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Dissociazione dei Poteri datoriali e subordinazione

DURAZZO, VITTORIA EMMA 26 March 2009 (has links)
Abstract della tesi di dottorato della Dott.ssa Vittoria E. Durazzo, XX Ciclo “Dissociazione dei poteri datoriali e subordinazione” La ricerca attiene all’intersecarsi dei piani della subordinazione e dell’interposizione a partire dal divieto di cui all’art.1 l.n. 1369/1960 sino alla riforma del 2003 (con un’incursione nella ‘controriforma’ del 2007). Prendendo le mosse dalla nota ricostruzione secondo cui le operazioni di qualificazione dell’una o dell’altra area si avvalgono degli stessi elementi sintomatici (l’una in prospettiva fisiologica, l’altra patologica) si ripercorre la tesi avversa che distingue tra art. 1 l.n. 1369/1960 che individua a chi il lavoratore debba essere considerato subordinato e art. 2094 c.c. che stabilisce se il lavoratore debba essere considerato subordinato. Quest’impostazione, condivisibile sul piano teorico, sollecita alcune riflessioni nel mutato contesto normativo. Posta infatti l’abrogazione della legge del 1960, si tratta di verificare l’attuale declinarsi delle relazioni tra nozione di subordinazione e utilizzazione indiretta dei lavoratori. La chiave privilegiata dell’indagine è costituita dall’esercizio del potere direttivo, elemento trasversale che tocca la fattispecie ex art. 2094 c.c.; la somministrazione di lavoro; la figura dell’appalto lecito. In una prospettiva ‘affermativa’, il I Capitolo è dedicato alle operazioni di qualificazione che si fondano sul positivo riscontro dell’esercizio del potere direttivo da parte di un soggetto. Dopo alcuni cenni al contenuto e alla portata dello stesso nel più ampio contesto dell’evoluzione dottrinale del concetto di subordinazione, la ricerca viene svolta quasi interamente sul piano giurisprudenziale in due direzioni: le più recenti pronunce sulla fattispecie ex art. 2094 c.c. che hanno dato ulteriore pregnanza discretiva all’esercizio del potere datoriale in esame; l’orientamento che nel vigore della legge del 1960 ha ancorato la liceità degli appalti a basso contenuto organizzativo a tale profilo (poi trasfuso nella definizione di cui all’art.29 d.lgs. n.276/2003). Il capitolo successivo si snoda nella prospettiva ‘rovesciata’ della dissociazione dei poteri tipici datoriali. Occorre, in particolare, verificare la tenuta della ricostruzione della nozione di subordinazione a fronte dell’asserito sviamento del potere direttivo in capo a soggetto estraneo al rapporto di lavoro. L’indagine tiene conto della tesi maggioritaria ancorché risalente dell’incompatibilità della deviazione delle prerogative proprie del datore di lavoro con l’art. 2094 c.c. e delle critiche che, in tempi più recenti, le sono state mosse. Viene poi ripercorso il dibattito sorto in dottrina all’indomani della ripartizione dei poteri tra Agenzia fornitrice e utilizzatore nel contratto di lavoro temporaneo ex l.n. 196/1997. In quell’occasione accanto a chi sostenne la tenuta del sistema per il tramite del carattere speciale/eccezionale/di sottotipo della nuova figura contrattuale, vi fu chi affermò la non alterazione, sotto il profilo causale, del modello ex art. 2094 c.c., ritenendo che il Legislatore avesse riconosciuto in capo all’utilizzatore soltanto un particolare profilo del potere direttivo, quello conformativo della prestazione. Peraltro, interessanti implicazioni sul piano sistematico vennero colte da chi vide nella dissociazione ‘tipizzata’ il riscontro alla tesi dell’origine a-contrattuale del potere direttivo. Il quadro di riferimento è mutato in seguito alla riforma del 2003 che, come noto, ha abrogato la legge del 1960 e gli artt. 1-11 l.n. 196/1997. Nel III capitolo vengono indagate le ricadute sul sistema della novella (per certi versi limitate dal Pacchetto Welfare del 2007 che, a sua volta, ha abrogato la figura dello staff leasing). Punto nodale dell’indagine sin qui condotta concerne la verifica se la dissociazione dei poteri datoriali, ‘accettata’ secondo i percorsi interpretativi esposti, si configura ora come regola dell’ordinamento o mantiene il connotato patologico che le era proprio quando sussisteva un divieto esplicito di interposizione. Sul punto è da condividersi l’opinione maggioritaria secondo cui, nel sistema delineato dal Legislatore del 2003, si ravvisa la permanenza di un divieto generale d’interposizione. Tale tesi è stata confermata prima dalle Sezioni penali della Cassazione chiamate a pronunciarsi sull’eventuale abolitio criminis delle sanzioni penali previste dalla l.n. 1369/1960, poi dalle Sezioni Unite civili del 2006. Di qui discende che la dissociazione è ammessa nell’ordinamento se e in quanto rispettosa dei requisiti, oggettivi e soggettivi, fissati dal d.lgs. n. 276/2003. Inoltre non sono travolte le opzioni elaborate sulla compatibilità dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’utilizzatore nel lavoro interinale con il tipo ex art. 2094 c.c. Resta tutt’ora convincente, anche in base al tenore letterale degli articoli relativi contenuti nel d. lgs. n. 276/2003, quella secondo cui soltanto una quota del potere direttivo, quella relativa alla conformazione della prestazione e al controllo, viene imputata all’utilizzatore così non dovendosi registrare alcuna deviazione dalla fattispecie tipica. Ne consegue che non vi sono ricadute nelle operazioni di qualificazione che si erano all’inizio prospettate, restando il quadro sostanzialmente immutato. L’ultima parte della ricerca atterrà alla eventuale incidenza della dissociazione dei potere direttivo, integralmente riconosciuto in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, sul ‘tipo’ 2094 c.c.. / Separation of employer's prerogatives and standard employment.
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Relações de emprego e (in)disponibilidade dos direitos: proposta de modulação da autonomia da vontade / Rapporti di lavoro e indisponibilità dei diritti: proposta do modulazione della libertà contrattuale.

