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L'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: problemi e prospettive / Europea Union accession to European Convention on Human Rights: problems and prospects

CAMPAGNA, VITTORIA 05 May 2011 (has links)
L’Unione europea ha mosso i primi concreti passi verso l’adesione alla CEDU grazie al Trattato di Lisbona che la prevede esplicitamente. La ricerca esplora il tema dell’adesione, considerando gli elementi che lo caratterizzano e indagandone gli aspetti problematici. Nel percorso di ricerca si esaminano dapprima autonomamente i due sistemi, Unione e Convenzione, rivelandone gli aspetti di interrelazione e reciproca influenza, e si prosegue individuando nodi problematici da sciogliere ai fini della convergenza tra essi. Nella prima parte del lavoro è analizzata, innanzitutto, l’evoluzione dell’opera di tutela della Corte di giustizia, attraverso l’esame della giurisprudenza, al fine di constatare come abbia impiegato i principi sanciti nella CEDU e la prassi giurisprudenziale della Corte di Strasburgo. Successivamente, è esaminato il rapporto tra Convenzione e Carta dei diritti fondamentali dell’UE, alla luce dell’adesione. Nella seconda parte è presa in esame l’attività di monitoraggio della Corte di Strasburgo, per verificare l’estensione del suo controllo indiretto sul diritto, primario e derivato, dell’Unione. Nella terza parte sono analizzate diverse ipotesi di soluzione a questioni tecnico-giuridiche legate all’adesione, relative all’interazione tra le due Corti, alle modalità di coinvolgimento dell’Unione nei meccanismi di controllo convenzionali e alle forme di partecipazione dell’UE ai procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo. / The European Union took the first steps towards the accession to ECHR, thanks to the Lisbon Treaty that expressly envisages it. The research explores the accession issue, examining its peculiar elements and investigating its problematic aspects. The research path begins with the analyses of EU system and Convention system, considering both of them autonomously and revealing interrelation and mutual influence aspects. It continues with an investigation of problematic knots to be solved to the purpose of convergence. In the first part, the evolution of Luxembourg Court’s protection activity is examined through case law analysis, so as to establish how the Court itself used ECHR’s rights and Strasbourg Court’s case law. Then, the relationship between ECHR and EU Charter of fundamental rights is investigated in the light of accession. In the second part, Strasbourg Court’s monitoring action is taken into consideration in order to verify the extent of its indirect control above EU primary and secondary law. In the third part, different solutions for accession’s technical and legal issues are taken into consideration, concerning the interaction between the two Courts, the ways of the EU participation in ECHR’s monitoring activities and the involvement of the EU in proceedings before Strasbourg Court.
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Essai philosophique sur la qualification juridique : de la subsomption à lảbduction ; lẻxemple du droit international privé /

Papaux, Alain. January 2003 (has links) (PDF)
Univ., Diss.--Lausanne, 2002.
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LE SANZIONI DOGANALI TRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

CEOLOTTO, MATTEO 17 July 2019 (has links)
La tesi di dottorato esamina il tema della regolamentazione delle infrazioni alla disciplina doganale dell’Unione europea e delle relative sanzioni. La prima parte della tesi descrive le tappe rilevanti nel passaggio dall’unificazione tariffaria alla codificazione della legislazione doganale dell’Unione. Successivamente, è trattato il tema della compenetrazione tra potestà normativa dell’UE e residui ambiti di sovranità degli Stati membri in materia doganale, anche in riferimento al ruolo attualmente ricoperto dai principi generali del diritto, in particolare, per l’esercizio delle prerogative sanzionatorie. La seconda parte della tesi procede nell’esame della compatibilità tra il quadro normativo in materia di sanzioni doganali, precedentemente delineato, e la rilevante disciplina internazionale multilaterale. Infine, sono analizzati i profili di (in)coerenza tra le esigenze connesse alla realizzazione di un uniforme regime doganale dell’Unione e l’attuale contesto di diritto dell’UE, con particolare riferimento ai caratteri propri delle basi giuridiche, rilevanti per l’approntamento di una disciplina sanzionatoria doganale di fonte sovranazionale, ed alla concreta conformazione dei primi tentativi di normazione della materia. / The thesis examines the topic of the regulation of infringements to the European Union customs discipline, and the related sanctions. The first part describes the relevant steps in the transition from tariff unification to the codification of the EU customs legislation. Subsequently, the subject of the interpenetration between EU legislative power and residual areas of sovereignty of the Member States in customs matters is dealt with, also in reference to the role currently held by the general principles of law, in particular, for the exercise of the sanctioning competence. The second part of the thesis proceeds in examining the compatibility between the regulatory framework on customs sanctions, previously outlined, and the relevant international multilateral discipline. Finally, the thesis analizes the profiles of (in)coherence between the requirements related to the implementation of a uniform customs regime and the current EU law context, with particular reference to the characteristics of the legal bases, relevant for the setting of a supranational customs sanctioning discipline, and to the concrete conformation of the first attempts at regulating the matter.
