di sistema dal secondo schema al primo. Lo studio si conclude misurando i risultati ottenuti sugli analoghi fenomeni che si verificano nell’ambito della disciplina del sistema finanziario. / This thesis aims at finding in the Italian legal system a general rule able to provide a guidance for the modification of the order of priority of claims against limited liability corporations. It is argued that the applicable legal approach to security interests could often be in contrast with a basic principle of contract law: relativity. Therefore, firstly, two classes of security interests that proved to be coherent with the aforementioned principle are described. Secondly, a wider rule based on a logic of compensation is put forward and tested on some particular cases. Basically, this rule is a transposition into legal terms of the well-known Kaldor-Hicks criterion. On the economic rights side, similarities are founded between credit claims and equity claims about order issues, so that the compensation rule is thought as applicable, almost equivalently, to both types of claims. Application to a certain class of creditors of “organizational rules” (for example, right of withdrawal) typically provided by law for shareholders is also suggested. Defined the scope of application of security interests and considered the efficiency gains that are achievable by subordination structures instead of priority ones, it is proposed to pursue the same goal of modifying a given order of priority, through subordination agreements. Finally, these results are discussed taking into account some financial law topics.
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FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA E COAZIONE A SOTTOSCRIVERE. GLI AUMENTI DI CAPITALE IPERDILUITIVI / Highly dilutive rights issues

RESTELLI, ENRICO RINO 13 April 2018 (has links)
Gli aumenti di capitale iperdiluitivi causano rilevanti anomalie di mercato, soprattutto con riferimento ai diritti d’opzione, che sono spesso scambiati a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al loro valore teorico. Come evidenziato nel Capitolo I, tali anomalie possono comportare un significativo annacquamento del valore dell’investimento, inducendo così gli azionisti a sottoscrivere le azioni offerte loro nonostante le prospettive reddituali dell’impresa avrebbero consigliato altrimenti (c.d. coazione a sottoscrivere). Al fine di trovare un adeguato equilibrio tra le esigenze di finanziamento dell’impresa e la necessità di tutelare adeguatamente gli investitori, l’ordinamento giuridico offre una pluralità di soluzioni. In quest’angolo visuale, il Capitolo II esamina il divieto di emettere nuove azioni al di sotto della parità contabile (art. 47, Direttiva (EU) 2017/1132) quale limite ex ante alla diluizione massima del valore della partecipazione azionaria, così di ridurre il rischio di comportamenti opportunistici. Similmente, nel Capitolo III si discute della funzione assolta in tali operazioni dalla responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. e ci si interroga se - nelle società quotate - l’illiquidità del mercato dei diritti di opzione costituisca un’ipotesi rilevante ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., così che tutte le nuove azioni debbano essere emesse al loro valore “reale” (co. 6). / In publicly traded companies, highly dilutive rights issues create market anomalies throughout the whole offer period, especially with respect to rights prices, which quote considerably below their fair value. As pointed out in Chapter I, these anomalies could cause severe losses to non-subscribing shareholders, inducing them to take part in the operation even if financial perspectives of the company would have suggested otherwise (= enforced subscription mechanism). In order to strike a proper balance of enabling companies to raise new capital while simultaneously protecting investors, company law provides an array of regulatory strategies. In this respect, Chapter II analyzes the prohibition on issuing new shares below par value (art. 47, Directive (EU) 2017/1132) as a means to limit the dilution that can be imposed on non-subscribing shareholders, thus hindering opportunistic behaviors. Similarly, Chapter III examines the function and the contents of managers’ liability to investors (art. 2395 Italian c.c.) and discusses whether, in these operations, the illiquidity of rights’ market can be regarded as a restriction of their pre-emption right, imposing that new shares are always issued at their “real” value (art. 2441, par. 5 - 6, Italian c.c.).

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