Fernandes, Reinaldo de Francisco 04 June 2014 (has links)
As relações de emprego, após a Revolução Industrial, evidenciaram a desigualdade dos sujeitos do contrato de trabalho. A intensa preocupação com essa desigualdade traduziu-se em um modelo de contrato de trabalho em que o Estado participa ativamente de suas cláusulas deixando às partes mínimas possibilidades de exercer a autonomia da vontade. O mundo moderno tratou, no entanto, de criar relações de emprego em que a subordinação, ingrediente altamente responsável por esse dirigismo estatal, já não tem a mesma força. A essas relações diversificadas, o Direito ainda não possui respostas apropriadas. As negociações coletivas, como alternativa à natural morosidade do processo legislativo e à fragilidade do empregado singularmente considerado, apresentam-se muito apropriadas à autorregulação das condições de trabalho. Essa tese tem por finalidade examinar as transformações do mundo do trabalho de modo a propor novo olhar sobre as relações individuais especiais e as relações coletivas sem, contudo, perder a essência do pensamento jurídico sobre as relações de trabalho, demonstrando a viabilidade de coexistência de proteção em harmonia com essas referidas transformações, suportadas nas normas constitucionais, nos tratados internacionais, bem como na comparação com a evolução experimentada pelos países europeus escolhidos em face da evolução legislativa recente e que podem, como fizeram no passado, contribuir para a modernização da legislação brasileira. A análise privilegia tanto as relações individuais especiais como as relações coletivas do trabalho reguladas pelo Decreto-Lei no 5.452/1943. / I rapporti di lavoro, dopo la Rivoluzione Industriale, hanno sottolineato la disparità tra soggetti. La preoccupazione intenso con questa disuguaglianza determinato un modello di contratti di lavoro in cui lo Stato partecipa attivamente nei loro termini lasciando le parti minime possibilità di esercitare la libertà di scelta. Il mondo moderno ha cercato, invece, di creare rapporti di lavoro nel principio di subordinazione in gran parte responsabile di questo stato di orientamento, non ha più la stessa forza. Ai questi rapporti diversificati la legge non hai ancora risposte adeguate. La rilevanza della contrattazione collettiva come alternativa alla lentezza naturale del processo legislativo e la fragilità del dependente singolarmente considerato, sembra molto appropriato per l\'auto-regolamentazione delle condizioni di lavoro. Questo studio mira a sintetizzare l\'interpretazione in grado di proporre nuovo look per le speciali relazioni individuali e relazioni collettive, ma senza perdere l\'essenza del pensiero giuridico sui rapporti di lavoro, e dimostra la possibilità di coesistenza di tutela con lo sviluppo, sostenuto in disposizioni costituzionali, trattati internazionali, così come nel confronto con l\'evoluzione vissuta dai paesi selezionati a fronte dei recenti sviluppi legislativi che possono, come hanno fatto in passato, contribuendo al potenziamento della legislazione brasiliana. L\'analisi si concentra su entrambi i singoli rapporti speciali, quali rapporti collettivi di lavoro disciplinati dal decreto-legge n° 5.452/1943.
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A responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos capazes / A responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos capazes.

Oliveira, Gustavo Henrique de 27 April 2011 (has links)
A responsabilidade civil, um dos mais importantes institutos do sistema jurídico, evoluiu sobremaneira no transcorrer da história. Passou da fase da vingança privada à Lei de Talião, desenvolveu-se até chegar ao conceito de culpa para, finalmente, culminar com a teoria objetiva que confere mais justiça nesse ramo jurídico. Da mesma forma, a responsabilidade civil dos pais desenvolveu-se de maneira cíclica, iniciando-se de forma a dispensar o elemento subjetivo, perante o direito romano, para, posteriormente, incorporar a teoria subjetiva da responsabilidade civil dos genitores. Hodiernamente, após passar pela teoria objetiva indireta, em que havia uma presunção relativa de culpa, por parte dos progenitores, o texto normativo brasileiro perfilhou, com fundamento em expressa disposição legal, a responsabilidade independentemente de culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva. Não obstante toda essa evolução da responsabilidade civil, máxime com a consagração pela nossa Carta Magna do princípio do solidarismo social e a consequente colocação dos interesses da vítima, no centro do sistema desse instituto do direito das obrigações, a antecipada aquisição da capacidade de fato da pessoa e o prematuro rompimento do poder familiar podem dificultar, em muitos casos, a devida indenização de vítimas de atos ilícitos praticados por jovens adultos. Ocorre que, o sistema jurídico pátrio, mesmo após a aquisição da plena capacidade de fato da pessoa natural, confere ao jovem adulto uma tutela especial, por meio de alguns institutos jurídicos, reconhecendo, por conseguinte, que a maioridade, por si só, não afasta a pessoa de um regime jurídico mais protetivo, uma vez que reconhece algumas peculiaridades na vida dessa pessoa. A maior abertura do sistema civilista, por meio da consagração das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados, aliados a uma interpretação sistemática e analógica do instituto da responsabilidade civil por fato de outrem, a nosso ver, permite uma extensão da responsabilidade civil dos pais, mesmo após o atingimento da capacidade de fato de seus filhos, desde que estes últimos vivam sob a dependência econômica de seus genitores. Essa responsabilidade surge da extração da essência da responsabilidade civil indireta, manifestada pelos vocábulos dependência e subordinação e da extensão do poder familiar, nas circunstâncias fáticas relatadas, conjugada com o risco inerente dessa atividade, somada à imperiosa necessidade de indenizar a vítima de um dano qualquer. / La responsabilità civile, uno dei più importanti istituti del sistema giuridico, ha evoluito molto nel trascorrere della storia. Ha passato dalla fase della vendetta privata alla legge di taglione. Ha sviluppato fino ad arrivare al concetto della colpa per, alla fine, culminare con la teoria oggetiva che conferisce più giustizia a questo campo giuridico. Allo stesso modo, la responsabilità dei genitori si è sviluppata di forma ciclica, iniziando di modo a dispensare l elemento soggetivo nel diritto romano, per dopo incorporare la teoria soggetiva della responsabilità civile dei genitori. Attualmente, dopo aver passato dalla teoria oggetiva indiretta, in cui predominava una presunzione relativa di colpa dalla parte dei genitori, il testo normativo brasiliano ha adottato, in base a una espressa disposizione legale, la responsabilità indipendentemente della colpa, cioè, la responsabilità oggettiva. Nonostante tutta questa evoluzione della responsabilità civile, principalmente con la consagrazione dalla nostra Costituzione del principio del solidarismo sociale e la conseguente preoccupazione maggiore con gli interessi della vittima, lacquisizione precoce della piena capacità della persona ai 18 anni e la rottura prematura della patria potestà, in molti casi, ha fatto con che la giusta indennizzazione della vittima di un atto illecito praticato da un giovane adulto sia diventato più difficile. Il sistema giuridico, tuttavia, anche se dopo lacquisizione della piena capacità della persona naturale, conferisce al giovane adulto una tutela speciale, da parte di alcuni istituti giuridici, riconoscendo, dunque, che la sola maggioranza non esclude questa persona di un regime giuridico più protettivo, già che riconosce alcune peculiarità nella sua vita. La maggiore apertura del sistema civile, in ragione della consagrazione delle clausole generali e dei concetti giuridici a contenuto indeterminato, alleati a uma interpretazione sistematica e analogica dellistituto della responsabilità civile indiretta, nella nostra opinione, permettono una estensione della responsabilità civile dei genitori, anche dopo lacquisizione della piena capacità dei figli, quando essi continuano a vivere nella dipendenza economica dei loro genitori. Tutta questa responsabilità emerge dal riconoscimento della essenza della responsabilità civile indiretta, espressa dalle parole dipendenza e subordinazione e anche in ragione dell estenzione della patria potestà nelle circostanze segnalate, sommato al rischio inerente di questa ativittà e con la prevalente necessità di indennizzare la vittima di un danno.