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Il dispositivo della solidarietà nella responsabilità civile tra tendenze espansive e nuovi impieghi limitativi

Serraiotto, Camilla January 2018 (has links)
La solidarietà trova la sua base giuridica nella Costituzione, all’art. 2, che così recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’6adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale†. Pur volendo leggere testualmente ed “univocamente†il significato di solidarietà proclamato dalla Carta Fondamentale, si comprende come in verità il termine, più che univoco, sia polimorfo, caratteristica che nel tempo ha reso la solidarietà per così dire “dinamica†. È come se taluni istituti giuridici, grazie alla loro radice solidaristica, avessero potuto evolversi nel tempo anche in significati ed effetti opposti rispetto a quelli originari, pur a fronte di una solidarietà che, che seppur rimasta letteralmente invariata nel tempo, è stata capace di sospingere il sistema in direzioni differenti e talvolta, appunto, opposte. In altre parole, la solidarietà è stata capace di sprigionare diversi significati, facendosi essa stessa motrice dell’evoluzione di taluni istituti giuridici che ancora oggi continuano ad essere ricondotti all’art. 2 Cost., ma sotto una diversa luce. Ecco che nell’accostarsi alla solidarietà è necessario guardare ad essa per il significato che essa oggi riveste, consci del fatto che questo significato racchiude la storia passata di questo principio, e consci altrettanto del fatto che il principio influenzerà la storia futura di numerosi istituti, che pur conservando la loro origine solidaristica, perderanno in parte l’originario significato, mettendo così in luce e confermando la polisemia sottesa all’art. 2 Cost. Si consideri, a grandi linee, una serie di istituti che hanno ormai perso la loro originaria connotazione solidaristica: ne è esempio il concetto stesso di “famiglia†, in origine intesa quale “società naturale†, ex art. 29 Cost., oggi in certi casi considerata un semplice aggregato sociale minimo nel quale tutelare la privacy ovvero la “tranquillità†degli individui che di esso sono parte. La stessa Carta di Nizza rinuncia a definire la famiglia, per sancire solo il diritto di sposarsi e di “formare una famiglia†. Lo stesso diritto dei contratti scorge nel dovere di buona fede integrativa l’influenza della solidarietà, atta a “costringere†la parte ad obblighi di rinegoziare, in nome proprio di quella solidarietà che se ne predica a fondamento della poc’anzi menzionata clausola generale. Ancora, la responsabilità civile sembra far emergere un’allocazione del danno che segue anziché l’ingiustizia vera e propria, nel suo significato tecnico – giuridico, un criterio di analisi economica del diritto, volto non già a riparare, bensì a traslare il costo economico (ovvero i rischi economici) sottesi ai vincoli giuridici. È facile allora comprendere la polisemia della solidarietà nell’incipit evidenziata, che sembra muoversi verso direzioni opposte e talvolta contraddittorie: è proprio questa contraddittorietà che si evidenzia nella trattazione. Lo spirito dell’indagine è infatti quello di guardare al fenomeno non già con la lente di ingrandimento focalizzata sul singolo istituto, ma piuttosto far emergere, mediante l’analisi dei singoli istituti giuridici che hanno visto l’evoluzione poc’anzi descritta, delle vere e proprie tendenze di sistema. L’ipotesi è quella di portare alla luce come la solidarietà, paradossalmente, sia stata all’origine di una “tendenza espansiva†del sistema risarcitorio, e pur a fronte della medesima base giuridica, oggi sia motore di un’opposta “tendenza contenitiva†. Di qui la necessità di scandagliare la reale portata della solidarietà. Per indagarne il concetto, bisogna risalire a tempi molto antichi. Eessa è spesso rivendicata dal Cristianesimo che ne ha fatto un tassello della propria religione, nell’accezione più precisa di “carità†. Nell’Esodo, Libro VI della Bibbia si parla dell’aiuto che Jahvè dona al popolo eletto per superare gli stenti del viaggio dopo la fuga dall’Egitto. Questo riceveva ogni giorno la “manna†, il pane degli angeli che proveniva dal cielo. Gli stessi giuristi medievali conoscevano la solidarietà (attiva e passiva) tra debitori e creditori. Del resto non si può sottacere che il concetto di solidarietà abbia origine antiche, in sintonia con i concetti del fenomeno religioso. Si pensi ai concetti di humanitas, pietas, clementia, o ancora “agàpe†ossia “cura dell’altro per l’altro†, la fratellanza†, cioè il “rispetto per l’altro, per definizione uguale†, o ancora la “carità†, intesa quale “servizio a favore degli altri†, che anticipa il moderno concetto di solidarietà, intesa quale l’assumere come proprio l’interesse di un terzo. Tra il ‘500 ed il ‘600 si parla di solidarietà intesa quale uguaglianza di tutti gli uomini, per loro natura, ovvero per volontà divina, e se qualcuno era più ricco tra gli uomini, avrebbe dovuto mettere a disposizione dei più poveri questa ricchezza, al fine di soddisfare le esigenze altrui. Si pensi al noto filosofo Jhon Loke che nel suo primo Trattato sul Governo accosta al concetto di solidarietà quello di carità, predicando che “Dio non lascia un uomo alla mercé di un altro, al punto che questi possa, volendo, farlo morire di fame. Dio […] non ha dato a nessuno dei suoi figli una tale proprietà sulla sua particolare porzione di beni di questo mondo, egli ha dato pure al suo fratello bisognoso un diritto di sovrappiù dei suoi beni; così che ciò non possa essergli giustamente negato, quando i suoi urgenti bisogni lo richiedano†. Per citare il pensiero di Rodotà, innanzi a tale affermazione di Loke, si evidenzia come “Siamo di fronte a un dilatarsi dell’orizzonte, soprattutto rispetto alle parole di Loke, che riferiscono i doveri della ricchezza, e quindi il limite morale di quest’ultima, ai soli casi in cui la carità consente ad ogni uomo di accedere a quella parte di ricchezza altrui che sia necessaria per permettergli di sfuggire ad una situazione di estremo bisogno, alla mancanza di qualsiasi mezzo di sussistenza†. Ecco che se ne percepisce, dietro al concetto di carità, quello di solidarietà dell’uomo verso l’altro uomo, quel sentimento di pietas che lo stesso Cristianesimo predicava con forza, o ancora quel sentimento di fratellanza che dovrebbe caratterizzare le relazioni umane. Ed invero, questo concetto di fratellanza