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"L'ORDINE DELLE PASSIVITA' NELLE SOCIETA' DI CAPITALI. PROPORZIONALITA' E ALTERAZIONE"

LANFRANCHI, CARLO 20 November 2017 (has links)
La tesi si propone di rintracciare all’interno dell’ordinamento italiano una regola giuridica, quanto più generale possibile, suscettibile di applicazione al maggior numero di ipotesi in cui un atto giuridico determina l’alterazione di un ordine dato di priorità applicabile a pretese di azionisti e creditori di una società di capitali. Si rileva, infatti, che il diritto vivente delle garanzie reali possa spesso trovarsi in contrasto con un fondamentale principio di diritto dei contratti: quello di relatività dei loro effetti. Vengono, quindi, isolate, due classi di garanzie reali che, al contrario, risultano essere compatibili con il principio richiamato. Una più ampia regola viene, di seguito, proposta, basata sulla stessa logica che fonda l’istituto dei vantaggi compensativi, funzionale a regolare i fenomeni di alterazione di un ordine di priorità, a prescindere dalla natura della pretesa coinvolta. Essenzialmente, quest’ultima regola costituisce la trasposizione nel linguaggio e nel sistema giuridico del criterio di efficienza di Kaldor-Hicks. Dal lato dei diritti patrimoniali e nel prisma dei problemi “ordinali”, vengono individuate decisive somiglianze tra le pretese a titolo di debito e quelle a titolo di capitale di rischio, cosicché viene proposta l’applicazione di istituti classici del diritto azionario (ad es., il diritto di recesso) alla materia dei rapporti di credito. Definito l’ambito di applicazione dei diritti reali di garanzia e riconosciuta la maggior efficienza di strutture del passivo costruite prevalentemente sullo schema della subordinazione invece che su quello della preferenza, si propone di attuare un netto passaggio di sistema dal secondo schema al primo. Lo studio si conclude misurando i risultati ottenuti sugli analoghi fenomeni che si verificano nell’ambito della disciplina del sistema finanziario. / This thesis aims at finding in the Italian legal system a general rule able to provide a guidance for the modification of the order of priority of claims against limited liability corporations. It is argued that the applicable legal approach to security interests could often be in contrast with a basic principle of contract law: relativity. Therefore, firstly, two classes of security interests that proved to be coherent with the aforementioned principle are described. Secondly, a wider rule based on a logic of compensation is put forward and tested on some particular cases. Basically, this rule is a transposition into legal terms of the well-known Kaldor-Hicks criterion. On the economic rights side, similarities are founded between credit claims and equity claims about order issues, so that the compensation rule is thought as applicable, almost equivalently, to both types of claims. Application to a certain class of creditors of “organizational rules” (for example, right of withdrawal) typically provided by law for shareholders is also suggested. Defined the scope of application of security interests and considered the efficiency gains that are achievable by subordination structures instead of priority ones, it is proposed to pursue the same goal of modifying a given order of priority, through subordination agreements. Finally, these results are discussed taking into account some financial law topics.
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Le morphème d= en araméen-syriaque : étude d’une polyfonctionalité à plusieurs échelles syntaxiques / The morpheme d= in Aramaic-Syriac : a study on multifunctionality at several syntactic scales

Skaf, Roula 13 November 2015 (has links)
Le fonctionnement du morphème polyfonctionnel d= en syriaque des Évangiles de la Peshiṭta est décrit morphosyn-taxiquement et dans une perspective typologique, en synchronie et par comparaison, pour certains points, avec d’autres versions et avec d’autres langues sémitiques. Ancien démonstratif en proto-sémitique, d= est un relateur à plusieurs niveaux syntaxiques : support de détermination, marqueur des relations génitivales et relatives, introducteur de complétives et adverbiales. Un critère syntaxique distingue sémantiquement les syntagmes génitivaux aliénables et inaliénable même si cette distinction tend à s’estomper, à des degrés différents selon les catégories sémantiques d’inaliénables, termes de parentés et parties du corps. Si les structures syntaxiques sont semblables pour les relatives restrictives et les non-restrictives, il est impossible de relativiser ces dernières pour les relatives objet, dative et adjointe. La stratégie à trou syntaxique constitue la stratégie primaire dans la hiérarchie d’accessibilité, et toutes les fonctions de la tête dans la matrice, sauf l’objet de comparaison, sont relativisables.Les fonctions de complémenteur de d= sont plus larges qu’en sémitique ancien. d= s’emploie avec 12 des 14 types de prédicats de la classification typologique de Noonan au lieu de 3 en sémitique ancien. Le syriaque est conforme à la hiérarchie implicationnelle, Complement Deranking-Argument Hierarchy. Le critère syntaxique de saturation de la valence verbale et des critères sémantiques et contextuels permettent de distinguer les adverbiales des complétives. Lorsque d= forme des locutions conjonctives avec des prépositions ou des adverbes, la polysémie des valeurs est désambigüisée grâce au contexte, à l’exception de la conjonction monosémique temporelle mo d=. Dans le discours rapporté, le discours Reproduit est majoritairement introduit sans d=, alors qu’il l’est avec d= pour le discours Reformulé. Le grec n’a eu aucune influence sur son utilisation. / The behaviour of the polyfunctional morpheme d= in the Syriac language of the Gospels of the Peshiṭta is described in a typological perspective, in synchrony and in comparison, for some properties, with other varieties of Syriac and with other Semitic languages. d=, a former demonstrative in Proto-Semitic, is a relator at various syntactic levels: a determination place-holder, a genitival and relative marker, an introducer of completive and adverbial clauses.Chapter 1 introduces the topic of the study and the theoretical framework and chapter 2 discusses the state of art.Chapter 3 is dedicated to the study of the genitive phrase. We discovered that a syntactic criterion allows to distinguish semantically between alienable and inalienable phrases, to different degrees according to the semantic categories of the inalienable set, i.e. kinship and body part terms.In chapter 4, we showed that even though syntactic structures are similar for restrictive and non-restrictive relative clauses, it is impossible to relativize the latter for object, dative and adjoint relatives clauses. The syntactic gap strategy constitutes the primary strategy in the accessibility hierarchy and all the functions of the head in the main clause, except the object of comparison, are relativizable.Chapter 5 deals with the functions of d= as a complementizer and an introducer of adverbial clauses. The complementizer uses are wider than in Old Semitic. d= is employed with 12 of the 14 types of predicates of Noonan's typological classification as against 3 in Old Semitic. Syriac conforms to the implicational hierarchy named Complement Deranking-Argument Hierarchy. For adverbial clauses, the syntactic criterion of saturation of the verbal valency as well as semantic and contextual criteria permit to distinguish adverbial clauses from complement clauses. When d= forms conjunctive locutions with prepositions or adverbs, the polysemy of values is disambiguated thanks to the context. Only the conjunction mo d= is monosemous (with a temporal meaning).In the last chapter (chap. 6) on reported speech, we showed that direct reported speech is mostly introduced without d=, whereas it is always the case for indirect speech. Greek did not have any influence on the use of d=. / Il funzionamento del morfema polifunzionale d= del siriaco nei Vangeli della Peshiṭta è descritto in una prospettiva tipologica, in sincronia e attraverso la comparazione, in alcuni punti, con altre versioni e con altre lingue semitiche. Tale morfema deriva dal pronome dimostrativo proto-semitico *ḏV e funge da relatore in diversi livelli sintattici: supporto di determinazione, indicatore delle relazioni genitivali e relative, introduttore delle proposizioni completive e avverbiali. Il capitolo 1 introduce la problematica della ricerca e dell’ambito teorico; il capitolo 2 presenta uno stato dell’arte sull’argomento.Il capitolo 3 è consacrato allo studio del sintagma genitivale. Un criterio sintattico ha permesso di distinguere semanticamente i sintagmi genitivali alienabili e inalienabili, anche se questa distinzione tende ad attenuarsi, in diversi punti, secondo le categorie semantiche d’inalienabile, termini di parentela e parti del corpo.Nel capitolo 4 abbiamo mostrato che, se da una parte le strutture sintattiche sono simili per le relative restrittive e le non-restrittive, dall’altra è impossibile relativizzare le ultime per le relative complemento oggetto, complemento di termine e complemento circostanziale. La strategia con gap sintattico è la strategia primaria nella gerarchia d’accessibilità e tutte le funzioni della testa nella proposizione matrice, tranne l’oggetto della comparazione, sono relativizzabili.Il capitolo 5 tratta le funzioni di d= come complementatore e introduttore di proposizioni avverbiali. Gli impieghi del complementatore sono più ampi rispetto al semitico più antico. Il morfema d= si impiega infatti per 12 dei 14 tipi di predicato della classificazione tipologica di Noonan invece dei 3 del semitico più antico. Il siriaco è conforme alla gerarchia implicativa, Complement Deranking-Argument Hierarchy. Per le proposizioni avverbiali, il criterio sintattico di saturazione della valenza verbale e dei criteri semantici e contestuali permettono di distinguere le avverbiali dalle completive.Quando d= forma delle locuzioni congiuntive con delle preposizioni o degli avverbi, la polisemia dei valori è disambiguato grazie al contesto, fatta eccezione della congiunzione monosemica temporale mo d=Nell’ultimo capitolo, sul discorso indiretto, mostriamo che il discorso “riprodotto” è introdotto senza d= nella maggior parte dei casi, mentre si usa d= nel discorso “riformulato”. Il greco non ha alcuna influenza sul suo utilizzo.