è alla base della “solidarietà illuministica†, seppure con una diversa accezione, e trova origine nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino†del 1789. La solidarietà nasce infatti nel sistema Francese, ed esso viene comparativamente analizzato nel percorrere la trattazione, al fine di verificare se e quali analogie e differenze vi siano rispetto al nostro sistema. Essa origina da un concetto di fraternité che a sua volta si correla ad obblighi di liberté ed egalité. Se tuttavia la libertà e l’eguaglianza si esplicano subito in modo tangibile, basti considerare la libertà religiosa ed economica, e l’eguaglianza civile, tutt’altro si può dire per la fraternité, intesa non quale “fratellanza civile†, ma come mero atteggiamento mentale, privo di concrete e tangibili esperienze. Ecco il paragone con la fratellanza cristiana, ossia quella di tutti gli uomini in Cristo, poi scardinata dall’individualismo del Bill of Rights del 1776 che pone l’uomo al di fuori della solidarietà, proprio per fargli esercitare il diritto di proprietà sulla propria persona. Il concetto stesso di proprietà, a ben vedere, si pone in netta antitesi con lo spirito solidaristico, garantendo appunto al proprietario il diritto di escludere altri dal godimento di quel bene. È quindi esattamente un’accezione opposta a quella di fratellanza cristiana. Con l’ingresso nella storia italiana, la fraternité francese viene sostituita con la parola “democrazia†sino ad arrivare alla “solidarietà corporativa†che si è affermata nel corso del Secolo scorso, e che ha influenzato lo stesso Codice del 1942. Il dovere di solidarietà corporativa nasce dal “fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale†, che i civilisti hanno poi inteso come subordinazione dell’interesse del singolo alla società nazionale. Del resto nel ‘900 si sviluppa un concetto di solidarietà tutta politica, è la solidarietà delle nazioni di fronte alla guerra, l’aiuto reciproco nei conflitti armati e nelle calamità naturali che colpiscano uno degli Stati membri, che ancora oggi troviamo quale principio cardine in alcune fonti sovranazionali. Difatti, il concetto stesso di solidarietà di fronte alle calamità naturali, è quello che connota la Costituzione francese del 1946, inteso appunto come uguaglianza di fronte a eventi suscettibili di scuotere la collettività nazionale. È del tutto evidente quindi l’allontanarsi di questo concetto di solidarietà, rispetto a quello originario della Rivoluzione Francese, oggi sempre più volta verso il significato dell’essere giudici di sé stessi. Si passa da una solidarietà “sociale†ad una solidarietà “individuale†: la si invoca per imporre obblighi ai consociati anziché per tutelarne a pieno i loro diritti. È una solidarietà che permette al singolo di auto - crearsi diritti (si pensi all’obbligo di rinegoziare un contratto divenuto squilibrato grazie alla buna fede integrativa di matrice solidaristica), ovvero di auto – creare degli obblighi di “sopportare una parte del danno†derivante da un fatto illecito, anziché tutelarne il principio di integrale riparazione, secondo quanto espressamente sancito nella recente sentenza della Corte Costituzionale sulle lesioni micro permanenti. È evidente che il sistema si trovi di fronte ad un corto circuito, nel quale la tutela del singolo, di fronte ad una scarsità di risorse, viene subordinata all’interesse del sistema, che impone di fargli sopportare solidaristicamente una parte di pregiudizio, pena il suo collasso: si pensi alla materia assicurativa. Una solidarietà, poi, che viene in qualche modo rivista e rivisitata nel suo significato, a seconda delle utilità che di volta in volta si vogliono perseguire. Si consideri il caso delle ONLUS, in cui si richiama la solidarietà al solo fine di giustificare un regime fiscale privilegiato, sulla scorta del fatto (forse solo apparente in taluni casi) che queste svolgono attività socialmente utili, che possono solo vagamente ricondursi al concetto di solidarietà. Se poi la si analizza all’interno della nostra Carta Fondamentale, si trae conferma del suo carattere polimorfo: la solidarietà nella dignità della persona umana, all’interno delle formazioni sociali dove si svolge la personalità, l’eguaglianza sostanziale tra gli individui, la concezione di “famiglia come società naturale†, la funzione sociale della proprietà nonché l’utilità a fini sociali dell’attività economica privata, che permea lo stesso concetto originario di causa del contratto, e dunque pone un vaglio alla libertà negoziale dei consociati. Ne consegue che il principio di solidarietà non può che essere il principio fondante della convivenza all’interno dello stato democratico. Sembra allora profetica la profezia di Luigi Mengoni, secondo il quale “sul concetto di solidarietà, la riflessione è appena agli inizi†. Invero, al progressivo smantellamento della solidarietà organizzata non corrisponde, almeno in Europa, un parallelo affievolimento dello spirito di fratellanza, soprattutto di fronte alle calamità naturali dei giorni nostri: è questa infatti la solidarietà proclamata nel Preambolo della Costituzione Francese del 1946. La stessa Dichiarazione dei diritti dell’uomo, all’art. 19 sancisce infatti che “tutti gli esseri umani [devono] agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza†. Sembra così che qualcosa della primordiale solidarietà sia tuttavia rimasto. E allora, la polimorfia della solidarietà, si comprende, domina tanto i momenti di sviluppo della società, tanto i momenti di crisi, e talvolta, parallelamente alla crisi della società, si scorge la crisi del concetto stesso di solidarietà. Di fronte a questa “crisi†del concetto, nasce la curiosità di indagare dapprima il suo significato storico – costituzionale, e successivamente come essa si sia evoluta nel suo significato e soprattutto come abbia influito sui vari istituti della Responsabilità Civile. Ed allora, pur intravedendo una crisi del concetto di solidarietà, ciò non dovrebbe esimere dall’indagare la portata e l’influenza che nonostante la crisi essa continua ad esercitare sugli istituti giuridici che direttamente o indirettamente la richiamano. Per citare ancora una volta Rodotà, più attuale che mai in anni di “crisi†sociale e politica che accompagnano o determinano la crisi del concetto di solidarietà, vale la pena riportarne un passo significativo, ove l’Autore così si esprime: “La vicenda storica della solidarietà