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Le morphème d= en araméen-syriaque : étude d’une polyfonctionalité à plusieurs échelles syntaxiques / The morpheme d= in Aramaic-Syriac : a study on multifunctionality at several syntactic scales

Skaf, Roula 13 November 2015 (has links)
Le fonctionnement du morphème polyfonctionnel d= en syriaque des Évangiles de la Peshiṭta est décrit morphosyn-taxiquement et dans une perspective typologique, en synchronie et par comparaison, pour certains points, avec d’autres versions et avec d’autres langues sémitiques. Ancien démonstratif en proto-sémitique, d= est un relateur à plusieurs niveaux syntaxiques : support de détermination, marqueur des relations génitivales et relatives, introducteur de complétives et adverbiales. Un critère syntaxique distingue sémantiquement les syntagmes génitivaux aliénables et inaliénable même si cette distinction tend à s’estomper, à des degrés différents selon les catégories sémantiques d’inaliénables, termes de parentés et parties du corps. Si les structures syntaxiques sont semblables pour les relatives restrictives et les non-restrictives, il est impossible de relativiser ces dernières pour les relatives objet, dative et adjointe. La stratégie à trou syntaxique constitue la stratégie primaire dans la hiérarchie d’accessibilité, et toutes les fonctions de la tête dans la matrice, sauf l’objet de comparaison, sont relativisables.Les fonctions de complémenteur de d= sont plus larges qu’en sémitique ancien. d= s’emploie avec 12 des 14 types de prédicats de la classification typologique de Noonan au lieu de 3 en sémitique ancien. Le syriaque est conforme à la hiérarchie implicationnelle, Complement Deranking-Argument Hierarchy. Le critère syntaxique de saturation de la valence verbale et des critères sémantiques et contextuels permettent de distinguer les adverbiales des complétives. Lorsque d= forme des locutions conjonctives avec des prépositions ou des adverbes, la polysémie des valeurs est désambigüisée grâce au contexte, à l’exception de la conjonction monosémique temporelle mo d=. Dans le discours rapporté, le discours Reproduit est majoritairement introduit sans d=, alors qu’il l’est avec d= pour le discours Reformulé. Le grec n’a eu aucune influence sur son utilisation. / The behaviour of the polyfunctional morpheme d= in the Syriac language of the Gospels of the Peshiṭta is described in a typological perspective, in synchrony and in comparison, for some properties, with other varieties of Syriac and with other Semitic languages. d=, a former demonstrative in Proto-Semitic, is a relator at various syntactic levels: a determination place-holder, a genitival and relative marker, an introducer of completive and adverbial clauses.Chapter 1 introduces the topic of the study and the theoretical framework and chapter 2 discusses the state of art.Chapter 3 is dedicated to the study of the genitive phrase. We discovered that a syntactic criterion allows to distinguish semantically between alienable and inalienable phrases, to different degrees according to the semantic categories of the inalienable set, i.e. kinship and body part terms.In chapter 4, we showed that even though syntactic structures are similar for restrictive and non-restrictive relative clauses, it is impossible to relativize the latter for object, dative and adjoint relatives clauses. The syntactic gap strategy constitutes the primary strategy in the accessibility hierarchy and all the functions of the head in the main clause, except the object of comparison, are relativizable.Chapter 5 deals with the functions of d= as a complementizer and an introducer of adverbial clauses. The complementizer uses are wider than in Old Semitic. d= is employed with 12 of the 14 types of predicates of Noonan's typological classification as against 3 in Old Semitic. Syriac conforms to the implicational hierarchy named Complement Deranking-Argument Hierarchy. For adverbial clauses, the syntactic criterion of saturation of the verbal valency as well as semantic and contextual criteria permit to distinguish adverbial clauses from complement clauses. When d= forms conjunctive locutions with prepositions or adverbs, the polysemy of values is disambiguated thanks to the context. Only the conjunction mo d= is monosemous (with a temporal meaning).In the last chapter (chap. 6) on reported speech, we showed that direct reported speech is mostly introduced without d=, whereas it is always the case for indirect speech. Greek did not have any influence on the use of d=. / Il funzionamento del morfema polifunzionale d= del siriaco nei Vangeli della Peshiṭta è descritto in una prospettiva tipologica, in sincronia e attraverso la comparazione, in alcuni punti, con altre versioni e con altre lingue semitiche. Tale morfema deriva dal pronome dimostrativo proto-semitico *ḏV e funge da relatore in diversi livelli sintattici: supporto di determinazione, indicatore delle relazioni genitivali e relative, introduttore delle proposizioni completive e avverbiali. Il capitolo 1 introduce la problematica della ricerca e dell’ambito teorico; il capitolo 2 presenta uno stato dell’arte sull’argomento.Il capitolo 3 è consacrato allo studio del sintagma genitivale. Un criterio sintattico ha permesso di distinguere semanticamente i sintagmi genitivali alienabili e inalienabili, anche se questa distinzione tende ad attenuarsi, in diversi punti, secondo le categorie semantiche d’inalienabile, termini di parentela e parti del corpo.Nel capitolo 4 abbiamo mostrato che, se da una parte le strutture sintattiche sono simili per le relative restrittive e le non-restrittive, dall’altra è impossibile relativizzare le ultime per le relative complemento oggetto, complemento di termine e complemento circostanziale. La strategia con gap sintattico è la strategia primaria nella gerarchia d’accessibilità e tutte le funzioni della testa nella proposizione matrice, tranne l’oggetto della comparazione, sono relativizzabili.Il capitolo 5 tratta le funzioni di d= come complementatore e introduttore di proposizioni avverbiali. Gli impieghi del complementatore sono più ampi rispetto al semitico più antico. Il morfema d= si impiega infatti per 12 dei 14 tipi di predicato della classificazione tipologica di Noonan invece dei 3 del semitico più antico. Il siriaco è conforme alla gerarchia implicativa, Complement Deranking-Argument Hierarchy. Per le proposizioni avverbiali, il criterio sintattico di saturazione della valenza verbale e dei criteri semantici e contestuali permettono di distinguere le avverbiali dalle completive.Quando d= forma delle locuzioni congiuntive con delle preposizioni o degli avverbi, la polisemia dei valori è disambiguato grazie al contesto, fatta eccezione della congiunzione monosemica temporale mo d=Nell’ultimo capitolo, sul discorso indiretto, mostriamo che il discorso “riprodotto” è introdotto senza d= nella maggior parte dei casi, mentre si usa d= nel discorso “riformulato”. Il greco non ha alcuna influenza sul suo utilizzo.
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Le morphème d= en araméen-syriaque : étude d’une polyfonctionalité à plusieurs échelles syntaxiques / The morpheme d= in Aramaic-Syriac : a study on multifunctionality at several syntactic scales

Skaf, Roula 13 November 2015 (has links)
Le fonctionnement du morphème polyfonctionnel d= en syriaque des Évangiles de la Peshiṭta est décrit morphosyn-taxiquement et dans une perspective typologique, en synchronie et par comparaison, pour certains points, avec d’autres versions et avec d’autres langues sémitiques. Ancien démonstratif en proto-sémitique, d= est un relateur à plusieurs niveaux syntaxiques : support de détermination, marqueur des relations génitivales et relatives, introducteur de complétives et adverbiales. Un critère syntaxique distingue sémantiquement les syntagmes génitivaux aliénables et inaliénable même si cette distinction tend à s’estomper, à des degrés différents selon les catégories sémantiques d’inaliénables, termes de parentés et parties du corps. Si les structures syntaxiques sont semblables pour les relatives restrictives et les non-restrictives, il est impossible de relativiser ces dernières pour les relatives objet, dative et adjointe. La stratégie à trou syntaxique constitue la stratégie primaire dans la hiérarchie d’accessibilité, et toutes les fonctions de la tête dans la matrice, sauf l’objet de comparaison, sont relativisables.Les fonctions de complémenteur de d= sont plus larges qu’en sémitique ancien. d= s’emploie avec 12 des 14 types de prédicats de la classification typologique de Noonan au lieu de 3 en sémitique ancien. Le syriaque est conforme à la hiérarchie implicationnelle, Complement Deranking-Argument Hierarchy. Le critère syntaxique de saturation de la valence verbale et des critères sémantiques et contextuels permettent de distinguer les adverbiales des complétives. Lorsque d= forme des locutions conjonctives avec des prépositions ou des adverbes, la polysémie des valeurs est désambigüisée grâce au contexte, à l’exception de la conjonction monosémique temporelle mo d=. Dans le discours rapporté, le discours Reproduit est majoritairement introduit sans d=, alors qu’il l’est avec d= pour le discours Reformulé. Le grec n’a eu aucune influence sur son utilisation. / The behaviour of the polyfunctional morpheme d= in the Syriac language of the Gospels of the Peshiṭta is described in a typological perspective, in synchrony and in comparison, for some properties, with other varieties of Syriac and with other Semitic languages. d=, a former demonstrative in Proto-Semitic, is a relator at various syntactic levels: a determination place-holder, a genitival and relative marker, an introducer of completive and adverbial clauses.Chapter 1 introduces the topic of the study and the theoretical framework and chapter 2 discusses the state of art.Chapter 3 is dedicated to the study of the genitive phrase. We discovered that a syntactic criterion allows to distinguish semantically between alienable and inalienable phrases, to different degrees according to the semantic categories of the inalienable set, i.e. kinship and body part terms.In chapter 4, we showed that even though syntactic structures are similar for restrictive and non-restrictive relative clauses, it is impossible to relativize the latter for object, dative and adjoint relatives clauses. The syntactic gap strategy constitutes the primary strategy in the accessibility hierarchy and all the functions of the head in the main clause, except the object of comparison, are relativizable.Chapter 5 deals with the functions of d= as a complementizer and an introducer of adverbial clauses. The complementizer uses are wider than in Old Semitic. d= is employed with 12 of the 14 types of predicates of Noonan's typological classification as against 3 in Old Semitic. Syriac conforms to the implicational hierarchy named Complement Deranking-Argument Hierarchy. For adverbial clauses, the syntactic criterion of saturation of the verbal valency as well as semantic and contextual criteria permit to distinguish adverbial clauses from complement clauses. When d= forms conjunctive locutions with prepositions or adverbs, the polysemy of values is disambiguated thanks to the context. Only the conjunction mo d= is monosemous (with a temporal meaning).In the last chapter (chap. 6) on reported speech, we showed that direct reported speech is mostly introduced without d=, whereas it is always the case for indirect speech. Greek did not have any influence on the use of d=. / Il funzionamento del morfema polifunzionale d= del siriaco nei Vangeli della Peshiṭta è descritto in una prospettiva tipologica, in sincronia e attraverso la comparazione, in alcuni punti, con altre versioni e con altre lingue semitiche. Tale morfema deriva dal pronome dimostrativo proto-semitico *ḏV e funge da relatore in diversi livelli sintattici: supporto di determinazione, indicatore delle relazioni genitivali e relative, introduttore delle proposizioni completive e avverbiali. Il capitolo 1 introduce la problematica della ricerca e dell’ambito teorico; il capitolo 2 presenta uno stato dell’arte sull’argomento.Il capitolo 3 è consacrato allo studio del sintagma genitivale. Un criterio sintattico ha permesso di distinguere semanticamente i sintagmi genitivali alienabili e inalienabili, anche se questa distinzione tende ad attenuarsi, in diversi punti, secondo le categorie semantiche d’inalienabile, termini di parentela e parti del corpo.Nel capitolo 4 abbiamo mostrato che, se da una parte le strutture sintattiche sono simili per le relative restrittive e le non-restrittive, dall’altra è impossibile relativizzare le ultime per le relative complemento oggetto, complemento di termine e complemento circostanziale. La strategia con gap sintattico è la strategia primaria nella gerarchia d’accessibilità e tutte le funzioni della testa nella proposizione matrice, tranne l’oggetto della comparazione, sono relativizzabili.Il capitolo 5 tratta le funzioni di d= come complementatore e introduttore di proposizioni avverbiali. Gli impieghi del complementatore sono più ampi rispetto al semitico più antico. Il morfema d= si impiega infatti per 12 dei 14 tipi di predicato della classificazione tipologica di Noonan invece dei 3 del semitico più antico. Il siriaco è conforme alla gerarchia implicativa, Complement Deranking-Argument Hierarchy. Per le proposizioni avverbiali, il criterio sintattico di saturazione della valenza verbale e dei criteri semantici e contestuali permettono di distinguere le avverbiali dalle completive.Quando d= forma delle locuzioni congiuntive con delle preposizioni o degli avverbi, la polisemia dei valori è disambiguato grazie al contesto, fatta eccezione della congiunzione monosemica temporale mo d=Nell’ultimo capitolo, sul discorso indiretto, mostriamo che il discorso “riprodotto” è introdotto senza d= nella maggior parte dei casi, mentre si usa d= nel discorso “riformulato”. Il greco non ha alcuna influenza sul suo utilizzo.