conosce molti momenti di difficoltà, e persino di eclisse, che tuttavia non consentono di ignorare un altro dato di realtà, rappresentato proprio dal fatto che il permanere della possibilità di riferirsi alla solidarietà come principio fondativo ha mantenuto nei diversi sistemi una benefica tensione, che continuamente ci ricorda l’irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato. La crisi «effettuale» della solidarietà non esonera dall’obbligo di misurarsi con i temi che essa ha posto, divenuti socialmente più brucianti e che, proprio per questa ragione, esigono una riflessione che tenga viva la consapevolezza della necessità di considerare la solidarietà come una categoria che può essere fattualmente negata, ma che tuttavia permane come riferimento forte, e obbligante, per un diverso agire politico e istituzionale. Come è stato più volte osservato, principi prima affidati solo alla forza della morale o all’azione politica hanno oggi lo statuto di norme giuridiche e, per questa ragione, possono e debbono essere «presi sul serio». La critica sbrigativa della esistenza di principi e norme contraddetti da pratiche che in concreto li ignorano o li violano, e che spesso sfocia in una ingannevole riproposizione dell’«autonomia del politico», trascura proprio il dato non soltanto simbolico del passaggio nella sfera del giuridico di principi che, per questo solo fatto, rafforzano la politica, fornendole strumenti che ne dilatano e legittimano le possibilità di azione†. Ecco allora l’obiettivo della ricerca: capire come la solidarietà si sia mossa e si stia muovendo tra gli istituti giuridici per comprenderne gli effetti prodotti. In particolare, L’indagine intende verificare l’influenza del principio di solidarietà in un particolare ambito, che è quello del sistema della responsabilità civile, ed in particolare l’ambito aquiliano, pur nella consapevolezza che l’art. 2 della Costituzione manifesta i suoi effetti anche nelle relazioni contrattuali, operando, il più delle volte, a monte del principio di buona fede, del quale sfrutta la portata integrativa del vincolo obbligatorio, per determinare nuovi e ulteriori obblighi rispetto a quelli esplicitamente assunti dalle parti. Nell’intera analisi, ci si propone di fotografare come la giurisprudenza vada oltre il dato normativo codificato nella legge ordinaria, legittimando un “diritto vivente†mediante il richiamo all’art. 2 Cost., e dunque immettendo scelte innovative, talvolta estranee alla portata precettiva della legge, o per lo meno con essa in tensione. Tale processo si svolge e si fonda proprio sul richiamo a questo valore fondamentale iscritto nella Costituzione, che fa operare una norma sovra-ordinata rispetto a quella sotto ordinata. Vi è sottesa l’idea che un’interpretazione della legge “costituzionalmente orientata†possa di fatto adattare un sistema rigido al caso concreto, al prezzo del travalicamento dei limiti formali che la legge ordinaria imporrebbe di considerare nel processo interpretativo che dovrebbe presiedere (e precedere) la sua applicazione. Di qui l’interrogativo circa la reale portata dell’art. 101 della Cost.: il vincolo del giudice alla legge potrebbe riferirsi al diritto vivente, non solo a quello positivizzato nel testo scritto. Le conseguenze dell’operare dell’art. 2 Cost., come principio cardine di questo meccanismo, dato il suo ampio respiro dogmatico, sono assai notevoli. Si rende flessibile il sistema normativo, a discapito certo della certezza del diritto, ma non solo. Come si avrà modo di osservare, la reale ed originaria portata precettiva della solidarietà sociale è stata via via stravolta, e in tale stravolgimento l’art. 2 Cost. ha potuto operare all’intero della responsabilità civile con effetti distonici, portando talvolta a un ampliamento della tutela risarcitoria, talaltra ad un vero e proprio restringimento della stessa. Ciò ha giustificato scelte antitetiche, accomunate, però, dalla giustificazione in una comune radice. Si dà quindi una solidarietà sociale “multiforme†che paradossalmente conduce ad esiti divaricati. L’analisi giurisprudenziale evidenzia numerosi casi di questo fenomeno, ed è condotta proprio al fine di valutare effetti positivi e negativi di tale pratica, i quali verranno messi in luce nella parte conclusiva del lavoro. Si vuole in particolare evidenziare come ad una prima fase espansiva del fenomeno risarcitorio, comportante una generosa quantificazione del danno per il soggetto danneggiato, propria del risarcimento del danno non patrimoniale, sull’onda delle note “sentenze di San Martino†delle Sezioni Unite, si stia facendo in tempi recenti seguito l’affermazione dell’idea di contenere tale fenomeno proprio in virtù della reciprocità sociale che caratterizza le relazioni tra consociati. Per effetto dell’operare del principio in parola, sarà talvolta il creditore, talaltra il debitore, a dover sopportare una parte di danno proprio in ragione del principio di solidarietà. Tuttavia, come si ha modo di osservare, i casi in cui il danneggiato si vede costretto a sopportare una parte del danno in chiave solidaristica, non si esauriscono nelle attività lecite, ma dannose, che sottendono un bilanciamento tra opposte sfere giuridiche, ma si riscontrano anche nel sistema di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da una condotta illecita, sussumibile nell’art. 2043 c.c., e dunque in presenza di una condotta contra ius e anche colpevole. Ancora, l’obbligo di farsi carico di una parte del danno sussiste, sempre in virtù di un dovere solidaristico di sopportarlo, anche per effetto di una condotta colposa non iure che cagioni un danno contra ius, senza che il responsabile possa essere individuato. È il caso del danno ambientale. È bene fin da subito chiarire che, quando si parla di un obbligo di “sopportare†una parte del danno, non ci si riferisce solo ai meccanismi di quantificazione e selezione del danno previsti dalle norme positive inserite nel sistema, quali ad esempio le norme di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c. vigenti sia in campo aquiliano che contrattuale, in virtù dell’espresso richiamo che l’art. 2056 c.c. fa alle norme menzionate, (eccettuato l’art. 1225 c.c.), che già prevedono una limitazione del quantum risarcitorio ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta, o mediata e diretta purché “regolare†dell’inadempimento ovvero dell’illecito, o ancora alla norma di cui