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LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE AI TEMPI DELLEPIATTAFORMI DIGITALI

LA MARTINA, ANDREA 20 April 2020 (has links)
La presente ricerca intende affrontare due questioni tra loro interconnesse. La prima potrebbe definirsi, ormai, un esercizio ineludibile per tutti coloro che intendono confrontarsi con le categorie fondamentali del diritto del lavoro: alludiamo, quindi, alla nota questione della collocazione sistematica e, prima ancora, del modo d’essere delle collaborazioni organizzate dal committente. Si tratta, infatti, di un tema che ha visto cimentarsi l’intera “accademia” del diritto del lavoro e, tuttavia, sembra adesso possibile svolgere una sintesi ragionata sulle opinioni presentate dalla dottrina, grazie alla visuale privilegiata di chi si approccia a tale esercizio “a valle” dell’intervento di interpretazione “autentica” dell’art. 15 del d.lgs. 81 del 2017 nonché dei primi pronunciamenti giurisprudenziali. Il secondo quesito che si intende affrontare è ben espresso dall’ultimo spunto ricostruttivo offerto in merito alla vicenda delle collaborazioni etero organizzate, e cioè se la nuova disciplina offra «maggiore tutele alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando». L’art. 2 del d.lgs. 81/2015, disponendo che “si applica” la disciplina del rapporto di lavoro subordinato “anche” ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, a condizione che le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, è destinato ad operare nell’area assai controversa del lavoro personale continuativo prestato nell’altrui interesse. E ciò, allo scopo di mettere ordine al noto problema delle prestazioni di lavoro sulla frontiera tra subordinazione e autonomia, al quale il lavoro a progetto non aveva saputo dare una risposta adeguata. Nel presente elaborato, si procederà, anzitutto, alla ricostruzione dello summa divisio che caratterizza la nostra materia e con la quale devono, sempre, confrontarsi tutte le “nozioni” che intercettano e descrivono un modo d’essere di una prestazione di lavoro. 4 In secondo luogo, ripercorreremo, sinteticamente, le vicende del lavoro coordinato che hanno preceduto l’introduzione della figura delle collaborazioni organizzate dal committente e ciò, per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, è la formulazione della norma dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015 a richiamare elementi di fattispecie delle collaborazioni “autonome” ex art. 409 c.p.c., per cui è ineludibile riferirsi al modello genetico per chiarire il significato e le divergenze della nuova disciplina; dall’altro, da un punto di vista certamente “cronologico” e, come si vedrà, anche “logico”, la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente eredita l’ingrata funzione anti elusiva del lavoro a progetto. Allo scopo di comprendere il terreno elettivo delle collaborazioni etero organizzate, e quindi la “zona grigia”, sarà opportuno spiegare, brevemente, i mutamenti avvenuti nei paradigmi economico – produttivi che hanno contribuito allo scollamento del modo di prestare lavoro rispetto al binomio oppositivo accolto nel nostro codice civile. Allo stesso tempo, si dovrà dare conto delle diverse “stagioni della giurisprudenza” nazionale sulla subordinazione perché, in un sistema a «categorie mutualmente esclusive e complessivamente esaustive», le flessioni di un polo comportano ripercussioni complementari all’altro capo. A questo punto, si affronterà in dettaglio la prima questione del presente elaborato. Si tenterà di delineare i tratti fisionomici delle collaborazioni organizzate dal committente e, conseguentemente, si analizzeranno partitamente i requisiti costitutivi della fattispecie fotografata dal primo comma dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015: esclusiva personalità della prestazione; continuità ed etero-organizzazione “anche” dei tempi e del luogo della prestazione. Dopo aver qualificato il modo d’essere collaboratori etero organizzati, si potrà affrontare con maggiore consapevolezza la questione dell’inquadramento teorico, non prima però di aver svolto qualche considerazione sulla tecnica legislativa impiegata dal Legislatore. La questione dell’inquadramento teorico delle collaborazioni organizzate dal committente è stata ed è tuttora al centro del dibattito segnalato in apertura, anche a seguito della prima applicazione giurisprudenziale della disposizione. 5 Conseguentemente, non si potrà fare a meno di fornire e incasellare le principali letture proposte dagli operatori del diritto, osservando come le stesse si risolvono, in ultima analisi, nella riconduzione delle collaborazioni ex art. 2 del d.lgs. 81 del 2015 ora all’area del lavoro subordinato ora a quella del lavoro autonomo. A prima vista, siffatta diatriba potrebbe sembrare prima di risvolti pratici posto che, a prescindere da qualsivoglia ricostruzione dogmatica si scelga, alle collaborazioni organizzate dal committente si applicherà, comunque, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato come stabilito espressamente dall’art. 2, d.lgs. 81/2015. E, tuttavia, è bene sin d’ora ricordare che secondo alcuni orientamenti, di cui si darà conto, la scelta esegetica inciderebbe in ordine alla selezione delle norme dello statuto del lavoro subordinato concretamente estendibili alle collaborazioni organizzate dal committente. Una volta fornita l’interpretazione “autentica” delle collaborazioni etero organizzate e chiarito il quantum di disciplina della subordinazione che si applica a mente dell’art. 2, si potrà procedere all’indagine sulla seconda questione oggetto del presente elaborato: si metterà l’interpretazione raggiunta alla prova del mondo del lavoro digitale. Specificatamente, si analizzerà il modello operativo ed organizzativo del lavoro prestato nelle piattaforme digitali, identificandone elementi comuni e tratti differenziali sia rispetto al tradizionale lavoro “sconnesso” e sia tra le differenti ed eterogenee realtà che lo “rappresentano”. Si procederà, quindi, a verificare se le tradizionali categorie dell’autonomia e della subordinazione siano in grado di “intercettare” tale fenomeno lavorativo e di produrre un sistema di tutela soddisfacente, sperimentando altresì la nuova disposizione delle collaborazioni organizzate dal committente. Da ultimo, anticipando gli esiti deludenti della verifica sopra tratteggiata, si prenderà posizione sulle tecniche di regolazione del lavoro digitale e sulle modalità di imputazione delle tutele al prestatore di lavoro nella piattaforma. / This thesis aims to address two interrelated research questions. The first one has now become an inescapable intellectual exercise for anybody dealing with the fundamental categories of labor law. Specifically, we allude to the well-known topic of the systematic effects and, before that, of the way of being of the collaborations hetero-organized by the client introduced by art. 2, Legislative Decree n. 81/2015. Indeed, the entire "academy of labor law” has been offering multiple interpretations since the introduction of this legal category without coming to an agreed solution. However, it is now possible to carry out a final synthesis of the doctrine thanks to the privileged view of whom investigates this research question after the "authentic" interpretation provided by art. 15 of Legislative Decree 81 of 2017 and the first rulings. The second research question that we will address concerns the analysis of the provisions governing the hetero-organized work and, specifically, if this new category offers a better (or, at least, sufficient) protection on the new digital work scenarios in comparison with the traditional rights of subordinate work. Article. 