all’art. 1225 c.c. che esclude il risarcimento del danno imprevedibile quante volte il soggetto non versi in dolo. Nemmeno alle norme in materia di responsabilità oggettiva, o alle norme settoriali che limitano la responsabilità (a titolo esemplificativo del vettore ovvero dell’albergatore). Ci si riferisce invece, più specificatamente, all’incidenza dell’art. 2 Cost., il quale può certo operare accanto a queste stesse norme, nell’allocazione del danno e nella determinazione del quantum, ponendosi quale ulteriore “filtro†rispetto ai precetti normativi codificati. Si cerca allora di evidenziare come stia emergendo una tendenza che, invertendo il segno rispetto a quella tipicamente ricondotta all’art. 2 Cost., tende ad allocare una parte del danno in capo al soggetto che non è responsabile della condotta antigiuridica o dell’inadempimento, in ragione dell’esigenza di salvaguardare altri e diversi interessi costituzionali di pari rango. Se si può certo scorgere una tendenza “inversa†volta a limitare la tutela risarcitoria per la vittima dell’illecito, in netta controtendenza rispetto alla sua tradizionale funzione espansiva, che, come tutti ricordano, ha condotto a un significativo ampliamento della tutela risarcitoria, soprattutto nell’ambito del danno non patrimoniale, è altrettanto vero che tale tendenza non è unidirezionale. Si evidenzierà infatti che il fenomeno può essere definito “a macchia di leopardo†, nel senso che esso non è univocamente restrittivo. Accanto all’emersione di normative settoriali, create ad hoc, con il dichiarato intento di contenere la tutela risarcitoria, ed altresì per effetto di pronunce giurisprudenziali che ne completano l’opera, si riscontra il permanere di una tendenza “espansiva†, che non essendo più la sola ed univoca, si trova a fare i conti con un’opposta tendenza, che seppur ad oggi settoriale, è probabilmente destinata a diventare sistematica. Tale tendenza “restrittiva†non è propria unicamente dell’ambito civilistico, ma trova conferma in diversi rami dell’ordinamento, come si ha modo di verificare. Posta la tesi, l’obiettivo della ricerca è individuare quali sono nell’analisi normativa e giurisprudenziale le pronunce e le disposizioni che confermano tale tendenza “inversa†, dopo avere delineato la primordiale tendenza espansiva, per comprendere quali giustificazioni sono state di volta in volta poste a fondamento di una simile scelta e, altresì, per scrutare in che misura e attraverso quali sistemi di senso essi possano ritenersi giustificabili. Si nota allora come spesso l’art. 2 Cost. funzioni da “valvola di sistema†che permette di “legittimare†scelte spesso discutibili, e non realmente giustificate, al solo fine di salvaguardare di volta in volta l’interesse che “conviene†salvaguardare, utilizzando il principio costituzionale in parola, di fatto, per “autolegittimare†la scelta operata. Del resto non si può sottacere che la predominante influenza che la clausola di solidarietà sociale sta esercitando è dovuta da un lato alla considerazione che anche le norme europee predicano la solidarietà quale principio generale, e dall’altra alla constatazione che essa talvolta, fungendo da “controlimite†all’applicazione di queste, prevarrebbe sul diritto sovranazionale frenando l’ingresso di norme che si pongono in contrasto con i principi fondamentali del nostro sistema. Ecco che la teoria dei controlimiti, rappresenta l’unico freno a questo ingresso, essa è infatti impiegata per mantenere fermi almeno i principi fondamentali della nostra Costituzione, tra i quali vi rientra senz’altro l’art. 2 Cost. Del resto, la nozione stessa di solidarietà non è estranea nemmeno al diritto europeo, ragione per cui è necessario indagarne la sua portata anche con riferimento ad essa, stante la supremazia di tale diritto rispetto a quello nazionale. L’analisi viene pertanto così strutturata: dopo una prima parte nella quale si cerca di decodificare il significato della solidarietà sociale, in una prospettiva di indagine sovranazionale e nazionale, sia a livello di legge costituzionale che di legge ordinaria, si delineano i tratti fondamentali della responsabilità aquiliana, per iniziare l’analisi dell’influenza che il principio di cui all’art. 2 Cost. ha prodotto sul senso del dispositivo dell’art. 2043 c.c. Si ha modo di comprendere come l’idea stessa di solidarietà permei il risarcimento del danno in virtù di un’ingiustizia che può definirsi “solidalmente qualificata†nel determinare il concetto stesso di danno ingiusto. Dopo una breve comparazione con l’ordinamento Francese, preso a paragone per l’intera analisi, si evidenzia che la solidarietà invade anche e soprattutto le conseguenze dell’illecito aquiliano, in primis per quanto riguarda la quantificazione del danno, momento nel quale si pone il problema di verificare l’effettiva cogenza di un principio, quale quello di integrale riparazione del danno. In virtù del suo operare, talune incisioni della propria sfera giuridica si risolvono in meri disagi e fastidi, in quanto tali da sopportare, anziché connaturarsi quali veri e propri “pregiudizi†da risarcire. A ciò si aggiunga l’operare di istituti giuridici di creazione giurisprudenziale, che, accanto alla solidarietà costituzionale, incidono nel sistema di quantificazione del danno “a monte†individuando il danno – da quantificarsi – e le conseguenze economiche che ne sono connesse – da separarsi – al fine di individuare l’esatta nozione di “danno risarcibile†. È il caso della compensatio lucri cum damno. Il principio di integrale riparazione del danno viene però violato non solo per eccesso, ma anche per difetto, nel senso che nella quantificazione del danno, pur avendolo riconosciuto per intero in via sostanziale, di fatto in sede di quantificazione se ne decurta una parte per ragioni solidaristiche, o meglio per “superiori esigenze†. È il caso affrontato dalla Corte Costituzionale per le c.d. lesioni micro-permanenti. Dopo l’analisi dunque del fenomeno espansivo indotto dall’operare del principio solidaristico che dapprima amplia il catalogo dei diritti inviolabili e conduce ad estendere il risarcimento del danno non patrimoniale anche in campo contrattuale grazie alla nuova dimensione della causa in concreto del contratto, ci si soffermerà sul “freno†imposto a questa tendenza espansiva dalla c.d. clausola bagatellare. La stessa opera da vero e proprio filtro suppletivo nell’individuare quali sono i danni risarcibili, dopo i filtri giuridici posti dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., postulando espressamente, per la prima volta, un dovere di sopportare solidaristicamente una parte di “danno, ritenuto non risarcibile poiché non “ingiusto†. Il fenomeno di selezione dell’illecito meritevole di tutela risarcitoria è del resto comune all’assetto penalistico il quale chiama a tal fine in causa il principio di offensività, che permette, analogamente alla clausola bagatellare in ambito civile, di selezionare gli illeciti effettivamente meritevoli di repressione penale. Nel vagliare tali filtri, uno sguardo è d’obbligo al panorama sovranazionale, al fine di comprendere come e se la CEDU, ma anche i Principi PECL ed il Draft Common Frame of Reference, influenzino la quantificazione del danno e soprattutto la nozione di “diritto fondamentale†che ex art. 2 Cost. dovrebbe trovare ristoro in terra italiana. Del resto il filtro apportato dalla clausola bagatellare ha il dichiarato intento di contenere una prassi risarcitoria i cui confini sono spesso apparsi poco nitidi (si pensi alla proliferazione dei risarcimenti in campo non patrimoniale), e talvolta, l’opposto intento di evocare il dubbio circa la reale portata del neminem laedere: non più confinata in una mera dimensione astensionistica, bensì sviluppata in una per così dire “attivista†. Viene infatti in rilievo la questione se, dato un dovere solidaristico vigente in capo ai consociati, che impone di esercitare i propri diritti tenendo conto della dimensione sociale in cui ci si trova, ove anche altri soggetti a loro volta esercitano i loro diritti, tale per cui ogni diritto sarebbe “intrinsecamente limitato†dalla socialità, vi sia un altrettanto dovere sociale “inverso†di attivarsi, anziché dunque “limitarsi†, al fine di impedire fatti illeciti. Una prima battuta di riflessione al riguardo la si è avuta nel momento in cui si è stati chiamati a valutare la possibile sussistenza di un illecito omissivo in ambito civile. Ci si è chiesti cioè se il principio di solidarietà possa fungere da vero e proprio strumento di integrazione degli obblighi giuridici che discendono direttamente dalla legge in capo ai consociati, proprio in relazione ad un dovere di intervenire solidaristicamente a vantaggio altrui, pur non essendone obbligati in virtù di un precedente contratto ovvero fatto illecito. In altre parole, l’interrogativo di fondo è se la clausola di solidarietà possa essa stessa creare un obbligo di attivarsi, analogamente a quanto avviene per effetto della sussistenza, in campo penale, di una posizione di garanzia, e per l’effetto, qualora il soggetto non si attivi ci si chiede se possa essere chiamato a rispondere del danno cagionato in forma omissiva. Sulla scorta di questi interrogativi, il sistema ha per così dire, invertito la rotta, iniziando timidamente a restringere la tutela risarcitoria, sulla base di quello stesso principio che fino a poco tempo prima gli aveva permesso di ampliarla, nell’opposta direzione. Se le Sezioni Unite 2008 hanno per un verso ampliato la tutela risarcitoria, grazie al rinvio all’art. 2 Cost. ed ai diritti inviolabili, per altro verso hanno messo un “punto†alla proliferazione del risarcimento in campo non contrattuale introducendo la c.d. “clausola bagatellare†, e dunque ponendo una sorta di “filtro†nel selezionare gli illeciti meritevoli di tutela risarcitoria, distinguendoli dai meri disagi e fastidi, in quanto tali da sopportare solidaristicamente. Siffatta tendenza si è poi piano piano e timidamente sviluppata sino ad arrivare ad una presa di posizione più netta, momento nel quale è emersa una vera e propria linea di co
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Il civilian crisis management nell'Unione Europea

FISOGNI, COSTANZO 18 June 2007 (has links)
La gestione civile delle crisi (GCC) si inserisce nel contesto della Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) che, a sua volta, è uno degli elementi della più ampia PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune). GCC, PESD e PESC sono componenti delle relazioni esterne dell'Unione europea (UE). La gestione civile delle crisi è una policy dell'UE la cui analisi richiede di rispondere a diversi quesiti teorico pratici: 1) cosa è esattamente la gestione civile delle crisi e a cosa essa corrisponde in ambito UE (Capitolo I); 2) quali sono le caratteristiche generali delle iniziative civili per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali realizzate dalle Nazioni Unite (NU), dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dall'Unione dell'Europa Occidentale e dalla NATO (Capitolo I), 3) come si è sviluppata la GCC dal trattato di Maastricht a oggi (Capitolo II e Capitolo III); 4) come si concepisce, pianifica e lancia una missione di GCC (Capitolo iv); quali sono le missioni di GCC realizzate dall'UE dal 1997 al 2006 (capitolo v); 5) quale è la relazione tra PESC, PESD E GCC e il valore aggiunto della GCC dell'ue rispetto ad altre organizzazioni internazionali (Conclusioni) / Civilian Crisis Management (CCM) is part of the European security and defence policy (ESDP), which is, on its own, an element of the broader common foreign and security policy (CFSP). CCM, ESDP and CFSP are tools of the external relations of the European Union (EU) . Civilian crisis management is a policy of the EU whose analysis requires both a theoretical and practical approach. It is indispensable to understand what civilian crisis management is, in general, and specifically in the framework of the European Union (Chapter I). Afterwards, some attention has been devoted to the investigation of the civilian crisis management initiatives of the United Nations (UN), of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), of the Western European Union (WEU) and of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Chapter I). A further step in the understanding of the CCM of the EU is the evaluation of its historical evolution from the Treaty of Maastricht up to 2006 (Chapter II and III). It is also paramount to consider how CCM missions are designed, planned and deployed (Chapter IV) and which missions have been carried trough until 2006 (Chapter V). Finally, it has been evaluated which is the current relations in-between CCM, ESDP and CFSP and which is the added value of EU's CCM compared to the initiatives of other international organizations (Conclusions).