2 of Legislative Decree 81/2015, by establishing that "subordinate work protective statute" also "applies" to collaborative work performed continuously and exclusively by an individual worker, providing that the methods of execution are hetero-organized by the client “also in relation to time and place of work”, will intercept the activities falling in the very controversial area of continuous personal work in the interest of a second party. By doing this, this new legal category should address the “ancestral” question of the qualification of the workers performing on the frontier between subordination and autonomy, to which the so called “project work” category had proven not to be able to give an adequate solution. Consequently, we will proceed first to a brief historical analysis of the traditional labor law categories of subordinate work and autonomy against which any new legal category has to be compared. Secondly, we will review the main stages and regulations of the work carried out under a coordinate way with the client that precede the legal category of the collaborations hetero-organized by the client for the following purposes: on the one hand, the legal words used by the art. 2 of Legislative Decree 81 of 2015 inevitably recall requirements of the “old” category of the autonomous collaborations pursuant to art. 409 c.p.c. Therefore, it is mandatory to investigate the “genetic model” to clarify the meaning of the new discipline. On the other hand, both from a "chronological" and "logical" point of view, the provisions for the collaborations hetero-organized by the client “inherit” the anti-elusive spirit and goal of the “project work”. In order to understand the targeted work performances of the hetero-organized collaborations, it will be useful to explain the changes that have taken place in the economic-productive paradigms that have contributed to the detachment of the way of working with respect to the binary system model between subordinate work and autonomy accepted in our civil code. At the same time, we will analyze and categorize the main historical stages of the Italian Jurisprudence on qualification of works since in a system of "mutually exclusive and overall exhaustive categories", the decline of a legal category generates a complementary effect on the other. At this point, the first research question will be discussed in details. We will attempt to outline the key “features” of the collaborations hetero-organized by the client and, consequently, we will analyze the requirements of the work scenario “portrayed” by the first paragraph of art. 2 of Legislative Decree 81 of 2015: an exclusively personal work; continuity and hetero-organization "also" of the time and place of the collaboration. Once identified the key features of the new category, it will be possible to challenge the research question concerning the theoretical framework where the collaborations hetero-organized by the client should fall. To address this question, we will first provide the principal interpretations proposed by the legal practitioners which, eventually, link the new category of the collaborations pursuant to art. 2 of Legislative Decree 81 of 2015 to one of the traditional binary categories of subordinate work or self-employment. At first glance, such radical opposition does not seem to yield any practical implications given that, the collaborations hetero-organized by the client will be ruled according to the provisions set for subordinate work as established expressly by the art. 2, Legislative Decree 81/2015. Nevertheless, it has to be acknowledged that according to some doctrines the theoretical framework choice affects the provisions that can be concretely extended to the collaborations hetero-organized by the client. Once provided the "authentic" interpretation of the new legal category and clarified the “quantum” of discipline of the subordination work that applies to hetero-organized works as per art. 2, it will be possible to proceed with the second research question: we will test the new category against the digital work scenario. Specifically, we will analyze the operational and organizational model of the work performed within a “digital work platform”, identifying common elements and differential traits with respect to both traditional "offline-work” and all the multiple forms in which the digital works take place. We will therefore proceed to verify if the traditional binary categories of autonomy and subordination are able to "intercept" and “qualify” this recent work phenomenon and contribute to a fair protection of digital workers. Finally, anticipating the disappointing outcomes of the above mentioned investigation, we will take a position on digital job regulation techniques thus suggesting a possible way to protect the employee in the working platforms.
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Il contratto di lavoro a progetto / The Self-Employed Project Contract

BONORA, CHIARA TERESA 18 February 2008 (has links)
L'autore analizza i punti salienti della nuova disciplina del lavoro a progetto introdotto con il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L'analisi muove dall'individuazione delle ragioni sottese alla introduzione del lavoro a progetto che riguardano, l'inadeguatezza dei tradizionali modelli di subordinazione ed autonomia a rappresentare l'attuale mondo del lavoro e dell'impresa e l'incremento dell'abuso dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sottolineando che il legislatore, con il D. lgs. 276/2003 si è concentrato principalmente sul problema di abuso della legalità e per fronteggiarlo, ha lavorato sulla fattispecie, configurando una specifica tipologia contrattuale, caratterizzata da un tenore letterale spesso incerto e discutibile. L'A. evidenzia come la scelta del legislatore si dimostra inefficace, in primo luogo, a causa dell'indeterminatezza dell'elemento del progetto, programma o fase di esso ed inoltre, perché il sistema sanzionatorio di conversione in rapporto di lavoro subordinato in caso di assenza del progetto, non può che essere interpretato nel senso di una presunzione relativa a causa dei palesi vizi di incostituzionalità che si presenterebbero in caso contrario. Inoltre il sistema di tutele predisposto per i collaboratori coordinati e continuative a progetto appare leggero. / The Author points out the new statutory features of self-employed project contract, introduced with the D. Lgs. September 10, 2003, No 276. The analysis begins from the identification of the reasons of the introduction of this contract, which concern, on one hand, the inadequacy of conventional patterns of subordination and autonomy within the current world of work and enterprise and, on the second hand, the increasing abuse of the collaboration coordinated and continuous contract. The A. underlines that the new statutory has been focused mainly on the issue of the abuse of law and, in order to face it, has worked on the legal case specification, setting up a specific type of contract, featured by a uncertain and questionable wording. The A. underlines that the choice of the legislature is ineffective anyway. First of all, because the "project, program or phase of it" is a too much generical expression and second of all, because the sanctionative system can only be interpreted as a refutable presumption. Moreover, the system of safeguards provided for the coordinated and continuous project workers is very light.

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