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IL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA / THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN LEGAL INTEGRATION PROCESS AFTER THE TREATY OF LISBON

IANNI, PIERPAOLO 06 April 2017 (has links)
Questa tesi di ricerca si occupa del ruolo rivestito dai parlamenti nazionali italiano, britannico e tedesco. Analizza il modo in cui questi parlamenti partecipano al processo decisionale ed implementano il diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. La ricerca si concentra su un'analisi comparata delle leggi, delle procedure e consuetudini parlamentari al fine di esaminare il ruolo rivestito dai parlamenti nazionali nel contesto europeo. Il nuovo quadro giuridico previsto dal Trattato di Lisbona promuove la creazione di un sistema parlamentare integrato, basato sulle istituzioni europee e sui parlamenti nazionali cui è attribuito un ruolo più incisivo nel processo decisionale europeo, nella convinzione che un loro maggiore coinvolgimento possa contribuire a garantire un livello più efficace di democrazia nel funzionamento complessivo dell'Unione. I parlamenti nazionali possono contribuire a rendere l'U.E. più o meno efficiente. Essi sono chiamati a svolgere un ruolo rilevante nel processo legislativo europeo, in particolare nella fase di formazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea (c.d. fase ascendente) e nel monitoraggio dell'esecuzione del principio di sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona introduce norme di partecipazione diretta dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, trasformandoli in "guardians of subsidiarity". Il Trattato di Lisbona e i relativi Protocolli riconoscono il ruolo della cooperazione interparlamentare, affidando ai parlamenti nazionali il compito di promuovere e organizzare la sua realizzazione all'interno dell'Unione europea. In questa prospettiva le competenze delle commissioni specializzate in affari europei e della COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union) sono ulteriormente potenziate. / This research thesis deals with the role of national parliaments in Italy, United Kingdom and Germany. It analyses the way in which these Parliaments participate in the European Union and implement the Law of the European Union after the Treaty of Lisbon. The research focuses on a comparative analysis of parliamentary procedures, instruments, and practices in order to examine the respective roles of the European Institutions and the national parliaments within the European framework. The new legal framework laid down the Treaty of Lisbon encourages the creation of an integrated parliamentary system, based on the European Parliament and on the national parliaments which are assigned a more incisive role in the European decision-making process, in the belief that these innovations may contribute to guaranteeing a more effective level of democracy in the overall functioning of the Union. The national parliaments can contribute to making Europe more or less effective. They will be called on to play a more important role in the European law-making process, specifically in the pre-legislative dialogue with European institutions and particularly in the monitoring of the enforcement of the subsidiarity principle in European legislation proposals. The Treaty of Lisbon regulations introduce direct participation of national parliaments in the European law-making process, transforming them into the "guardians of subsidiarity". The Treaty of Lisbon and the related protocols recognise and encourage interparliamentary cooperation, entrusting national parliaments with the task of promoting and organising its achievement within the European Union. In this perspective, the competences of the Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union (COSAC) are further enhanced. In this thesis, the reasons for overall inclusion of national parliaments in the European Union activities are analysed. The role of national parliaments in the EU according to the specific provisions of the EU treaties is also discussed and the largest part of the work is devoted to the ex ante subsidiarity principle control mechanism (the Early Warning System), which gives the right for the national parliaments to influence the EU legislative process.
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Gli effetti di giudicato delle sentenze straniere e dei lodi / THE RES JUDICATA EFFECTS OF FOREIGN JUDGMENTS AND AWARDS

PONZANO, FLAVIO 19 December 2018 (has links)
Benché ampiamente studiata con riferimento al contenzioso interno, la res judicata ha ricevuto minore attenzione nella sua “dimensione internazionale”. Il presente lavoro si propone di esplorare i profili incerti degli effetti di giudicato delle “decisioni non domestiche”, intese come decisioni non provenienti dalle corti del foro, e in particolare delle sentenze straniere e dei lodi arbitrali internazionali. Nel tentativo di superare almeno parte delle incertezze e dei problemi della prassi attuale, in relazione alle sentenze straniere si sostiene che i relativi effetti di giudicato vengano determinati sulla base della teoria dell’estensione assoluta degli effetti, la quale assicura certezza giuridica transnazionale ed è consona alla moderna evoluzione liberale delle norme sul riconoscimento. Quanto ai lodi arbitrali, si propone che le istituzioni arbitrali adottino, nei propri regolamenti, ampie regole preclusive che riflettano la natura e gli obiettivi del procedimento arbitrale. Le soluzioni proposte condividono l’idea che gli effetti di giudicato di una “decisione non domestica” dovrebbero essere determinati in linea di principio dal “sistema” a cui la decisione appartiene, sebbene l’adozione di un approccio unitario risulti problematica quando questioni di giudicato sorgono tra corti statali e tribunali arbitrali in maniera da compromettere l’autonomia dell’arbitrato internazionale. / Although extensively studied in domestic litigation, res judicata has received less attention in its “international dimension”. This work seeks to navigate the uncharted waters of the res judicata effects of “non-domestic decisions”, understood as decisions that are not rendered by the courts of the forum, and in particular of foreign judgments and international arbitral awards. In an attempt to overcome at least part of the uncertainties and problems of the current practice, as regards foreign judgments it is proposed that their res judicata effects be determined based on the theory of the absolute extension of effects, which ensures cross-border legal certainty and accords with the modern liberal evolution of recognition rules. As regards arbitral awards, it is suggested that arbitral institutions adopt, in their regulations, broad preclusive rules that reflect the nature and objectives of the arbitral process. The proposed solutions share the idea that the res judicata effects of a “non-domestic decision” should be in principle determined according to the “system” to which the decision belongs, although the adoption of a unitary approach is challenged when res judicata issues arise between state courts and arbitral tribunals so to jeopardize the autonomy of international arbitration.
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GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL SETTORE AGRICOLO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

MANFREDI, MATTEO 31 May 2017 (has links)
Il presente lavoro esamina le politiche e gli strumenti giuridici di promozione e di tutela degli investimenti internazionali nel settore agricolo di uno dei principali attori coinvolti nella nuova corsa alla terra: l’Unione europea. Il primo capitolo analizza la competenza dell’Unione a concludere accordi internazionali, al fine di comprendere la portata innovativa dei trattati di libero scambio di nuova generazione dell’Unione. Il secondo e il terzo capitolo individuano delle possibili soluzioni alle due principali esigenze legate agli investimenti in terre agricole, quali la stabilità e la protezione dell’investimento, da una parte, e la tutela delle popolazioni locali, dall’altra, attraverso un’analisi critica della politica commerciale comune e della politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE. La tesi intende dimostrare che i trattati di libero scambio negoziati dall’Unione europea e la politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione possono contribuire a promuovere una maggiore certezza giuridica dell’ordinamento dei Paesi in via di sviluppo, punto fondamentale per qualsiasi riforma del settore agricolo, e conseguentemente garantire una maggior protezione non solo per chi investe, ma anche per le popolazioni locali. / The dissertation investigates the policies and the legal instruments for the international investments' promotion and protection in agriculture of one of the main actors involved in the new land rush: the European Union. The first chapter analyses the EU’s competence over the conclusion of international treaties in order to understand the main innovations of the new generation of EU trade agreements. The second and third chapters focus on possible solutions of the two main agricultural lands investments’ requirements: investment protection and certainty, on the one hand, and protection of local populations, on the other, through a critical analysis of the EU common commercial policy and of the EU development cooperation policy. The thesis aims to provide that the EU free trade agreements and the EU development policy may promote a major legal certainty for developing countries, a key point for any agrarian reform, and consequently guarantee more protection not only for investors but also for local populations.
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PREVENIRE LA CORRUZIONE: NUOVE STRATEGIE REGOLATORIE TRA PUBBLICO E PRIVATO

GULIZZI, ELISA 21 April 2020 (has links)
L’obiettivo della ricerca è quello di studiare le contaminazioni tra diversi livelli di governance nel settore dell’anticorruzione. Anzitutto, ci si soffermerà sugli effetti che le convenzioni internazionali e più in generale gli strumenti prodotti nella sfera sovranazionale hanno determinato sul diritto anticorruzione italiano. A ben vedere, questa contaminazione tra diversi livelli di regolazione si realizza non solo attraverso strumenti cogenti ma anche, e soprattutto, attraverso strumenti flessibili come raccomandazioni e linee guida. Il diritto anticorruzione rappresenta un laboratorio di contaminazioni non solo a livello verticale tra sfera sovranazionale e nazionale, ma anche a livello orizzontale. Alla delimitazione del campo della ricerca alle interazioni tra pubblico e privato corrisponde il capitolo II: in esso si dà conto del fatto che, in materia di prevenzione del rischio di corruzione, i confini tra sfera pubblica e sfera privata sono sempre più sfumati. Infine, nel capitolo III, si cerca di trovare un filo conduttore tra le varie forme di contaminazioni regolatorie analizzate, inserendole entro un più ampio ciclo in cui si susseguono regulation e enforcement. Ci si chiede se e in che misura questo ciclo sia effettivamente virtuoso: in particolare, se un processo di law-making improntato ai criteri della flessibilità, della partecipazione dei soggetti interessati e della continua valutazione della sua efficacia, sia effettivamente idoneo a prevenire fenomeni corruttivi. / The aim of the research is to study interaction between different levels of governance in the anti-corruption sector. Firstly, the domestic law, especially in the anti-corruption field is strongly influenced by international instruments. The Italian system, for example, starts out from the Anti-Corruption Law, Law No. 190 (the so called "Severino Law", approved by Parliament on 6 November 2012, entering into force on 28 November 2012, and implemented by several regulations). This Law was adopted to implement the UN Convention against Corruption. Secondly, the research aims to study interaction between public and private sector: fundamental concepts for corruption prevention, such as risk management, have been borrowed from one sector to another. Finally, there many players in the anti-corruption sector who are able to create rules (lawmakers, stakeholders, Authorities): the question is if they are part of a virtuous circle in which regulation and enforcement are closely linked. In order to prevent corruption, the law-making process must be based on specific criteria such as flexibility, stakeholder participation and ongoing evaluation of its effectiveness.
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Direito e revolução: conceito, natureza jurídica e divergências doutrinárias / Diritto e rivoluzione: concetto, natura giuridica e divergenzi dottrinari

Fraga, Jose Guilherme Maia Teixeira Gonçalves 09 May 2014 (has links)
Direito e Revolução Conceito, natureza jurídica e divergências doutrinárias é uma dissertação de Mestrado em Direito em que se propõe o estudo dos principais conceitos de revolução que permitam compreender este fenômeno. De forma preliminar, as noções de Estado, de soberania, de propriedade, da norma e do ordenamento jurídicos, e da guerra são abordadas porque a revolução, como objeto de conhecimento científico se relaciona com estes institutos. São fixadas as definições básicas de revolução e também uma noção histórica. Na abordagem jurídica, o estudo analisa diferentes interpretações do fenômeno social chamado de revolução, qualificando-a como: fato jurídico, ato jurídico e problema extrajurídico. Também é visto o direito de revolução e as doutrinas que defendem ou repelem sua existência. Nas considerações finais aborda-se uma síntese dos conceitos estudados e a reflexão pontual sobre o assunto, com destaque para o caráter extrajurídico de revolução. / Diritto e Rivoluzione Concetto, natura giuridica e divergenzi dottrinari è una tesi di Master in Giurisprudenza che si propone allo studio dei principali concetti di rivoluzione che permettono capire questo fenomeno. Di una forma preliminare, le nozioni di Stato, di sovranità, di proprietà, della norma e dellordinamento giuridico, e dalla guerra sono abbordatti perchè la rivoluzione, come loggetto di studio scientifico ha un rapporto con questi istituti. Sono fissati le definizioni di base della rivoluzione e anche una nozione storica. Nel approccio giuridico, lo studio analizza interpretazioni diverse del fenomeno sociale chiamato rivoluzione e la classifica come: fatto giuridico, atto giuridico, e problema extragiuridico. È anchè visto il diritto di rivoluzione e le dottrine che la diffendono o che riccaciono la sua esistenza. Nelle considerazioni finali si abborda una sintese dei concetti studiatti e la riflessione puntuale sul discorso, con il rilievo del carattere extragiuridico di revoluzione.

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